Come funziona la marca da bollo? Quando applicarla? Come funzionano i bolli virtuali per la fattura elettronica?
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica è cambiato anche il funzionamento della marca da bollo. Infatti, mentre sulla fattura tradizionale continua a essere obbligatorio il contrassegno telematico cartaceo, per le fatture elettroniche è necessario apporre i “bolli virtuali“
Partiamo da quando si applica la marca da bollo, vediamo come funziona il pagamento della marca da bollo virtuale e della marca da bollo tradizionale, e come cambia la disciplina per i bolli virtuali e le novità introdotte da gennaio 2020.
Quando si applica la marca da bollo?
La marca da bollo da 2 euro va applicata su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, per tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a 77,47 euro.
Nella seguente tabella riassumiamo le diverse fattispecie a cui si applica la predetta norma:
articolo IVA | Operazione | Tipologia | Marca da bollo |
---|---|---|---|
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 | Imponibile | Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) | NO |
” “ | “” | Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari | NO |
” “ | “” | Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione) | NO |
” ” | Imponibile | Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche) | NO |
” “ | Esenti | Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie | SI |
” ” | Non Imponibile | Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali | NO |
” ” | Non Imponibile | Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni | SI |
” “ | Escluse | Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc… | SI |
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972 | Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario) | SI | |
” “ | Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) | SI |
Come funziona il pagamento bolli virtuali?
Nella fattura elettronica non occorre apporre il contrassegno telematico cartaceo, ma è sufficiente riportare l’apposita dicitura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale:
“imposta di bollo assolta virtualmente ex art.15 del DPR 642/1972”
Le nuove regole, valide da gennaio 2020, riguardano anche i bolli virtuali sulle fatture elettroniche emesse nel 2019.
Con la Circolare 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse e accettate dallo SdI, e che contengono la dicitura citata, sono calcolati trimestralmente direttamente dall’Ufficio. Inoltre, è possibile scaricare nell’area riservata il modello F24 precompilato entro la scadenza prevista per il pagamento.
In alternativa al modello F24, il pagamento dell’imposta di bollo fattura elettronica può essere effettuato con addebito su conto corrente bancario o postale.
Bolli virtuali su fatture elettroniche: novità 2020
Il decreto fiscale 2020 ha modificato la scadenza per il pagamento della marca da bollo su fatture elettroniche. Se l’importo dovuto è inferiore a 1.000 euro, la scadenza è semestrale. Invece, diventa trimestrale per gli importi superiori a 1.000 euro. Più precisamente la scadenza è:
1) semestrale se l’imposta di bollo totale è inferiore a 1.000 euro. Il pagamento va effettuato 2 volte l’anno alle seguenti date:
- 16 giugno 2020
- 16 dicembre 2020
2) trimestrale se l’imposta dovuta è superiore a 1.000 euro e per le fatture elettroniche relative al:
- I trimestre 2020 il versamento va effettuato entro il 20 aprile 2020
- II trimestre 2020 la scadenza del versamento è il 20 luglio 2020
- III trimestre 2020 il pagamento va effettuato entro la scadenza del 20 ottobre 2020
- IV trimestre 2020: entro la scadenza del 20 gennaio 2021.
Bollo fattura elettronica 2020 come pagarlo
Al fine di consentire il pagamento del bollo fattura elettronica secondo le nuove modalità previste dal Mef, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all’interno dell’area riservata del suo sito ufficiale, l’importo totale dell’imposta dovuta, calcolata sulle e-fatture emesse nel trimestre e presenti nel SdI, Sistema di Interscambio.
Il pagamento dell’imposta di bollo fattura elettronica potrà essere effettuato attraverso il servizio disponibile sempre nell’area riservata, con due modalità a scelta del contribuente:
1. addebito su conto corrente bancario o postale
2. tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate
Come funziona il pagamento della marca da bollo su fattura cartacea?
I titolari di partita IVA non obbligati alla fattura elettronica, come per esempio i contribuenti che adottano il regime forfettario o i medici, sono tenuti a emettere ancora la fattura cartacea.
Per la fattura cartacea o in PDF, anche se elaborata tramite computer e inviata via mail, il pagamento dell’imposta di bollo avviene in modo tradizionale mediante l’apposizione del contrassegno telematico.
Quando nella fattura cartacea è necessario assolvere l’imposta di bollo, in alternativa al contrassegno tradizionale, è possibile optare per la marca da bollo virtuale. Per fare ciò è necessario:
- inviare una richiesta preventiva di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, indicando il numero approssimativo dei documenti fiscali che si ritiene di emettere nel corso dell’esercizio e per le quali è necessario il contrassegno telematico. A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell’imposta da versare con il modello F24, utilizzando il codice 2505 “Bollo virtuale-rata”
- riportare sulla fattura/ricevuta fiscale la dicitura: “Bollo virtuale ex art.15 del DPR 642/1972”
- presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione per la liquidazione effettiva riportando il numero di documenti fiscali emessi con l’imposta di bollo assolta in modo virtuale. Il tutto al fine di permettere all’Agenzia di effettuare la liquidazione dell’imposta da versare, nonché l’acconto per l’esercizio successivo, entrambi da versare con il modello F24.
Ravvedimento imposta di bollo virtuale
Il mancato pagamento della marca da bollo cartacea o virtuale, prevede una sanzione amministrativa di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta dovuta.
Tuttavia, anche per il tardivo versamento dei bolli virtuali, è possibile ricorrere al pagamento di una sanzione ridotta calcolata secondo l’istituto del ravvedimento operoso.
Ovviamente, in caso di omesso versamento entro la scadenza prevista per l’imposta di bollo virtuale, il contribuente può, prima che venga accertata l’irregolarità dall’Amministrazione finanziaria, ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la sua posizione.
Per procedere alla regolarizzazione del tardivo versamento dei bolli virtuali, avvalendosi del ravvedimento operoso, occorre versare una sanzione amministrativa sommata agli interessi di mora all’Agenzia delle Entrate. La sanzione dipende dal tempo trascorso dall’emissione della fattura, così come gli interessi vanno calcolati sulla base dei giorni di ritardo.
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