Pagamento delle imposte e invio telematico del modello UNICO 2016 sono due adempimenti diversi. Se ancora non hai provveduto a presentarlo, ti ricordiamo che il termine di scadenza è il 30 settembre, data entro la quale puoi anche rettificare eventuali errori.
In questo articolo vogliamo trattare l’adempimento dell’invio telematico, che deve avvenire entro il 30 settembre, mentre il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO ha tempi e modalità differenti che riepiloghiamo di seguito.
A partire dal mese di luglio, a seguito della compilazione del modello UNICO, le imposte a debito risultanti si sarebbero dovute versate con il modello F24 alle scadenze riportate sotto, che a seguito della proroga sono così cambiate:
- prima scadenza dal 16 giugno al 6 luglio fino ad un massimo di 6 rate senza alcuna maggiorazione;
- seconda scadenza dal 18 luglio al 22 agosto con una maggiorazione dello 0,4%, fino ad un massimo di 5 rate.
Chi non avesse ottemperato alle scadenze può sempre versare il dovuto tramite ravvedimento operoso che abbiamo trattato in articolo specifico (https://www.ilcommercialistaonline.it/ravvedimento-operoso/).
Quali i soggetti obbligati alla presentazione del modello Unico 2016?
Il modello UNICO 2016 è il modello unificato per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA. I soggetti obbligati alla compilazione e alla presentazione del modello sono:
- coloro che hanno realizzato redditi d’impresa (anche sotto forma di partecipazione), redditi diversi da quelli indicati nel modello 730; plusvalenze per la cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata;
- i titolari di partita IVA;
- i contribuenti che nel corso del 2015 o di quest’anno non sono residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni IVA, IRAP o il modello 770;
- i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- enti non commerciali.
Qual è la modalità per la presentazione del modello Unico?
La modalità ordinaria di trasmissione del modello Unico è telematica e quindi:
- Fisconline se l’invio è effettuato direttamente dal contribuente con i software gratuiti disponibili disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entratel;
- Entratel se la trasmissione è effettuata tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
E’ ancora possibile effettuare la presentazione cartacea del modello UNICO 2016?
La presentazione cartacea del Modello UNICO 2016, presso gli uffici postali dal 2 maggio al 30 giugno, era possibile solo per specifici casi, più precisamente:
- per coloro che, pur essendo in possesso di redditi presenti nel modello 730, non hanno potuto presentarlo;
- per coloro che, pur potendo presentare il modello 730, devono comunicare dati e redditi compilando alcuni quadri del modello UNICO (ad esempio il quadro RM per redditi soggetti a tassazione separata, il quadro RT per plusvalenze di natura finanziaria o il quadro RW per l’attività di investimento all’estero);
- per coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di un contribuente defunto.
E’ possibile rimediare ad una dichiarazione UNICO già inviata ma con degli errori?
Nessun problema! Per coloro che hanno già provveduto all’invio del modello UNICO prima della scadenza possono correggere eventuali errori o omissioni di alcuni dati, compilando una nuova dichiarazione, evidenziando nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”, da inviare comunque entro il termine del 30 settembre.
Come effettuare i versamenti di maggiori imposte risultanti dall’UNICO correttivo?
Eventuali maggiori imposte risultanti dal nuovo modello UNICO 2016 correttivo devono essere versate in particolare quando risulta un minor credito per il contribuente, il quale è tenuto a versare la differenza rispetto a quello utilizzato eventualmente in compensazione con altre imposte.
Se invece dal nuovo modello UNICO correttivo emerge un maggior credito o un minor debito, è possibile chiedere il rimborso oppure utilizzare la differenza in compensazione con altre imposte a debito.
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