Sei tra i ritardatari che non hanno presentato il modello UNICO 2016 (redditi 2015) entro il 30/09 2016? Non temere, tra un torrone e l’altro hai ancora tempo fino al 29 dicembre per rimediare!
Infatti, fino al 29 dicembre è ancora possibile presentare la dichiarazione per i redditi percepiti nel 2015, in quanto, scaduto il termine ordinario per la presentazione del modello UNICO 2016, il fisco offre comunque l’opportunità di “regolarizzare” le situazioni in cui la dichiarazione ancora non è stata trasmessa oppure, se trasmessa, deve essere corretta.
Come è possibile sanare la tardiva presentazione del modello UNICO 2016?
Il 29 dicembre è il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa del Modello UNICO 2016 relativo ai redditi 2015. La scadenza riguarda tutti i contribuenti che, seppur tenuti, non hanno presentato la dichiarazione entro il termine ordinario del 30 settembre.
Quale sanzione è prevista in caso di dichiarazione tardiva?
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario è soggetta alla sanzione fissa di € 250 per l’omessa dichiarazione che, ricorrendo al ravvedimento operoso, può essere ridotta a 1/10, ossia a € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo.
Inoltre, se dalla dichiarazione risulta l’omesso o l’insufficiente versamento di imposte dovute, si applica un’ulteriore sanzione che varia a seconda dei giorni di ritardo. Nel dettaglio le percentuali che si applicano in caso di versamento in ritardo con l’applicazione del ravvedimento operoso sono le seguenti:
- 0,1% (1/10 dell’1%) per giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni;
- 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
- 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione;
- 5% (1/6 del 30%) dell’imposta se il pagamento viene regolato entro il termine di accertamento.
Se invece la dichiarazione è stata regolarmente presentata entro il 30 settembre ma con degli errori?
Se il contribuente che ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre si accorge di aver commesso errori o inesattezze, può correggerli presentando una dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre. A seconda della rettifica la dichiarazione integrativa è detta a:
- sfavore del contribuente: se la correzione comporta un minor credito per il contribuente e quindi risulta un maggior debito;
- favore del contribuente: se la correzione va a rettificare l’indicazione di un maggior reddito e comporta quindi un maggior credito per il contribuente.
Nel caso di dichiarazione a sfavore del contribuente occorre versare la maggiore imposta, quando dovuta, unitamente alla sanzione ridotta per omesso versamento.
Quali sono le novità per la dichiarazione integrativa?
Importanti novità sono state introdotte dalla L. 255/2016, con cui è stato convertito in legge il decreto fiscale. Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato uniformato a quello della dichiarazione a sfavore fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata: in questo modo si è superata la distinzione prevista dalla disciplina precedente a svantaggio dell’integrativa a favore.
Quando una dichiarazione si considera omessa?
La dichiarazione si considera omessa in caso di:
- mancata presentazione della dichiarazione;
- presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine fissato per l’invio (normalmente 30 settembre).
Quali sono le sanzioni applicabili per l’omessa dichiarazione?
Dal 1 gennaio 2016, la sanzione applicabile è la seguente:
- dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 250;
- da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte.
Il modello UNICO può essere inviato anche dopo il 29 dicembre?
Si, ma la dichiarazione quando è trasmessa con un ritardo superiore a 90 giorni si considera comunque omessa; tuttavia, il DL 158/2015 (modifica reati tributari) ha introdotto la possibilità di inviare la dichiarazione anche successivamente al 29 dicembre ed entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo (quindi UNICO2016 entro il 30 settembre 2017), al fine di ridurre le sanzioni; più precisamente le sanzioni applicabili diventano:
- dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- da € 150 a € 500 se non sono dovute imposte.
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