Finalmente pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione Superbonus 110% introdotta dal Dl Rilancio. Nella Guida tutto quello che c’è da sapere per ottenere la detrazione del 110% sugli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
Precisiamo subito che la guida non completa il quadro normativo, in quanto mancano ancora i provvedimenti attuativi previsti dalla norma. Tuttavia contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio.
In un precedente articolo – Superbonus 110%: l’EcoBonus e il Sisma Bonus – ci siamo soffermati in particolare sugli interventi agevolati; nell’articolo odierno, vediamo come funziona la detrazione spettante e una serie di casi pratici.
Come funziona il Super Bonus 110%?
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica degli edifici usufruiscono di una detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Un’ulteriore novità del Dl Rilancio riguarda l’alternativa tra detrazione, cessione e sconto. I contribuenti hanno, infatti, la possibilità di scegliere, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione, uno sconto dai fornitori dei beni o servizi o di cedere il credito spettante.
Di conseguenza, il beneficiario potrà scegliere se usufruire della detrazione in 5 rate annuali di pari importo, se optare per lo sconto in fattura, oppure se cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa che effettuerà lo sconto, avrà diritto a un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in 5 rate di pari importo.
Le certificazioni necessarie
In aggiunta agli adempimenti richiesti per la ristrutturazione edilizia o gli interventi energetici, per ottenere il Superbonus art. 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità.
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus, sia dell’opzione per la cessione o lo sconto:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione per dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la verifica della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Le sanzioni
Oltre all’applicazione delle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione da 2.000 euro a 15.000 euro. La sanzione è applicabile per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni e asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a 500.000 euro. L’assicurazione assicura ai clienti e all’ufficio entrate un risarcimento dei danni eventualmente provocati per l’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Casi pratici Superbonus
Riportiamo qui di seguito 7 casi pratici relativi a interventi rientranti nel Superbonus 110% e le relative compatibilità con le altre spese per lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico.
Esempio 1 – Appartamento in condomino
Carlo vive in un appartamento sito in un condominio privo di un sistema centralizzato di riscaldamento. Il condominio effettua interventi ecobonus (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento di due classi energetiche.
Carlo decide altresì di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata Carlo potrà:
- beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, se ad esempio sostiene una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro da suddividere in quote annuali da 1.760 euro.
- ottenere una detrazione del 50% per le spese sostenute per i servizi igienici (sostituzione pavimenti, sanitari e rifacimento degli impianti). Per l’intervento, se rientra nella manutenzione straordinaria, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% da ripartire in 10 anni. Se ad esempio sostiene una spesa complessiva di 20.000 euro beneficerà di una detrazione di 10.000 euro in quote annuali di 1.000 euro.
Esempio 2 – Villetta singola
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro
- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Per tali interventi può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali di 2.750 euro.
Esempio 3 – Seconda casa in villetta a schiera
Carmine, proprietario di un appartamento in un condominio, possiede una seconda casa singola al mare e una in montagna. Vuole procedere a effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà eventualmente fruire dell’Ecobonus secondo le regole “ordinarie”.
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Esempio 4 – Inquilino villetta a schiera
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera indipendente e con accesso autonomo. Vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma. Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Esempio 5 – Casa singola
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire gli infissi. Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, qualora consegua il miglioramento di due classi energetiche. L’intervento deve essere asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6 – Condominio
Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. Il condominio per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7 – Edificio storico
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
2 risposte-
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Buon giorno.
Piu’ di un commento pongo un questito:
Un amico disoccupato (quindi non fa dichiarazione redditi)
1)puo’ beneficiare di queste agevolazioni per ristrutturare la propria abitazione usando l’opzione della cessione del credito?
2)e’ escluso perche’ non ha da scalare sulla dichiarazione redditi?
3)Oppure che sistema potra’ usare ?
grazie lorenzo g .
Valide informazioni su casi pratici, grazie