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Quando si versano le imposte e i contributi

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SCADENZE in Arrivo…Ecco Quando Pagare le Tasse

SOMMARIO

Come ogni anno, arriva a giugno il momento di pagare le tasse, scopriamo le temute scadenze per i versamenti degli F24 relativi ai redditi percepiti nell’anno precedente.

Di recente abbiamo affrontato la differenza tra il modello 730 e il modello REDDITI (ex UNICO). Nell’articolo di oggi invece ci soffermiamo sulle scadenze che, a partire da quest’anno, sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2017 entrata in vigore il 1 gennaio.

Vediamo tutte le principali novità in materia di scadenze da modello Redditi 2017.

Quando scade il Modello 730/2017?

A luglio pagare le tasse significa presentare il Modello 730/2017. Il termine ordinario di presentazione del Modello 730/2017 è stato fissato per quest’anno al 7 luglio per i contribuenti che si avvalgono dei CAF, degli intermediari abilitati o del sostituto d’imposta; per il Modello 730-Pre-compilato dall’Agenzia delle Entrate invece il termine di presentazione scade il 24 luglio, termine che riguarda le dichiarazioni pre-compilate inviate autonomamente dal contribuente. La scadenza è spostata al 24 luglio anche per i Modelli 730 inviati tramite CAF, intermediari e commercialisti, purché questi abbiano provveduto ad inviare almeno l’80% delle dichiarazioni entro il termine ordinario del 7 luglio.

Cosa cambia per i versamenti dal 730?

I termini di scadenza dei versamenti risultanti dalla dichiarazione 730 sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.

Soltanto nel caso di contribuenti che abbiano presentato il Modello 730 senza sostituto d’imposta i versamenti dovranno essere effettuati entro gli stessi termini di quelli previsti per i versamenti derivanti dal Modello Redditi persone fisiche.

Quando scade termine di presentazione del Modello Redditi?

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato anche i termini di presentazione del Modello Redditi (ex UNICO) per il quale in particolare sono previste due scadenze distinte a seconda dei casi per pagare le tasse, nel dettaglio:

  • presentazione entro il 2 ottobre (termine previsto del 30 settembre che cade di sabato) per le dichiarazioni inviate in via telematica o tramite intermediario abilitato da persone fisiche, società di persone e società di capitali;
  • presentazione entro il 30 giugno del modello cartaceo tramite ufficio postale nei casi in cui il contribuente, pur potendo presentare il modello 730, deve dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, oppure nel caso di dichiarazioni presentate dagli eredi, da soggetti privi di sostituto d’imposta o all’estero.

Quali scadenze per i versamenti delle imposte risultanti dal Modello Redditi?

Con l’obiettivo di razionalizzare le scadenze ed evitare il cosiddetto “tax day” del 16 giugno, in cui annualmente si concentrano gran parte delle scadenze fiscali, il Governo ha previsto la distinzione tra scadenze per pagare le tasse IMU e TASI e scadenze per pagare le tasse IRPEF, IRES e IRAP.

I versamenti delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP e addizionali) derivanti dal modello Redditi, devono essere effettuati a saldo per l’anno precedente e in acconto per l’anno in corso.

Quando si effettua il versamento del saldo?

Il termine per il versamento del saldo relativo all’anno precedente è stato fissato:

  • per le persone fisiche e i soggetti IRPEF (società semplici e di persona) al 30 giugno, oppure al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
  • per i soggetti IRES (società di capitali ed enti non commerciali) al 30 giugno ovvero al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% se il bilancio è stato approvato entro aprile/maggio. Nel caso in cui il bilancio o il rendiconto sia stato approvato oltre (giugno o luglio), la scadenza è fissata al 31 luglio, oppure al 31 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

Quando scade il versamento dell’acconto?

Le scadenze per i versamenti in acconto, invece, sono le seguenti:

  • in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a € 257,52.
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, quindi:
    • il 40% dell’importo entro il 30 giugno, oppure al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
    • il restante 60% entro il 30 novembre.

Come si effettua il versamento?

Come sempre il versamento delle imposte va perfezionato utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo relativo all’imposta da pagare, la rata e l’anno di riferimento.

Quali sono le novità per le compensazioni in F24?

Attenzione: a partire dal 24 aprile, tutti i modelli F24 presentati dai titolari di partita IVA che contengono compensazioni di una qualsiasi imposta (ad esempio IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, IRAP e crediti d’imposta di cui al quadro RU) devono essere necessariamente inviati telematicamente, tramite i canali telematici Entratel o Fisconline.

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