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IMU E TASI 2017

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Scadenze ed esenzioni IMU E TASI 2017

SOMMARIO

Anche quest’anno è arrivato il momento di fare i conti IMU e TASI, infatti è fissato al 16 giugno il termine per il versamento dell’acconto 2017.

Il contribuente potrà scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno o versare l’importo in due rate, con la seconda scadenza prevista per il 16 dicembre.

Vediamo quali sono le novità e come comportarsi in alcuni casi particolari relativi a IMU e TASI.

Quali le novità per IMU e TASI?

La Legge di Bilancio 2017 non ha apportato modifiche alla normativa in materia di tributi locali, per cui continueranno ad applicarsi le disposizioni previste nel 2016. A tal fine è bene ricordare che con la Legge n. 232 del 2016 era stato stabilito il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno in corso, prorogato anche per il 2017.

Tuttavia con la Risoluzione 2/D del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei giorni scorsi è stata ammessa la possibilità, soltanto in casi specifici, di variare in aumento l’aliquota TASI (dallo 0 per mille al 2,4 per mille) a condizione della rispettiva riduzione dell’aliquota IMU sulle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 dal 10 per mille al 7,6 per mille nei limiti previsti dalla legge.

Quali soggetti devono pagare l’Imposta Municipale Unica?

L’IMU, Imposta Municipale Unica, è dovuta dai soggetti che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’imposta è dovuta sia dal proprietario dell’immobile sia dal titolare di altro diritto reale (per intenderci da colui che vanta un diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Esistono però dei casi di esclusione: l’imposta non è dovuta per l’abitazione principale ad eccezione del caso in cui si tratti di immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Quali soggetti devo pagare la TASI?

La TASI è il tributo che il contribuente versa per i cd. servizi indivisibili ed è dovuta per il possesso o la detenzione di fabbricati, eccetto che per l’abitazione principale se non classificata come “di lusso”, e di aree fabbricabili. Come per l’IMU anche la TASI è dovuta sia dal titolare del diritto reale, sia dal soggetto che eventualmente occupa l’immobile secondo le percentuali stabilite dal Comune dove si trova l’immobile.

Come si calcola l’importo da pagare?

L’imposta dovuta viene calcolata in modo simile per l’IMU e la TASI; infatti, la base imponibile si calcola nel seguente modo:

  1. Rendita catastale al 1 gennaio dell’anno di imposta;
  2. Rivalutazione della rendita al 5%;
  3. Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa (ad esempio per i fabbricati da A1 a A11 è 160).

Al valore dell’immobile così determinato si applica un’aliquota che può essere variata in aumento o in diminuzione da ciascun Comune, nel dettaglio:

  • per l’IMU l’aliquota base è dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale ovvero dello 0,4% negli altri casi, i Comuni possono variare l’aliquota applicabile sia in aumento che in diminuzione di 0,3 punti percentuali nel primo caso o di 0,2 punti percentuali nel secondo;
  • per la TASI si applica l’aliquota dell’1 per mille che può essere ridotta, fino all’azzeramento, o aumentata da ciascun Comune.

Ci sono agevolazioni per gli immobili concessi in comodato gratuito?

Come per il 2016, anche per quest’anno è possibile ridurre la base imponibile IMU e TASI del 50% nel caso in cui l’immobile sia stato concesso in comodato ad un genitore o ad un figlio, ossia ad un parente di primo grado in linea retta. Restano esclusi gli immobili di lusso, ossia quelli che rientrano nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
  • il comodato deve risultare da un contratto regolarmente registrato;
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia o non più di due nello stesso Comune, purché uno dei due sia adibito come abitazione principale.

Come si paga la TASI per gli immobili in affitto?

Nel caso di immobili concessi in affitto, la disciplina della TASI prevede che il tributo venga diviso tra il proprietario e l’affittuario; nello specifico si distinguono due diversi casi:

  • se l’abitazione in affitto è classificata come “non di lusso”, il proprietario è tenuto a pagare il tributo secondo le percentuali indicate dal Comune (ovvero per il 90% in caso di mancata indicazione), mentre l’inquilino non deve pagare;
  • negli altri casi invece entrambe le parti sono tenute al versamento, per l’occupante la percentuale verrà stabilita dal Comune tra il 10% e il 30% dell’imposta dovuta, mentre al possessore spetta versare la differenza.

Come si effettua il versamento?

Per il pagamento dell’IMU e della TASI è possibile utilizzare, a scelta:

  • il modello F24, cartaceo o online, con i codici tributo 3918 per l’IMU e 3958 per la TASI;
  • compilare un bollettino postale.

Il pagamento potrà avvenire in qualsiasi banca, ufficio postale o presso altri soggetti abilitati.

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