La pace fiscale si è subito rivelata una pia illusione: le cartelle esattoriali vanno pagate anche ad agosto. Le scadenze Equitalia non conoscono ferie!
Almeno fino al 2019 le cartelle Equitalia vanno pagate. Mancano, infatti, le coperture e il governo rinvia la cosiddetta pace fiscale, la tanto attesa sanatoria delle cartelle esattoriali per i debiti fino a 100mila euro. Purtroppo neanche con la sospensione feriale è possibile riprendere fiato. Sebbene il 1° agosto scatterà il periodo di sospensione dei termini processuali, le cartelle Equitalia si pagheranno anche ad agosto: altro che pace fiscale!
Nel post di oggi cerchiamo di capire cosa si intende per periodo di sospensione feriale e soprattutto per quali cartelle è possibile richiedere a Equitalia lo sgravio. Prendiamo in esame le scadenze Equitalia per il periodo estivo.
Come funziona la sospensione feriale dei termini?
Con la sospensione feriale i termini processuali vengono sospesi di diritto per il periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Di conseguenza:
- i termini processuali non decorrono per tutto il mese di agosto e riprendono a decorrere dal 1° settembre;
- i termini, il cui computo dovrebbe iniziare durante il periodo di sospensione, cominciano a maturare solo dopo la fine di tale periodo.
Anche per le cartelle di pagamento vale la sospensione feriale?
Purtroppo, le cartelle di pagamento si pagano anche ad agosto. Perchè queste scadenze Equitalia estive? Tutto perché il pagamento va effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, termine fisso, che non ricade nel periodo di sospensione feriale dei termini.
Cosa diversa invece quando il contribuente vuole presentare ricorso. In questo caso, trattandosi di un rapporto giurisdizionale, è possibile considerare anche la pausa estiva.
A quali atti si applica la sospensione feriale?
Diversamente da quanto previsto per le cartelle di pagamento, quando un atto notificato riporta l’indicazione che il pagamento va eseguito entro il termine per presentare ricorso, si applicherà la sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto. Niente scadenze Equitalia quindi almeno per questo mese!
In questo caso infatti il termine non è fisso, ma rinvia a quello applicabile alla proposizione del ricorso. Dunque, si applicheranno tutte le regole vigenti per tale secondo termine. In particolare:
- per gli avvisi di accertamento, il termine di scadenza coincide con quello per proporre ricorso e, quindi, per calcolare il termine per il pagamento, occorre considerare la pausa estiva beneficiando di 31 giorni in più;
- per gli avvisi bonari, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono altresì sospesi i termini per la consegna dei documenti per il controllo formale;
- nessuna sospensione invece per le verifiche e, pertanto, le richieste di documenti dovranno essere evase nei termini concessi dai verificatori.
Ma quali cartelle non si pagano più?
In molti ci chiedono: “Ma quali cartelle esattoriali non si pagano più?” Capita sovente che Equitalia invii una intimazione di pagamento con la sintesi di tutte le cartelle di pagamento relative a un contribuente, comprese quelle prescritte. Infatti, spesso nell’estratto di ruolo Equitalia si trovano debiti riferiti a parecchi anni addietro, che nessun ufficio ha mai cancellato senza un ordine specifico di un tribunale.
Nell’intimazione di pagamento è contenuto un riepilogo delle cartelle di pagamento riferite a un determinato contribuente con la data di notifica della cartella stessa, data fondamentale per stabilire quali cartelle non si pagano più. Grazie a questi dati è possibile determinare le scadenze Equitalia o il pagamento non dovuto.
Infatti, se la data di notifica è oltre il termine di prescrizione, la cartella non deve essere più pagata. A condizione, però, che il contribuente non abbia mai ricevuto una raccomandata di sollecito per l’interruzione dei termini.
Quali sono i termini di prescrizione?
Di seguito un breve riepieligo dei termini di prescrizione delle imposte e delle tasse.
- l’IRPEF si prescrive in dieci anni e pertanto non sono dovute le cartelle di pagamento riferite ad IRPEF a più di 10 anni dal ricevimento della cartella stessa. Se invece trattasi di una intimazione di pagamento contenente una o più cartelle per le quali sono decorsi più di 10 anni dalla ultima notifica è possibile chiedere lo sgravio della cartella prescritta;
- anche l’IVA si prescrive in dieci anni e pertanto non sono dovute le cartelle di pagamento riferite ad IVA a più di 10 anni dal ricevimento della cartella stessa. Se invece trattasi di una intimazione di pagamento contenente una o più cartelle per le quali sono decorsi più di 10 anni dalla ultima notifica è possibile chiedere lo sgravio della cartella prescritta;
- per l’imposta di bollo e di registro i termini di prescrizione sono gli stessi di IRPEF ed IVA;
- l’IMU, la TASI e la TARI sono imposte comunali con termine di prescrizione quinquennale. Di conseguenza, non sono dovute le cartelle di pagamento che si riferiscono a più di 5 anni dal ricevimento della cartella stessa. Se invece trattasi di una intimazione di pagamento contenente una o più cartelle per le quali sono decorsi più di 5 anni dalla ultima notifica è possibile chiedere lo sgravio della cartella prescritta;
- per i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a INPS ed INAIL il termine di prescrizione è di cinque anni;
- anche le multe stradali e sanzioni amministrative hanno un termine di prescrizione di cinque anni;
- discorso diverso per il bollo auto. Esso ha un termine di prescrizione breve di solo tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza del tributo. E quindi, ad esempio per il bollo relativo all’anno 2017 non versato si prescrive il 31 dicembre 2020.
Cosa fare quando la cartella non deve essere pagata?
Quando arriva una cartella ormai prescritta o una intimazione di pagamento per cartelle notificate dopo i suddetti termini, occorre impugnare la cartella prescritta dinanzi al giudice competente oppure è possibile richiederne la sospensione all’Agente della Riscossione. Se non si riceve risposta entro 220 giorni, la cartella si considera annullata.
Quando invece è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica per la presentazione e non è più possibile presentare ricorso, occorre attendere un eventuale e successivo sollecito di pagamento e impugnare quest’ultimo.
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