Hai perso il beneficio della rateizzazione di una cartella di Equitalia? Il recente “Decreto Enti Locali” ha introdotto una nuova sanatoria per essere riammessi al beneficio del pagamento rateale. Scopri tutte le novità!
Con il Decreto Legge n.113 del 24 giugno 2016 – decreto Enti Locali -, per coloro che sono decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione, è stata introdotta la possibilità chiederne una nuova, presentando istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legge cioè entro 60 giorni dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cos’è la rateizzazione del debito?
A coloro che non possono, o preferiscono non versare le cartelle esattoriali in un unico pagamento, Equitalia permette di rateizzare il proprio debito tributario accedendo ad un piano di dilazione. La richiesta va presentata tramite PEC o direttamente presso uno sportello territoriale.
Quante rate possono essere richieste?
Il debito può essere ripartito in un massimo di 72 rate mensili e, secondo quanto previsto dal D.L. 113/16, fino a € 60.000 non è necessario documentare la propria situazione di obiettiva difficoltà; superati i € 60.000, sarà invece necessario allegare alla domanda i documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il richiedente.
Nei casi più gravi, se sussistono le condizioni elencate all’art.19 comma 1-quinquies, la rateizzazione può essere prorogata o richiesta per un numero massimo di 120 rate di importo costante. In particolare, possono accedere ai piani straordinari di rateizzazione i seguenti soggetti:
- privati cittadini, quando la rata stabilita dal piano ordinario è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare;
- ditte individuali, quando l’importo della rata è superiore al 20% del proprio reddito mensile;
- altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. L’indice di liquidità inserito in bilancio deve inoltre essere compreso tra 0,5 e 1.
Quando si decade dal beneficio di una rateizzazione?
Fino all’entrata in vigore del D.L. 113/2016, qualora il contribuente beneficiario di un piano di rateizzazione non provvedesse ad onorare tutte le rate secondo la scadenza stabilita nel piano, al raggiungimento di 5 rate non saldate, anche non consecutive, veniva determinata la decadenza di tale beneficio e l’intero importo poteva essere richiesto immediatamente in un’unica soluzione.
Con le novità introdotte dal D.L. 113/2016, per decadere dalla nuova rateizzazione basteranno 2 rate non saldate, anche non consecutive.
Quando è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione?
Con l’entrata in vigore del D.L. 113/2016, i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal piano di rateazione possono presentare una nuova istanza di pagamento rateale, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili, anche se le rate scadute non sono state integralmente versate all’atto della presentazione della richiesta.
Inoltre, per coloro che sono decaduti da dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, è possibile ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda.
Quali le novità per gli accertamenti con adesione?
Ulteriore possibilità è concessa, inoltre, anche ai debitori decaduti da piani di rateizzazione concessi a contribuenti che abbiano accettato la definizione di accertamenti con adesione o tramite omessa impugnazione degli stessi atti dal 15 ottobre 2015 al 1 luglio 2016. Per questi contribuenti è stata introdotta la possibilità di ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
Entro quanto presentare la domanda di rateizzazione?
Per ottenere nuovamente il beneficio del pagamento dilazionato, i contribuenti decaduti dalle rate di Equitalia, così come quelli in debito con le Entrate, avranno 60 giorni di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge per presentare apposita istanza di riammissione.
Il Decreto Legge scade ufficialmente oggi 23 agosto e quindi dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione decorreranno i 60 giorni utili per presentare la domanda di pagamento a rate.