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Sanatoria Equitalia: altri cambiamenti in vista.

SOMMARIO

Aggiustamenti in corso per la sanatoria Equitalia: viene estesa la rottamazione, le rate passano da 4 a 5 e la data di scadenza slitta al marzo 2017.

La rottamazione dei ruoli è contenuta nel DL 193/2016 che deve essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2016 e che pertanto potrà ancora essere soggetto a modifiche…

Nel frattempo, e più precisamente dal 4 novembre, sono disponibili sul sito di Equitalia il modello e la guida per aderire alla definizione agevolata e richiedere la rottamazione del debito.

Cosa cambia con il decreto fiscale?

La Commissione Bilancio e Finanze della Camera ha apportato le seguenti modifiche al decreto fiscale e più precisamente:

  1. la rottamazione viene estesa anche ai ruoli che saranno emessi fino a dicembre 2016 e non più fino al 2015;
  2. la scadenza per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017;
  3. il numero di rate aumenta da 4 a 5 ma rimane l’obbligo di versare il 70% delle somme dovute entro il 2017.

Come si aderisce alla definizione agevolata?

Il contribuente che vuole aderire alla definizione agevolata deve compilare, entro e non oltre il 31 marzo 2017, il modulo DA1, “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, messo a disposizione da Equitalia sul proprio sito.
Il modulo deve essere consegnato presso uno degli sportelli di Equitalia o in alternativa può essere inviato tramite posta elettronica, unitamente a una copia del documento di riconoscimento, agli indirizzi indicati sul sito.

Come si aderisce alla rottamazione?

Il modulo DA1 è l’istanza da compilare e presentare per aderire alla definizione agevolata. Le informazioni necessarie per la corretta compilazione sono le seguenti:

  • dati anagrafici del soggetto a cui sono intestate le somme per le quali si chiede la rottamazione o quelli del curatore, del tutore o del legale rappresentante nel caso in cui la richiesta venga fatta da un soggetto diverso;
  • domicilio presso cui ricevere la comunicazione di adesione, se presso la propria abitazione o ad altro indirizzo specificando il Comune;
  • numero identificativo delle cartelle di pagamento per le quali si chiede la definizione agevolata o, nel caso degli avvisi di accertamento, il numero di riferimento interno, mentre per gli addebiti dall’INPS bisogna indicare il numero dell’atto;
  • identificativo delle somme o il numero di ruolo se si vuole aderire solo per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle o negli avvisi;
  • modalità con le quali si intende effettuare il pagamento, se in un’unica soluzione o in quante rate;
  • presenza di giudizi pendenti sulle somme per le quali si richiede l’agevolazione e l’impegno a rinunciarvi;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà da compilare soltanto se la presentazione della dichiarazione avviene da parte di un legale rappresentante, tutore o curatore;
  • delega alla presentazione.

Come effettuare il versamento delle somme dovute?

Come abbiamo detto, è il contribuente a scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate; per il pagamento bisognerà aspettare la comunicazione di adesione inviata da Equitalia al massimo entro il 31 maggio 2017. Nella comunicazione verranno indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle rate e i bollettini per il pagamento, se è stata scelta la domiciliazione bancaria.
É importante ricordare che il ritardo o il mancato pagamento delle rate comportano la perdita dei benefici e i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Meglio la definizione agevolata o la prescrizione?

Il contribuente che presenta l’istanza per la definizione agevolata riconosce l’esistenza di un debito, interrompendo pertanto il decorso del termine di prescrizione ed evitandone pertanto la “scadenza”.

Quindi, considerando anche la chiusura di Equitalia e il passaggio delle funzioni di riscossione ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’attività dell’agente potrebbe essere rallentata se non addirittura fermata: situazione che potrebbe comportare la prescrizione di una parte delle somme iscritte a ruolo.

E quindi cosa fare? Aspettare la prescrizione oppure presentare la richiesta di rottamazione? Purtroppo l’analisi va effettuata caso per caso, anche in base al tempo ancora necessario, perché si verifichi la prescrizione. E comunque occorre anche considerare che non sempre l’Ufficio riconosce spontaneamente lo sgravio in caso di prescrizione e che, in caso di mancato accoglimento dello sgravio stesso, è necessario presentare ricorso.

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