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REGIME FORFETTARIO 2024

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Regime Forfettario 2024: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SOMMARIO

Il panorama fiscale italiano ha visto recentemente l’introduzione di nuovi limiti e normative per il regime forfettario, con un’attenzione particolare al superamento della soglia di 100.000 euro. La Legge di Bilancio 2023 ha giocato un ruolo cruciale, innalzando la soglia massima da 65.000 euro a 85.000 euro.

Soglia di accesso, permanenza e fuoriuscita regime forfettario 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, fornendo dettagli importanti sui requisiti di accesso, permanenza e fuoriuscita dal regime agevolato. Secondo la normativa, il regime forfettario è consentito per ricavi o compensi inferiori a 85.000 euro.

Una delle novità rilevanti è il superamento della soglia di 100.000 euro nel corso dell’anno. In questo caso, la fuoriuscita dal regime forfettario avviene immediatamente, e la fattura che determina tale superamento deve esporre l’IVA a debito, soprattutto se emessa contestualmente all’incasso.

È fondamentale sottolineare che, secondo la circolare, l’assolvimento degli obblighi IVA è legato all’incasso effettivo dei ricavi e compensi, non all’emissione della fattura. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA deve essere saldata al momento dell’incasso. E se l’incasso avviene successivamente all’emissione della fattura, gli obblighi IVA devono essere adempiuti in quel momento.

Cambiamenti nella soglia massima del regime forfettario 2024

Il cambio di scenario introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 ha elevato la soglia massima a 85.000 euro. Questo significa che il superamento del nuovo limite massimo comporta l’uscita dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo. Ma attenzione!

La fuoriuscita dal regime forfettario a causa del superamento della soglia di 100.000 euro comporta anche l’applicazione delle regole relative all’IVA e agli obblighi fiscali da subito. La circolare dettaglia le procedure fiscali necessarie, compresa l’imposizione dell’IVA sugli incassi che hanno causato lo sforamento.

Rettifica dell’IVA non detratta

Un aspetto significativo è la rettifica dell’IVA non detratta. Superata la soglia di 100.000 euro, l’IVA non detratta deve essere indicata nella dichiarazione IVA secondo quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, del decreto IVA. Tale rettifica è possibile per gli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi “non ancora ceduti o non ancora utilizzati” al momento del superamento della soglia.

Operazioni fatturate Prima del superamento dei 100.000 euro

Per le operazioni fatturate in regime forfettario prima del superamento dei 100.000 euro, la disciplina agevolata è confermata. Nella dichiarazione annuale relativa al passaggio al regime ordinario, non è necessario includere queste operazioni.

In sintesi, la circolare fornisce un quadro dettagliato per affrontare il regime forfettario considerando i nuovi limiti e le implicazioni fiscali legate al superamento della soglia di 100.000 euro, fornendo chiarezza e orientamento agli operatori e alle imprese interessate.

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4 risposte

  1. Scusate ma per attività di docenza con P.I. in regime forfettario con valore annuo non superiore a 13.000 euro bisogna utilizzare fatturazione elettronica?! O basta registrare i corrispettivi semplicemente?! Grazie

  2. Resta valida l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica il regime forfettario in caso di sola. Vendita indiretta online? Per il quale si può compilare il registro dei corrispettivi?

    Grazie

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