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Regime forfettario 2020: ecco le novità

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Regime forfettario 2020: ecco le novità

SOMMARIO

Come solitamente accade, anche quest’anno, la Legge Stabilità 2020 ha introdotto importanti novità. Nel post analizziamo le modifiche subite dal regime forfettario 2020 partendo dai requisiti da rispettare per chi vuole usufruire del regime fiscale agevolato.

Chi può essere forfettario nel 2020?

È il dubbio che sorge a tanti: chi può essere forfettario 2020?

La domanda più gettonata di inizio anno è: sono ancora forfettario?

Oppure per chi si appresta ad aprire partita IVA: ho i requisiti per accedere al regime forfettario 2020?

La Legge di Bilancio 2020, anche detta Legge di Stabilità 2020, ha modificato il regime forfettario 2019 e in particolare i requisiti da rispettare per usufruire del regime agevolato. Analizziamo di seguito i requisiti da rispettare sia per chi ha già una partita IVA sia per coloro che intendono aprire partita IVA 2020 adottando il nuovo regime forfettario 2020.

Ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro

Coloro i quali hanno partita IVA e intendono avvalersi del regime forfettario 2020, devono necessariamente verificare che i ricavi conseguiti nel 2019, ovvero i compensi percepiti nel suddetto anno ragguagliati ad anno, non siano superiori a 65.000 euro.

Spese per dipendenti e forfettario 2020

Un’ulteriore verifica da effettuare riguarda i costi sostenuti nel 2019. In particolare, occorre verificare se sono inferiori a 20.0000 euro le spese per:

  • lavoratori dipendenti
  • lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  • collaboratori (es: borse di studio, CO.CO.CO)
  • lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003
  • utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR
  • prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari

Redditi di lavoro dipendente e forfettario 2020

Il nuovo regime forfetario 2020 reintroduce il limite massimo di reddito pari 30.000 euro, riferito al reddito conseguito con l’attività di lavoro dipendente nell’anno precedente. Infatti, per adottare il regime forfettario è necessario non aver percepito nell’anno 2019 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) per un importo superiore a 30.000 euro.

Non occorre considerare questo requisito quando il rapporto di lavoro è cessato nel 2019.

Invariata la barriera all’ingresso introdotta nel 2019 relativa all’impossibilità di rientrare nel regime forfettario per coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l’attività professionale o d’impresa in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.

Partecipazioni in società di persone

La partecipazione in società di persone preclude l’accesso al regime forfettario anche nel 2020. Inoltre, non possono essere forfettari 2020 gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano ad associazioni di cui all’articolo 5 del DPR 917/1986.

Partecipazioni in SRL

Non possono usufruire del regime forfettario anche nel 2020 i contribuenti titolari di p. IVA (ditte individuali o liberi professionisti) che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente assimilabili a quelle svolte dal titolare di p. IVA. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza di due aspetti:

  • controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione
  • esercizio da parte delle stesse di attività indirettamente o direttamente analoghe a quelle esercitate dal titolare di partita iva

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Regime forfettario 2020 e fattura elettronica

I titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali e artigiani) che hanno aderito al Regime Forfettario sono esonerati dall’obbligo di fattura elettronica anche per il 2020.

Tuttavia, anche se il contribuente forfettario non è soggetto alla fatturazione elettronica, non può esimersi dal ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori.

La legge di bilancio 2020 ha introdotto una novità per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica. Quando il titolare di partita IVA forfettaria emetta esclusivamente fatture elettroniche, il termine per l’accertamento fiscale è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro.

Leggi anche: Fattura elettronica nel regime forfettario: cosa si deve fare

Regime forfettario e corrispettivi telematici

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che adottano il Regime Forfettario, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA e siano esonerati dalla fatturazione elettronica.

Dal 2020, anche i titolari di partita IVA forfettaria, saranno tenuti ad adempiere all’obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi. Di conseguenza non potranno più avvalersi dello scontrino e della ricevuta fiscale, sostituiti dal “documento commerciale” che funge da quietanza da rilasciare al cliente.

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