Regime Forfettario 2019 – Ecco tutte le novità della Legge di Bilancio per le partite IVA agevolate: nuovi limiti di fatturato, requisiti e cause di esclusione.
Tra le novità contenute nella legge di Bilancio 2019 spicca in modo particolare l’aumento del limite di fatturato a € 65.000per tutte le partite IVA che adottano il regime forfettario 2019, cosiddetta flat tax partite IVA. Tra le novità, un aspetto di certo non trascurabile, è l’impossibilità di accedere al regime forfettario per i contribuenti sono soci di SRL. Vediamo nel dettaglio come cambiano i requisiti di accesso dal 2019 al regime forfettario.
Regime Forfettario 2019 e soglie di ricavi o compensi
Nel regime forfettario in vigore fino al 2018 le soglie di ricavi o compensi variavano a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice ATECO). Si riporta nella tabella che segue le soglie di ricavi o compensi per ogni codice ateco.
Settore | Codice Ateco 2007 | Soglia Ricavi | Coeff. di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 45.000 € | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45–(da 46.2 a 46.9)–(da 47.1 a 47.7)–47.9 | 50.000 € | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 € | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41–42–43)–(68) | 25.000 € | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 € | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 50.000 € | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64–65–66)–(69–70–71–72–73–74–75) (85)–(86–87–88) | 30.000 € | 78% |
Altre attività economiche | (01–02–03)–(05–06–07–08–09)–(12–13-14 15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–25–26 27–28–29–30–31–32–33)–(35)–(36–37–38–39)–(49–50–51– 52–53)–(58–59–60–61–62–63)–(77–78–79–80–81–82)–(84)–(90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 € | 67% |
Il nuovo regime forfettario 2019 unifica tutte le soglie prevedendo un unica soglia di ricavi/compensi per tutti i codici ATECO pari a € 65.000. Restano invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva. Dal 2019 possono adottare il regime forfettario tutti i titolari di partita IVA che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di € 65.000 di ricavi.
Regime Forfettario 2019 e imposta sostitutiva
Invariata l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%, così come restano invariati i requisiti del regime forfettario start-up. Possono quindi beneficiare della agevolazione coloro che nel triennio precedente non hanno avuto un’altra partita IVA e che intraprendano una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio). Confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nell’anno.
Regime forfettario e partecipazione in società
Come anticipato, tra le tante novità un aspetto molto importante riguarda l’impossibilità di accesso al regime forfettario per i contribuenti che sono soci di SRL. Infatti, se per molti la nuova legge di bilancio rappresenta una benedizione divina, per altri rappresenta l’addio al regime agevolato.
Fino al 2018 non potevano accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL trasparenti oppure che partecipavano ad una società di persone o ad una associazioni professionali. La nuova disciplina amplia la platea di soggetti esclusi dal regime forfettario eliminando la specifica di “SRL trasparenti” e quindi escludendo dal regime tutti i soggetti che detengono quote di partecipazione in SRL o SRLS.
Di conseguenza, non possono accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL / SRL ma con una precisazione. Infatti, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio, l’esclusione dal regime forfettario è stata ristretta solo ai soggetti soci di SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Pertanto, possono adottare il regime forfettario i soci di SRL che non abbiano una partecipazione rilevante nella società oppure che esercitano attività diverse da quella esercitata dalla srl.
Per approfondire l’argomento consultare il nostro post di approfondimento al seguente link: Forfettario 2019 socio srl: sì o no?
Regime Forfettario 2019 e lavoro dipendente
Il nuovo regime forfettario 2019 elimina il limite massimo di reddito pari ad € 30.000, riferito al reddito conseguito con l’attività di lavoro dipendente nell’anno precedente,. Tuttavia introduce una nuova barriera all’ingresso, ossia impossibilità di adottare il regime forfettario per coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l’attività d’impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro. Per approfondire i vantaggi derivanti dall’apertura di una partita IVA adottando il regime forfettario quando si è già lavoratori dipendenti consulta il post al seguente link: Regime forfettario e lavoro dipendente 2019: ecco le novità.
Regime Forfettario 2019 e altri limiti
La legge di bilancio 2019 ha eliminato i seguenti requisiti di accesso previsti fino al 2018, ovvero:
- del limite di € 5.000 annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- del limite di 20.000 per gli investimenti in beni strumentali.
Regime Forfettario e altre cause di esclusione
Confermate invece tutte le altre cause di esclusione e quindi nemmeno nel 2019 potranno aderire al regime forfettario coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
Attenzione: L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfettario preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Tuttavia, i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.
Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività: si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
Attenzione: L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfettario preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Tuttavia, i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere. Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:- Agricoltura e attività connesse e pesca;
- Vendita sali e tabacchi;
- Commercio dei fiammiferi;
- Editoria;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- Intrattenimenti e giochi;
- Agenzie di viaggi e turismo;
- Vendite a domicilio;
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
- non sono residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, oppure cessioni intra-comunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Regime Forfettario 2019 e Fattura Elettronica
In questo periodo di fermento particolare e di profondo cambiamento, non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
Per un approfondimento consultare il nostro post al seguente link: Fattura elettronica nel regime forfettario: cosa si deve fare.
Se sei in procinto di aprire p.IVA e non sai quale regime adottare consulta il nostro post al seguente link: Quale Regime Fiscale Scegliere?