Quando si decide di lavorare all’estero e lasciare l’Italia, occorre capire dove è necessario dichiarare i propri Redditi Esteri. Oppure, più semplicemente, quando si percepiscono redditi esteri occorre capire dove è necessario dichiararli.
Attenzione, in quanto non sempre è semplice individuare dove tassare i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani. Infatti, gli aspetti da considerare sono diversi e le regole possono essere molteplici a seconda delle singole situazioni personali. Infatti, tra i fattori da considerare ricordiamo l’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il periodo di permanenza all’estero, l’iscrizione o meno all’Aire.
Vediamo nel dettaglio dove si pagano le imposte, come funzionano la residenza fiscale e l’aire, il principio della doppia tassazione.
Redditi Esteri: dove si pagano le imposte?
In linea principio, è possibile affermare che per capire dove un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi esteri occorre considerare il concetto di “residenza fiscale”.
Infatti, il sistema fiscale di molti Paesi europei è basato sul “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle). Tale principio, adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, prevede che il cittadino che lavora all’estero, ma che ha mantenuto la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia (Paese di residenza) anche sui redditi prodotti all’estero. Il tutto salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Sulla base di questa disposizione i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque siano stati prodotti.
Attenzione, perché è comunque possibile recuperare le imposte già pagate nel Paese in cui i redditi sono stati prodotti. Il tutto attraverso un credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir e più precisamente:
i soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono comunque tenuti a dichiarare in Italia i redditi percepiti nel territorio Italiano (si considerino ad esempio i redditi derivanti dalla locazione di un immobile).
Come funziona la residenza fiscale?
Da quello che abbiamo visto finora, fondamentale è il concetto di residenza fiscale per capire dove pagare le imposte.
Per le tasse sui redditi (art. 2 Dpr 917/1986) si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria)
Cos’è l’AIRE e a cosa serve?
L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, ossia un registro in cui sono contenuti tutti i dati dei cittadini italiani che risiedono in un Paese estero.
Il registro tenuto dal Ministero dell’Interno, costantemente aggiornato con le iscrizione e cancellazioni dei cittadini comunicate dai Comuni italiani.
Con l’iscrizione all’AIRE la posizione fiscale del cittadino verso il fisco italiano subisce delle variazioni. Infatti, per i cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’AIRE, dovranno pagare le tasse nello stato estero di residenza.
Sono tenuti a iscriversi all’AIRE i:
- cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi
- cittadini italiani nati e residenti all’estero, aventi l’atto di nascita trascritto in Italia e cittadinanza italiana accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- soggetti residenti all’estero che richiedono la cittadinanza italiana
Cosa sono e a cosa servono le “Convenzioni contro la doppia imposizione”?
Un soggetto, fiscalmente residente in Italia, che percepisce Redditi Esteri, deve dichiararli nello Stato di Residenza Fiscale (Italia). A seconda del tipo di reddito percepito, e a seconda della normativa fiscale applicata nello Stato di erogazione del reddito, è possibile che questi redditi debbano essere dichiarati anche nel Paese estero (Stato della Fonte).
Per evitare che i cittadini subiscano una doppia tassazione, a seguito del pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Tale convenzione riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia – articolo 165 Tuir:
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
Di conseguenza, la doppia imposizione viene eliminata in quanto le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.
Per consultare le convenzioni stipulate dall’Italia visitare il sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione della fiscalità comunitaria.
Una risposta-
Attualmente lavoro in Olanda in trasferta di lavoro per un azienda italiana superando i 183 giorni di permanenza all’estero, dovrò fare dichiarazione dei redditi anche in olanda e pagare le imposte del posto? Magari poi avendo un credito d’imposta in italia?