Prorogata di un mese la scadenza della dichiarazione dei redditi, che quest’anno ha anche cambiato nome per diventare Modello Redditi 2017.
Il termine ordinario di scadenza cadeva al 2 ottobre (poiché il 30 settembre era sabato) ma è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre, data entro la quale sarà anche possibile rettificare eventuali errori.
Quali i soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi 2017?
Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI 2017 i seguenti soggetti:
- coloro che hanno realizzato redditi d’impresa (anche sotto forma di partecipazione), redditi diversi da quelli indicati nel modello 730; plusvalenze per la cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata;
- i titolari di partita IVA;
- coloro che nel corso del 2016 non sono residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni IVA, IRAP o il modello 770;
- i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- enti non commerciali.
Come presentare il modello Redditi?
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi 2017, esclusivamente per via telematica, entro il 31 ottobre 2017 (DPCM 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017).
È possibile inviare telematicamente il modello Redditi utilizzando i seguenti canali:
- Fisconline, se l’invio è effettuato direttamente dal contribuente con i software gratuiti disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Entratel, se la trasmissione è effettuata tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Il modello Redditi può essere presentato in maniera cartacea?
La presentazione cartacea del modello Redditi 2017 andava effettuata presso gli uffici postali tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017. Ne avrebbero avuto facoltà i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che potevano essere dichiarati con il modello 730, non potevano presentarlo;
- pur potendo presentare il 730, dovevano dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW)
- dovevano presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Se non fatturo nulla, il modello REDDITI va presentato comunque?
Una volta aperta la partita IVA, anche se nell’anno precedente non è stata emessa alcuna fattura, occorre comunque presentare tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie, come ad esempio il modello Redditi 2017 al fine di evitare salate sanzioni.
Come correggere l’UNICO errrato?
Per coloro che hanno già provveduto all’invio del modello REDDITI 2017 prima della scadenza possono correggere eventuali errori od omissioni di alcuni dati, compilando una nuova dichiarazione ed evidenziando nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”, da inviare comunque entro il termine del 31 ottobre 2017.
Come rimediare ai mancati versamenti delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2017?
Eventuali imposte risultanti dal modello REDDITI 2017 (ovvero differenze relative al modello REDDITI 2017 correttivo) devono essere versate ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso attraverso il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta applicabile varia a seconda del ravvedimento utilizzato. Più precisamente possiamo distingere i diversi tipi di ravvedimento:
- breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°, la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale pari allo 0,1%;
- intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°, la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale;
- lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale;
- biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o, se non è prevista la dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29% (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1/1/2017 è pari allo 0,1%;
- lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2017 è pari allo 0,1%.
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