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RECUPERO CREDITI: Ecco Come trovare i beni del debitore

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RECUPERO CREDITI: Come trovare i beni del debitore?

SOMMARIO

Crediti da recuperare? Ecco come capire se il debitore possiede beni pignorabili.

Se nonostante il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.), non si riesce a recuperare un credito, è possibile presentare una istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzati alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario. Infatti, la disciplina relativa al pignoramento dei beni del debitore si è adattata al progresso tecnologico, introducendo un importante strumento a tutela del creditore che facilita la ricerca dei beni da pignorare attraverso l’accesso telematico alle banche dati della Pubblica Amministrazione. Vediamo di cosa si tratta partendo dal pignoramento.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento consiste nell’espropriazione dei beni di proprietà del debitore per soddisfare uno o più creditori che vantano un diritto nei suoi confronti. Il pignoramento può essere:

  • di tipo mobiliare se riguarda i beni mobili del debitore, come arredamento, auto, denaro, computer e oggetti preziosi;
  • di tipo immobiliare, ossia i beni immobili di proprietà del debitore (case, terreni etc.);
  • presso terzi, ossia beni del debitore ma di cui non entra ancora in possesso come lo stipendio, la pensione, il canone di affitto etc..

Chi può richiedere l’accesso alla banca dati?

La procedura telematica è lo strumento che consente di eseguire una ricerca approfondita sui beni del debitore che possono essere ammessi al pignoramento ed è accessibile da parte di qualsiasi creditore che abbia accertato in giudizio il proprio credito e che sia in possesso di un titolo esecutivo, come la sentenza del tribunale o un decreto ingiuntivo.

Come fare la ricerca telematica dei beni del debitore?

Per essere autorizzato ad effettuare una ricerca telematica dei beni da sottoporre al pignoramento, il creditore deve depositare un’istanza presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio.

L’istanza deve essere presentata dopo 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore ed entro il termine massimo di 90 giorni sostenendo un costo a titolo di contributo unitario di € 43. Nell’istanza è necessario indicare le generalità delle parti, l’indirizzo di posta elettronica del creditore e di posta certificata del difensore e i titoli su cui si fonda il diritto di procedere con l’esecuzione forzata. È altresì necessario allegare copia del titolo esecutivo, la nota di iscrizione a ruolo dell’istanza e il precetto notificato.

Quali sono i dati accessibili?

Una volta depositata l’istanza presso il Tribunale competente, spetta al giudice autorizzare o negare l’istanza per la ricerca telematica. L’autorizzazione viene concessa tramite decreto con cui si autorizza l’accesso alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario che procede alla ricerca dei beni da pignorare. Nel dettaglio sono oggetto di verifica le seguenti banche dati:

  • anagrafe tributaria in cui sono contenute le informazioni relative al reddito del debitore e alle fonti, ad esempio se esiste un rapporto di lavoro, se percepisce canoni di locazione o possiede quote societarie;
  • anagrafe dei rapporti finanziari: permette l’accesso a informazioni relative ai conti correnti e altri rapporti con istituti finanziari e bancari;
  • Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): per verificare se esistono beni mobili in possesso del debitore come auto, moto etc;
  • Enti previdenziali: con cui viene evidenziato se il debitore percepisce indennità o assegni da istituti previdenziali e assistenziali;
  • Registri immobiliari per ottenere una visura degli immobili di cui il debitore è titolare.

Come vengono pignorati i beni?

La ricerca telematica si conclude con un verbale redatto dall’ufficiale giudiziario in cui vengono indicate le banche dati interrogate e i risultati prodotti.
Lo stesso ufficiale giudiziario procede a notificare al debitore il pignoramento dei beni e con questo lo obbliga a consegnarli entro i 10 giorni successivi, i beni poi vengono custoditi presso l’Istituto Vendite Giudiziarie di competenza.

E se il Tribunale non è informatizzato?

Non tutti i tribunali sono attrezzati per la ricerca telematica dei beni del debitore, per cui in alcuni casi il Giudice autorizza direttamente il creditore oppure il suo avvocato alla consultazione delle banche dati.

ESEMPIO PRATICO – Fac-simile Istanza ricerca beni del debitore

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492 BIS

Il sottoscritto ___ nato a ____ il _______ C. F. ________, domiciliato presso lo studio dell’Avv. _________, C. F. ____________ indirizzo PEC ____________, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto ___________

PREMESSO

che lo scrivente come sopra rappresentato e difeso è creditore del sig. __________della somma di ___________ per sorte capitale oltre interessi;

che il titolo esecutivo è costituito da_______e che esso, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data__________e che in data________è stato notificato atto di precetto;

CONSIDERATO

che essendo trascorso il termine dilatorio concesso col precetto e che il debitore non ha adempiuto;

che occorre procedere ad espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore e, all’uopo, che siano preventivamente individuati i suoi beni,

CHIEDE

all’Ecc.mo Presidente del Tribunale che gli venga concessa l’autorizzazione ai sensi degli art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.

Luogo, data e firma dell’Avvocato

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