Nuove regole per la rateazione equitalia decaduta
L’articolo 19 d.P.R. n.602/73 prevede che il contribuente possa richiedere all’Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nei casi in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
L’art. 10, co. 12-quinquies D.L. n.192/14 prevede che a favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 31 dicembre 2014 possa essere concesso un nuovo piano di rateazione di massimo 72 rate mensili se viene presentata l’Istanza entro il prossimo 31 luglio 2015.
Il beneficio del “ripescaggio”
Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione entro il 31 dicembre 2014; quindi, sembrerebbero rientrarvi tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei piani di rateizzazione ordinario e straordinario, anche se già oggetto di proroga. Per beneficiare di tale “ripescaggio” il modello va presentato entro il prossimo 31 luglio 2015.
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