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Come funziona il rappresentante fiscale

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Rappresentante fiscale: come funziona?

SOMMARIO

Nell’era dell’intensificazione dei rapporti commerciali con i mercati esteri grazie alla rete, diventa importante capire chi è il rappresentante fiscale e quando è obbligatorio nominarlo.

La figura del rappresentante fiscale in determinate occasioni risulta indispensabile, ed è bene quindi conoscere quali sono gli aspetti principali e gli obblighi IVA che la disciplina prevede per il soggetto che esercita tale ruolo. Ecco quindi una breve ma esaustiva guida sul rappresentante fiscale.

Chi è il rappresentante fiscale?

Quando un soggetto effettua operazioni soggette ad IVA in uno stato estero, per adempiere agli obblighi IVA può nominare un rappresentante fiscale oppure, in alternativa, identificarsi direttamente nel Paese.

Il rappresentante fiscale è il soggetto, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non residenti che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.
Il rappresentante dovrà quindi procedere all’apertura della partita IVA utilizzando il modulo AA7/11 o AA9/11 a seconda della forma giuridica del soggetto estero, quindi rispettivamente se persona fisica o giuridica.

Quando è obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale

Quando il soggetto non residente che deve compiere operazioni in Italia, per adempiere ai relativi obblighi ed esercitare i propri diritti può, in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, scegliere di:

  • costituire una stabile organizzazione in Italia;
  • identificarsi direttamente come soggetto passivo IVA.

Esistono degli specifici casi in cui la nomina del rappresentante fiscale è indispensabile ovvero:

  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi verso consumatori privati o soggetti passivi che ai fini IVA si comportano come tali;
  • nelle prestazioni di servizi e cessioni beni verso soggetti non residenti;
  • in alcuni casi di scambi intracomunitari.

Come nominare un rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale deve essere nominato prima che venga effettuata la prima operazione territorialmente rilevante; la nomina del rappresentante deve avvenire in alternativa:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate territoriale di competenza del rappresentante.

Obblighi del rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale ha l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti ai fini IVA, ossia deve provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture attive, alla registrazione delle fatture passive, alle liquidazioni periodiche dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione per conto del soggetto rappresentato.
Il rappresentante è quindi obbligato in solido con il soggetto estero per tutti quegli adempimenti da cui scaturiscono degli obblighi IVA e per le sanzioni che scaturiscono da inadempimenti relativi alle operazioni a cui era tenuto; tuttavia non è responsabile delle violazioni commesse dal soggetto estero.
Il soggetto estero gode di tutti i diritti che scaturiscono dall’applicazione dell’imposta, ad esempio il diritto di ottenere il rimborso IVA.

Come funziona la fatturazione

Nelle fatture emesse da un operatore italiano al soggetto estero, è necessario che vengano riportate la denominazione del soggetto estero e l’identificazione del rappresentante fiscale.
Le fatture attive possono essere emesse sia dal rappresentante che dal soggetto estero; vediamo i due casi:

  • fattura emessa dal rappresentante fiscale nei confronti del cliente con addebito dell’IVA; sarà poi il soggetto estero ad emettere fattura verso il rappresentante;
  • fattura emessa dal soggetto estero verso il cliente con l’indicazione del rappresentante fiscale, senza addebito dell’IVA; sarà il cliente ad assolvere l’IVA mediante autofatturazione sulla base del meccanismo del reverse charge.

Il rappresentante fiscale leggero

Il rappresentante fiscale leggero è un soggetto che ha una rappresentanza limitata alla fatturazione e alla compilazione degli elenchi INTRASTAT. È possibile nominarlo quando il soggetto estero compie nel territorio nazionale solamente operazioni che non comportano addebito dell’IVA (operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad IVA).

Tuttavia la semplificazione cessa quando vengono effettuate operazioni, attive o passive, che comportano il pagamento dell’imposta o il relativo recupero.

Cos’è l’identificazione diretta?

In alternativa al rappresentante fiscale, il soggetto residente in Paesi UE o EXTRA UE, con il quale sia in vigore un accordo di reciprocità, può chiedere la partita IVA in Italia e quindi adempiere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione della normativa IVA.
Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

  • il rappresentante fiscale IVA è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’IVA dovuta;
  • nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

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