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Cos'è il preventivo obbligatorio

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Preventivo OBBLIGATORIO: Ecco le novità

SOMMARIO

Il DDL sulla concorrenza ha introdotto dal 29 agosto 2017 l’obbligo del preventivo scritto all’atto del conferimento dell’incarico. Vediamo come funziona, quali professionisti sono obbligati e le tutele.

Quali i professionisti obbligati?

Già da tempo per gli avvocati era previsto l’obbligo del preventivo a richiesta del cliente, successivamente, con la riforma della legge sull’ordinamento forense, il preventivo è sempre diventato obbligatorio. Tuttavia, l’introduzione del preventivo scritto obbligatorio attualmente interessa non solo i legali ma tutte le “professioni regolamentate”: infatti la Legge n. 124/2017legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha sancito l’obbligo di preventivo scritto o digitale per tutti gli esercenti arte o professione intellettuale per le quali è prevista apposita iscrizione ad albo, collegio o registro professionale a partire dal mese di agosto.

Quali i dati da indicare nel preventivo?

Nel preventivo occorre indicare:

  • il compenso con le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri, oltre a tutte le informazioni utili al cliente sugli oneri ipotizzabili per l’intero l’incarico, dal momento del conferimento fino alla conclusione;
  • le informazioni sul grado di complessità dell’incarico;
  • i dati dell’assicurazione professionale per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • i titoli professionali e le specializzazioni conseguite.

Il preventivo deve essere comunque redatto e presentato anche senza una esplicita richiesta.

Fac-simile di Incarico Professionale

Con la presente il Sig Rossi Giulio, nato a Lucca, il 20/03/1945, C.F. RSS GLO 45C20 F829T, residente in Como Via Roma 1, (eventualmente, se società: quale legale rappresentate legale della società, con sede legale e P.IVA ) come da visura CCIAA che si allega – di seguito cliente – , ricevuta l’informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

CONFERISCE

al dott. Adelmo Bianchi – di seguito professionista -, l’incarico di assistenza stragiudiziale per proprio conto

PATTUISCE

con il predetto professionista, che accetta, il seguente compenso di € 1.000.

Il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Il professionista comunica al cliente i dati relativi alla propria polizza assicurativa nr. 123456 della Compagnia Allianz Spa.

Il professionista dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli e delle seguenti specializzazioni: Laurea in Giurisprudenza.

I preavvisi di parcella emessi dal professionista andranno pagati dal cliente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento degli stessi. In caso di mancato pagamento, il professionista potrà rinunciare immediatamente all’incarico.

Si allegano informativa sulla privacy, informativa sulla mediazione ex Dlgs 28/2010 e copia documenti identificativi del cliente.

Firma cliente

Firma Professionista

Quali le tutele per il professionista?

Il preventivo obbligatorio, scritto o digitale, rappresenta una tutela sia per il cliente ma anche per il professionista stesso, che se non riceve il pagamento, può utilizzarlo per recuperare il proprio credito. Infatti, il preventivo scritto può rivelarsi molto utile per il professionista nel caso in cui il professionista si trovi a dover avviare le pratiche per il recupero del credito derivante dalla propria prestazione professionale, in quanto il documento firmato dal cliente rappresenta una prova a sostegno del fatto che la sua prestazione professionale è stata concordata con lo stesso. In questo modo sarà più semplice ottenere un decreto ingiuntivo da parte del Giudice per il recupero del proprio credito.

Cosa succede se il professionista non redige il preventivo?

Attualmente nulla, in quanto la menzionata legge non prevede alcuna sanzione particolare in caso di assenza del preventivo.

Tuttavia tale comportamento potrebbe essere deontologicamente contestato al professionista “furbetto” e irrogata una sanzione disciplinare, ma si tratterebbe di poca cosa.

Di conseguenza, quando si concorda un incarico senza preventivo, occorrerà comunque pagare il professionista per la prestazione eseguita rispettando anche l’eventuale tariffa prevista.

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