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Spesometro trimestrale

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PARTITA IVA: Ecco lo spesometro trimestrale

SOMMARIO

Contenti di avere supporto dalle comunicazioni preventive dell’Agenzia delle Entrate? Per i titolari di Partita IVA la contropartita è abbastanza fastidiosa: lo spesometro trimestrale. Infatti, a partire dal 2017 occorrerà comunicare ogni tre mesi i dati delle fatture emesse e ricevute.

Il Decreto fiscale 193/2016, collegato alla manovra finanziaria 2017, ha introdotto importanti novità per le Partite IVA con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, considerando che comunicazioni periodiche tempestive permetteranno all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli più rapidi e di inviare lettere di compliance più “persuasive” ai contribuenti.

Quali sono le novità introdotte dal dl 193/2016?

Le principali novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2017 riguardano:

  1. l’invio di comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e registrate (c.d. spesometro trimestrale), comprese le variazioni dei dati, in sostituzione dell’attuale spesometro con il quale vengono comunicate annualmente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 4 comma 1 D.L. n.196/2016 che sostituisce l’art. 21 D.L. n.78/2010);
  2. l’introduzione dell’obbligo di comunicare con le stesse modalità e scadenze i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, anche nel caso di eccedenza di credito (art. 4 comma 2 D.L. 196/2016 che introduce l’art. 21-bis al D.L. 78/2010);
  3. l’abolizione dal gennaio 2017 delle comunicazioni INTRASTAT soltanto per le operazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti, nonché l’abolizione della comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio.

Quali i soggetti obbligati alle nuove comunicazioni?

Sono obbligati a comunicare lo spesometro trimestrale con i dati sulle fatture emesse e ricevute e a trasmettere le liquidazioni periodiche tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA.

Sono esonerati in particolare i seguenti soggetti:

  • i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi (per questi ultimi l’esonero non opera se, in corso d’anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato);
  • i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, per le operazioni attive di importo unitario:
    • inferiore a € 3.000 (al netto dell’IVA), per i commercianti al minuto;
    • inferiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA) per i tour operator;

Con quale scadenza vanno effettuale le comunicazioni trimestrali?

Con l’introduzione del nuovo spesometro trimestrale la comunicazione andrà fatta trimestralmente e più precisamente:

  • PRIMO TRIMESTRE: entro il 31 maggio;
  • SECONDO TRIMESTRE: entro il 16 settembre;
  • TERZO TRIMESTRE: il 30 novembre;
  • QUARTO TRIMESTRE: entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Restano invece invariati i termini per il versamento dell’imposta, a cadenza mensile o trimestrale.

Relativamente al 2017 la comunicazione è invece semestrale con scadenza entro il 25 luglio 2017 per quella relativa al primo semestre.

Quali sono i dati che devono essere comunicati?

Le comunicazioni “spesometro trimestrale” devono comprendere una serie di informazioni che permettono all’Agenzia di effettuare in modo più agevole i controlli; in particolare secondo l’art. 4 comma 1 del decreto fiscale, il soggetto passivo deve indicare nella dichiarazione:

  1. i dati identificativi dei soggetti con cui intrattiene le operazioni di acquisto e vendita;
  2. la data e il numero della fattura;
  3. la base imponibile;
  4. l’aliquota IVA applicata;
  5. l’imposta;
  6. la tipologia di operazione effettuata.

SPESOMETRO TRIMESTRALE: le sanzioni

Le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate sono soggette a controlli per verificare la congruenza tra i dati delle fatture e quelli presenti nelle liquidazioni periodiche e i versamenti effettuati. L’esito dei controlli viene comunicato al soggetto passivo per permettergli di fornire chiarimenti in merito all’incongruenza, segnalare eventuali errori o rimediare mediante il ravvedimento operoso.
Le commissioni Bilancio e Finanze hanno ridotto le sanzioni previste inizialmente in caso di violazione dell’imposta sul valore aggiunto, nel dettaglio:

  1. in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura viene applicata la sanzione di € 2 per ciascuna fattura fino al massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà nel limite massimo di € 500, se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza oppure se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione dei dati corretta;
  2. in caso di omessa, errata o infedele comunicazione delle dichiarazioni periodiche, la sanzione varia da € 500 a € 2.000, ma è ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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