Il Governo ha deciso di concedere una proroga sulla rottamazione ter e il meccanismo di saldo e stralcio. L’Agenzia delle Entrate, allo stesso tempo, ha comunicato una serie di chiarimenti sulle controversie pendenti e la sanatoria delle irregolarità. Tali novità fanno entrambe capo ai provvedimenti della Pace fiscale 2019 previsti nel DL 119/2018.
Liti pendenti e pace fiscale 2019
Gli articoli 6 e 7, comma 2, lettera B e comma 3 si riferiscono alle liti pendenti. Nella circolare 10/2019 dell’Agenzia delle Entrate, si precisano nel dettaglio definizione, determinazione degli importi dovuti e sospensione delle controversie notificate entro il 24 ottobre 2018. La circolare 6/2019 esplicita tutte le regole in vigore per la gestione delle liti pendenti, e dalle quali si evince chiaramente che alcune casistiche non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata. Ecco quali.
LITI IN MERITO AD AVVISI DI LIQUIDAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO AGLI ATTI GIUDIZIARI
In questo caso, la controversia non è definibile come tale sulla base di quanto decretato nell’art. 6 della pace fiscale 2019
LITI IN MERITO ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER IMPOSTE NON VERSATE SULLA BASE DELLA DECADENZA DEI TERMINI
Le controversie relative ai ruoli e alla cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata esclusivamente in caso di funzione di natura impositiva. Ne è un esempio la rettifica dati in dichiarazione. Non è considerata lite pendente la cartella di pagamento che è stata emessa per omesso versamento nei termini di pagamento.
Ulteriori precisazioni in merito alla pace fiscale 2019
Quando si tratta di controversie definibili pagando il 90%, la data di costituzione in giudizio deve essere antecedente il 24 ottobre 2018. Non si rileva, invece, un eventuale giudizio successivo, anche sfavorevole al contribuente. Citando il decreto Pace fiscale 2019 “la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro il 24 ottobre 2018”.
Definizione agevolata delle irregolarità formali
Secondo la circolare 11/2019, è possibile pagare 200 euro
per ogni periodo di imposta sulle irregolarità determinate sulla base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA e sul pagamento dei
tributi. La suddetta misura di pace fiscale 2019 è usufruibile da soggetti con
partita IVA, contribuenti privati e imprese.
Nella stessa circolare è possibile verificare un elenco di violazioni
definibili, solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo. Tra queste, le
dichiarazioni annuali redatte in modo non conforme ai modelli approvati, l’omissione,
l’inesattezza o l’incompletezza delle dichiarazioni IVA, dei dati delle fatture
emesse e ricevute e delle dichiarazioni da parte degli intermediari.
Rimangono escluse le violazioni sostanziali che determinano l’imponibile, il pagamento del tributo e le relative imposte. La regolarizzazione avviene mediante versamento dovuto (200 euro per ogni periodo d’imposta) entro e non oltre il 31 maggio 2019. Per chi opta alla soluzione di pagamento in due tranche, la prima somma è da versare entro il 31 maggio 2019, la seconda entro il 2 marzo 2020.
VUOI RICEVERE ASSISTENZA DEDICATA? PRENOTA UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA
Prenota una consulenza online con i nostri professionisti! E se decidi di aprire la partita iva con noi, le pratiche di StartUp (apertura di partita iva, iscrizione CCIAA e INPS) sono Gratuite!
Il servizio è molto semplice ed è rivolto artigiani, freelance e a tutti i tipi di società.