La Legge di Bilancio 2020 ha ulteriormente ritoccato il limite per l’utilizzo del denaro contante, il divieto di pagamento in contanti e la tracciabilità del pagamento delle spese detraibili IRPEF al 19%. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e la stretta introdotta per i medici e per gli altri oneri detraibili.
Limite contanti 2020
In base alla normativa vigente, i limiti di utilizzo del denaro contante sono i seguenti:
- 3.000 euro per i pagamenti in contanti
- 1.000 euro come soglia giornaliera di prelievo contanti dal conto corrente
- 5.000 euro come pagamento contanti in un mese dal conto corrente
Con la Legge di Stabilità 2020 il limite di utilizzo del denaro per i pagamenti in contanti è stato modificato. Infatti, a partire dal primo luglio 2020, la soglia per i pagamenti in contanti scenderà a 2.000 euro. Tale importo subirà un ulteriore ribasso a partire dal 1° gennaio 2022. Da quel momento in poi, infatti, il limite scenderà ulteriormente a 1.000 euro. Il tutto al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, come strategia di lotta all’evasione fiscale.
Tale limite contanti comporta che:
- fino a 1.999 euro sia possibile effettuare i pagamenti in contanti a un’altra persona/azienda
- da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili come bonifico bancario, carta di credito, ecc. per trasferire fondi da un soggetto a un altro.
Questo nuovo limite per l’utilizzo del contante determinerà una progressiva riduzione del denaro circolante. Infatti, qualsiasi cessione di denaro superiore ai 2.00 euro e poi ai 1.000 euro dovrà avvenire tramite canali tracciabili come il bonifico bancario, le carte di credito, etc. Difficile capire se le misure saranno efficaci a prevenire l’evasione.
NOTA BENE: con i pagamenti tracciabili, il soggetto che riceve l’accredito sarà obbligato a emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere sottoposti a un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.
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Tracciabilità delle detrazioni IRPEF
La stretta sull’utilizzo dei contanti introdotta dalla Legge Finanziaria 2020 ha modificato anche gli oneri detraibili dall’IRPEF al 19%.
Con le novità introdotte da gennaio 2020, per poter usufruire della detrazione IRPEF occorre che il pagamento della spesa sia tracciato. Da quest’anno, quindi, devono essere tracciabile il pagamento delle seguenti spese:
- mediche e mediche specialistiche
- veterinarie
- funebri
- interessi passivi mutui prima casa
- intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- frequenza scuole e università
- assicurazioni rischio morte
- erogazioni liberali
- addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi
- affitti studenti universitari
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Di conseguenza, per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese detraibili dall’IRPEF al 19% ex art. 15 del DPR 917/1986 da riportare nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere pagate con l’utilizzo del contante.
NOTA BENE: possono ancora essere pagati in contanti gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità della disposizione è chiara: è antievasione. Il pagamento tracciabile di queste spese, infatti, obbligherà i soggetti che erogano tali prestazioni a emettere il documento fiscale: fattura o ricevuta.
Bonus per i pagamenti con moneta elettronica
L’art. 1 c. 288 della Stabilità 2020, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto un rimborso in denaro per coloro i quali effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti tracciabili.
ATTENZIONE: Le condizioni di tale rimborso saranno disciplinate da un successivo decreto ministeriale che sarà emanato entro il 30 aprile 2020.
Le sanzioni per chi aggira il limite contante
In caso di inosservanza del limite contante, la sanzione amministrativa applicabile varia da un minimo di 3.000 euro fino a 50.000 euro. La violazione riguarda tutti i soggetti coinvolti e quindi, sia chi cede il denaro, sia chi lo riceve. Il discorso è valido anche per donazioni e prestiti (anche tra parenti).
ATTENZIONE: il limite non contempla il prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.
Limite contanti e il divieto di pagare lo stipendio in contanti
Il 1° luglio 2018 è entrata in vigore la legge sul divieto di corrispondere a un dipendente o collaboratore la retribuzione in contanti.
Le uniche forme di pagamento accettate sono i bonifici con Iban, i pagamenti elettronici, gli assegni bancari o postali e i versamenti in contanti presso la banca o la posta.
Il divieto sembra escludere, almeno per il momento, i rimborsi spese per le trasferte e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente.
Per il datore di lavoro o il committente che non rispettano il divieto in materia di tracciabilità degli stipendi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro.
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