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marca da bollo virtuale

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Cosa devi sapere sulla marca da bollo virtuale

SOMMARIO

Introdotta per la prima volta in Italia nel 2017, la marca da bollo virtuale è una delle modalità più pratiche e comode per assolvere l’imposta. Non occorre infatti andare in tabaccheria e prestare attenzione alle date dell’etichetta e della fattura. Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di essa. 

Che cosa è e a cosa serve la marca da bollo virtuale

Si tratta di un contrassegno che deve essere applicato a documenti, atti, fatture e ricevute fiscali. Ad oggi esistono due principali tipologie: marca da bollo cartacea e bollo virtuale. Il valore nominale in linea generale è pari a 2 euro o 16 euro, ma può essere pari anche ad altri importi.

Attraverso l’applicazione della marca da bollo si convalidano documenti ufficiale o si adempie all’onere tributario in sostituzione dell’IVA qualora non sia esigibile. 

La marca da bollo cartacea si acquista fisicamente in tabaccheria ed è rappresentata da un adesivo. Il bollo virtuale può essere acquistata e usata solo ed esclusivamente per via telematica. 

Come si acquista una marca da bollo virtuale?

Di fatto non avviene l’acquisto vero e proprio della marca da bollo virtuale. Si tratta in concreto del versamento di uno specifico importo dovuto attraverso un modello F24.

Come per la versione cartacea più tradizionale, anche la versione digitale della marca da bollo, può corrispondere a varie e diversi importi. I più comuni sono anche in questo caso 2 e 16 euro. 

Quando si applica la marca da bollo virtuale?

La marca da bollo virtuale è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche e cartacee e per le ricevute fiscali di importo maggiore a 77,47 euro, se non soggette al versamento dell’IVA. Nello specifico, il DPR 642/72 stabilisce l’obbligo per le fatture:

  • esenti IVA
  • emesse da soggetti aderenti al regime dei minimi o al regime forfettario
  • fuori campo IVA per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo o per assenza del requisito territoriale
  • non imponibili

Non è prevista l’applicazione della marca da bollo nei seguenti casi:

  • fatture con IVA ma la cui quota in esenzione non supera i 77,47 euro
  • documenti fiscali relativi a operazioni intracomunitarie
  • fatture per esportazione di merce
  • operazioni di reverse charge
  • fatture in cui l’IVA risulta assolta in origine

ONLUS regolarmente iscritte all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariao e Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esonerati dall’applicazione della marca da bollo virtuale. 

Regime Forfettario e marca da bollo virtuale

Coloro i quali aderiscono al Regime Forfettario ed emettono fattura elettronica (salvo per le fatture di importo inferiore a 77,47 euro), sono tenuti ad applicare la marca da bollo virtuale da 2 euro. 

Nello specifico della fattura elettronica, in fase di emissione del documento occorre selezionare la voce “applica bollo virtuale” sulla fattura che sarà poi inviata al Sistema di Interscambio e recapitata al cliente. 

È falcoltà del professionista o dell’impresa scegliere se addebitare o meno l’importo del bollo al cliente. 

Quando si paga?

Dal primo gennaio 2021, per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre, il versamento deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusuradel trimestre. Nella pratica:

  • nel primo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 31 maggio 
  • nel secondo trimestre: il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre, cioè l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,
  • nel primo trimestre se l’importo dell’imposta è inferiore a 250 euro è possibile procedere non con la predetta scadenza ordinaria, ma al 30 settembre, cioè alla scadenza del versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre
  • nel terzo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 30 novembre, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,

Nel primo e secondo trimestre se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 novembre.
Nel quarto trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

TRIMESTRESCADENZASCADENZA
Importo superiore a 250 euroImporto inferiore a 250 euro
131 maggio30 settembre
230 settembre30 novembre
330 novembre30 novembre
428 febbraio anno successivo28 febbraio anno successivo

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