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Cosìè la marca da bollo su fattura elettronica

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Marca da bollo su fattura elettronica: dicitura, importi e modalità di versamento.

SOMMARIO

Anche sulla fattura elettronica, così come su quella cartacea, in determinati casi occorre apporre e pagare il bollo. La disciplina di apposizione della marca da su fattura elettronica non cambia da una fattura cartacea. Quello che cambia è la modalità di assolvimento della marca da bollo su fattura elettronica.

Vediamo come funziona la marca da bollo su fattura elettronica e soprattutto come effettuare il pagamento della marca da bollo su fattura elettronica.

Come funziona la marca da bollo sulle fatture elettroniche?

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad € 77,47.

L’obbligo è sancito dai seguenti articoli:

  • articolo 6 della tabella allegata al DPR 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
  • articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di € 2 su fatture, note, conti e documenti simili.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta di bollo sono imposte tra loro alternative. La presenza dell’IVA esclude l’applicazione della marca da bollo. Di conseguenza, quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. Allo stesso tempo, quando i menzionati documenti riguardano prestazioni esenti o escluse dal campo di applicazione dell’IVA, occorre applicare l’imposta di bollo. A titolo esemplificativo, una fattura emessa da un contribuente che adotta il regime forfettario deve essere assoggettata ad imposta di bollo di 2 euro in quanto non si applica l’IVA. Stessa cosa avviene per le fatture dei medici e dei soggetti che prestano attività sanitarie.

L’obbligo di applicare l’imposta di bollo nasce quando il documento (fattura o ricevuta) supera la soglia di € 77,47.

Quando non si applica la marca da bollo?

Sono esentati dallapplicazione dell’imposta di bollo i seguenti documenti:

  • le fatture relative alle esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);
  • i documenti con l’IVA esposta;
  • le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • i documenti emessi con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (tipo le quietanze di pagamento di una fattura con IVA);
  • le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • le fatture relative ad operazioni in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006 Agenzia delle Entrate).

Quando occorre applicare la marca da bollo sulle fatture?

Sono soggette ad imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a €. 77,47 non soggetto da IVA, in particolare:

  1. Fuori campo IVA: ossia quelle effettuate da soggetti che rientrano nel regime forfettario(art.1 commi 54-89 L.190/2014) e nel Regime dei minimi (art. 27 commi 1-2 DL.98/2011) e quelle a cui manca il requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt. 2,3,4,5,7 del DPR 633/1972);
  2. Esenti da IVA: ossia quelle disciplinate all’art. 10 del DPR 633/1972 (come le prestazioni sanitarie, le operazioni immobiliari e finanziarie, l’esercizio di giochi e scommesse, la riscossione dei tributi etc..);
  3. Escluse da IVA: definite all’art.15 del DPR 633/1972 (ossia le spese in nome e per conto di…);
  4. Non imponibili: ossia le esportazioni abituali (art. 8 lett. c del DPR 633/1972) e le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis).

Come funziona quando in fattura ci sono sia importi esenti che con IVA?

Quando una fattura viene emessa sia per importi assoggettati ad IVA che per importi non soggetti ad IVA, per capire se occorre inserire o meno la marca da bollo occorre considerare l’importo non assoggettato ad IVA e se quest’ultimo è superiore ad € 77,47 bisognerà assolvere l’imposta (Risoluzione n. 98/E/01 Agenzia delle Entrate).

Anche nelle copie conformi occorre inserire il bollo?

Spesso capita di dover emettere una copia conforme di una fattura emessa in precedenza per i motivi più disparati: indirizzo di spedizione errato, perdita dell’originale o altre motivazioni. In tali casi, occorrerà inserire nel documento la dicitura “copia conforme” che seguirà lo stesso trattamento del documento originale e quindi se la fattura originale era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

Normalmente l’imposta di bollo può essere versata in due differenti modalità:

  • tradizionale, ovvero con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio, avendo cura di verificare che la data di emissione sia precedente o al massimo uguale a quella del documento su cui deve essere apposta;
  • virtuale, secondo la procedura di seguito riportata.

Come funziona l’imposta di bollo virtuale?

Per poter emettere una fattura soggetta ad imposta di bollo in modo virtuale, occorre:

  • inviare una richiesta preventiva di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il numero approssimativo delle ricevute fiscali e delle fatture che si ritiene di emettere nel corso dell’esercizio e per le quali è necessario il contrassegno telematico. Se l’autorizzazione viene concessa, l’Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell’imposta da versare bimestralmente con il modello F24, utilizzando il codice 2505 “Bollo virtuale-rata”.
  • riportare sulla fattura/ricevuta fiscale la dicitura: “imposta di bollo assolta virtualmente ex art.15 del DPR 642/1972”
  • presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione in cui indicare il numero effettivo delle fatture e ricevute fiscali emesse con l’imposta di bolla assolta in modo virtuale per permettere all’Agenzia di determinare la liquidazione effettiva dell’imposta da versare, nonché l’acconto per l’esercizio successivo, entrambi da versare con il modello F24.

Scadenze per il pagamento del bollo virtuale

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, effettuati gli opportuni controlli, l’Agenzia delle Entrate provvede a:

  • liquidare in maniera definitiva a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, se necessario, a quelle successive;
  • liquidare in maniera provvisoria per l’anno in corso.

Entrambe le liquidazioni, e la relativa ripartizione di quanto dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.

A regime, il pagamento dell’imposta di bollo virtuale viene quindi effettuato tramite rate bimestrali di acconto (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) sulla base della dichiarazione annuale consuntiva presentata entro il 31 gennaio.

Assolvimento della marca da bollo su fattura elettronica

La disciplina in materia di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche è diversa rispetto a quella su fatture cartacee. Infatti, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, riportando sul documento la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile di ogni anno utilizzando il codice tributo 2501.

Le sanzioni per la mancata applicazione della marca da bollo sulle fatture

La mancata apposizione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa così come previsto dall’articolo 25 del DPR n 633/72.

Chi deve pagare la marca da bollo?

La marca da bollo sulle fatture emesse va applicata dal soggetto emittente quando il documento «viene spedito e consegnato». Quindi, l’obbligo di apporre la marca da bollo da € 2 grava su chi emette la fattura o la ricevuta fiscale, ma la responsabilità del pagamento della stessa è solidale tra «tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo».

È possibile verificare l’autenticità della marca da bollo?

L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione dei contribuenti un servizio con cui è possibile verificare l’autenticità del contrassegno telematico apposto sulla fattura/ricevuta attraverso l’applicazione “Interrogazione contrassegni”.

Come funziona la marca da bollo su fatture in PDF inviate via mail?

La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. In questo caso il pagamento dell’imposta di bollo avviene in modo tradizionale o virtuale con autorizzazione preventiva.

Affinché la marca da bollo apposta sul documento inviato per e-mail sia valida occorre:

  • indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente);
  • stampare il proprio originale ed apporvi la marca da bollo cartacea.





2 risposte

  1. Stefano, per fatture elettroniche cosa intendi? Quelle inviate come pdf o quelle inviate tramite lo SDI? Tieni presente che per le associazioni sportive sono previste esenzioni per l’emissione di fatture elettronche.

  2. La nostra associazione sportiva ha emesso a febbraio e maggio 2018 due fatture elettroniche “esenti iva”. Il nostro esercizio termine il 31/08. Possiamo quindi versare in modo virtuale il bollo entro il 31/12? Corretto?
    Grazie per la vs gentile risposta e complimenti per il vostro lavoro.
    Cordialmente
    Stefano

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