La marca da bollo deve essere applicata dal titolare di partita iva in regime forfettario su tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Resta inteso che per coloro i quali la fatturazione elettronica non è ancora obbligatoria, la marca da bollo deve essere applicata in formato tradizionale adesivo sul documento originale cartaceo. Per i soggetti per i quali vige l’obbligo di fattura elettronica, anche il bollo è virtuale.
Ma la marca da bollo fa reddito? Le opinioni fino ad ora erano contrastanti, ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire la questione. Procediamo con ordine a chiarire bene tutti gli aspetti della marca da bollo regime forfettario.
Marca da bollo regime forfettario: come funziona?
Partiamo dalle basi. La marca da bollo deve essere applicata dal lavoratore autonomo titolare di partita iva forfettaria ogni volta che l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro. Per tutti gli altri casi in cui vige l’obbligo, abbiamo scritto un articolo sul funzionamento delle marche da bollo in fattura.
La marca da bollo in caso di fatturazione elettronica è solitamente inserita in modo automatico in fattura dal software di fatturazione in uso. L’operazione è semplice e consiste nell’aggiunta di specifiche diciture sul documento fiscale.
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La marca da bollo di fatto è un’imposta aggiuntiva in aggiunta al classico versamento delle imposte. L’importo da versare avviene per via telematica tramite pagamento del modello F24. Solo chi utilizza ancora le fatture in formato cartaceo è tenuto ad usare e applicare la marca da bollo in forma adesiva sul documento originale.
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti i titolari di partita iva, senza alcuna eccezione.
In caso di mancata applicazione della marca da bollo, si corre il rischio di incorrere in sanzioni che variano da 2 a 10 euro per ogni fattura non in regola.
Marca da bollo e reddito
In passato tra i professionisti del settore, vi è spesso stata diatriba se il valore della marca da bollo facesse o meno reddito. La questione è stata risolta direttamente dall’Agenzia delle Entrate. La risposta all’interpello numero 428 dichiara che se il bollo da 2 euro sulla fattura è addebitato al cliente, tale valore rientra nel reddito del professionista. Questo significa che la marca da bollo è considerata tra i guadagni del titolare di partita iva. E di conseguenza la somma del valore delle marche da bollo utilizzate compone la base imponibile su cui sono poi calcolate le imposte da versare.
Fisco e marca da bollo regime forfettario
A seguito della risposta all’interpello numero 428, si sono alzati diversi problemi legati alla gestione fiscale delle partite iva in regime forfettario. Queste, infatti, per il 2023 si trovano davanti a un duplice funzionamento delle marche da bollo 2022.
Nello specifico, per i ricavi:
- fino al 12 agosto 2022, le marche da bollo non si considerano reddito
- successivi al 12 agosto 2022, le marche da bollo sono considerate parte del reddito del professionista
Al fine di procedere nel modo più corretto, è preferibile considerare tutte le marche da bollo del 2022 come rientranti nel reddito da lavoro autonomo. E in fase di Dichiarazione dei Redditi inserire il valore totale nella sezione specifica del Modello Redditi PF 2023.