Le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2020 sono molte, ma alcuni aspetti non hanno subito modifiche o cambiamenti. Le comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA ne sono un esempio. Anche nel corso del nuovo anno, infatti, le LIPE (liquidazioni periodiche iva) saranno richieste per obbligo di legge.
Piccole novità per la liquidazione IVA
Nonostante i rilevanti interventi introdotti già nel corso dell’anno 2019 e a oggi obbligatori, come la fattura elettronica e lo scontrino fiscale, dal lato delle LIPE 2020 non è cambiato molto.
Una delle novità degne di nota, introdotta dal decreto fiscale riferito alla Legge di Bilancio 2020, riguarda la precompilazione delle liquidazioni periodiche iva 2020. Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate fornire LIPE precompilate.
Le comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA 2020 saranno disponibili sulla base dei dati a cui la stessa Agenzia delle Entrate potrà attingere mediante il Sistema di Interscambio. Su di esso, infatti, sono presenti tutte le transazioni di fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
Scadenze delle liquidazioni periodiche iva 2020
Qui di seguito, riportiamo tutte le date di scadenza della liquidazione IVA, sia essa su base mensile o trimestrale.
Mese di riferimento | Data versamento IVA | Invio telematico Lipe |
Gennaio | 16 febbraio 2020 | 1 giugno 2020 (liquidazioni) |
Febbraio | 16 marzo 2020 | 1 giugno 2020 (liquidazioni) |
Marzo | 16 aprile 2020 | 1 giugno 2020 (liquidazioni) |
I trimestre | 17 maggio 2020 | 1 giugno 2020 (liquidazioni) |
Aprile | 17 maggio 2020 | 16 settembre 2020 (liquidazioni) |
Maggio | 16 giugno 2020 | 16 settembre 2020 (liquidazioni) |
Giugno | 16 luglio 2020 | 16 settembre 2020 (liquidazioni) |
II trimestre | 20 agosto 2020 | 16 settembre 2020 (liquidazioni) |
Luglio | 20 agosto 2020 | 30 novembre 2020 (liquidazioni) |
Agosto | 16 settembre 2020 | 30 novembre 2020 (liquidazioni) |
Settembre | 16 ottobre 2020 | 30 novembre 2020 (liquidazioni) |
III trimestre | 16 novembre 2020 | 30 novembre 2020 (liquidazioni) |
Ottobre | 16 novembre 2020 | 1 marzo 2021 (liquidazioni) |
Novembre | 16 dicembre 2020 | 1 marzo 2021 (liquidazioni) |
Dicembre | 17 gennaio 2021 | 1 marzo 2021 (liquidazioni) |
IV trimestre | 16 marzo 2021 | 1 marzo 2021 (liquidazioni) |
NOTA BENE: per il quarto trimestre del 2020 è possibile evitare l’invio della comunicazione delle LIPE nel caso in cui la dichiarazione IVA si presenti poi entro il successivo 1° marzo 2021. Si tratta di una nuova regola introdotta dal Decreto Crescita.
Come procedere con la liquidazione IVA 2020
In linea generale, non ci sono novità sostanziali circa le comunicazioni trimestrali liquidazioni iva. Qualcosa, invece, è cambiato in merito alla predisposizione e all’invio per via telematica delle Lipe 2020.
Vediamo nel dettaglio cosa indicano le nuove disposizioni ministeriali.
Al fine di procedere con l’invio della comunicazione trimestrale IVA è necessario predisporre un file in formato XML nel rispetto delle specifiche tecniche. Tale documento deve obbligatoriamente contenere:
- informazioni identificative del soggetto a cui fa riferimento la comunicazione
- dati delle operazioni di liquidazione IVA eseguite nel trimestre di riferimento
- informazioni relative al dichiarante
Gestione delle liquidazioni IVA tramite Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui il contribuente abbia deciso di procedere in modo indipendente, dovrà fare riferimento al software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, il file XML realizzato, dovrà essere firmato attraverso la funzione Sigillo (presente sul portale fatture e corrispettivi). Dovrà poi essere sottoposto a verifiche e controlli mediante la specifica funzione presente sempre sul portale fatture e corrispettivi. E, infine, si potrà procedere con l’invio telematico.
Attenzione al rigo VP9 delle Lipe
Ogni anno sorgono dubbi relativi alla corretta compilazione del rigo VP9 delle Lipe. Si tratta della sezione relativa alle comunicazioni trimestrali IVA nella quale è necessario inserire l’eventuale credito IVA in riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente.
Il credito IVA, infatti, può essere utilizzato in due differenti modalità:
- compensazione esterna attraverso il modello F24
- detrazione interna alle Lipe dei periodi successivi
Teniamo a precisare che l’obbligo di riportare nel rigo VP9 l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’impiego in compensazione/detrazione, non sussiste.
Il contribuente, quindi, non deve indicare nel rigo VP9 l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Il suddetto credito sarà poi segnato, in tutto o in parte, nell’apposito rigo quando il contribuente avrà intenzione di utilizzarlo nelle Lipe.
ATTENZIONE: il credito dell’anno precedente impiegato in compensazione attraverso il modello F24 non dovrà mai essere indicato nel rigo VP9.
Una risposta-
grazie, così riepilogati è un ottimo promemoria.