Il nuovo obbligo di comunicazione IVA periodica in vigore da gennaio 2017 comporta l’esigenza di rimediare a eventuali presentazioni tardive o a errori relativi a importi non corrispondenti.
Il termine per l’invio della comunicazione dell’ IVA periodica è scaduto e per i titolari di partita IVA che non hanno provveduto alla sua presentazione o che hanno riscontrato errori è ancora possibile rimediare.
Vediamo insieme quali sono le soluzioni possibili per i titolari di p. IVA, quali le sanzioni applicabili e quando è possible usufruire di una sanzione ridotta.
Quando scade la dichiarazione IVA periodica?
A partire dal 2017 la Legge di Bilancio ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi I V A di presentare con cadenza trimestrale le comunicazioni periodiche e quindi comunicare la liquidazione dell’IVA per singolo trimestre sulle fatture attive e passive e sui corrispettivi.
Questo ulteriore adempimento rende più stringenti i controlli e permette di evidenziare le irregolarità al momento della dichiarazione IVA annuale. La scadenza dell’invio telematico delle comunicazioni periodiche è:
- 31 maggio, poi prorogato al 12 giugno per il primo trimestre;
- 16 settembre per il secondo trimestre;
- 30 novembre per il terzo trimestre;
- quarto trimestre la scadenza è fissata al 28 febbraio 2018.
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Quando il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Quali sono i soggetti obbligati alla LIPE?
Le comunicazioni di IVA periodica devono essere trasmesse da tutti i soggetti passivi IVA secondo i termini e le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia non sono obbligati a tale adempimento i seguenti soggetti:
- esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- che non devono effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta.
Restano esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari.
IVA Periodica non inviata: le sanzioni applicabili
Nel caso di errori o mancato invio della comunicazione periodica IVA si applica la stessa sanzione previste per omessa, infedele o incompleta comunicazione. La sanzione va dal minimo di euro 500 al massimo di euro 2.000. È prevista la possibilità di versare una sanzione pari alla metà, che quindi varia da 250 a 1.000 €, se la comunicazione viene inviata o corretta entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, in questo caso entro il 27 giugno.
È possibile sanare l’invio tardivo dell’IVA periodica?
Anche se non ne è espressamente indicata la possibilità, come per lo spesometro si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’irregolarità commessa con il tardivo invio dell’IVA periodica.
Con il ravvedimento operoso è possibile versare una sanzione ridotta che varia a seconda dei giorni di ritardo entro i quali viene sanata l’irregolarità. Nel dettaglio, con l’istituto del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a:
- 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
- 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell’atto impositivo.
Infine, se la sanzione viene pagata oltre 2 anni è prevista una riduzione di 1/6 del minimo (€ 500) pari a € 83,33.
Come verificare se ci sono errori?
Una volta inviata la liquidazione IVA periodica è possibile controllare direttamente dal proprio cassetto fiscale le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli effettuati da cui potrebbe risultare un’incongruenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto secondo l’Agenzia delle Entrate. In questi casi il soggetto passivo ha tre alternative:
- fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate;
- segnalare i dati e gli elementi che non sono stati presi in considerazione;
- versare l’importo indicato dall’Agenzia ricorrendo al ravvedimento operoso.
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