Il Commercialista Online

Interpreti e traduttori, 5 step per mettersi in regola

Condividi:

Interpreti e traduttori, 5 step per mettersi in regola

SOMMARIO

Sei un interprete e traduttore e vuoi metterti in regola con il fisco, ma non sai come fare?

Tutto quello che devi sapere per rispettare le regole in solo 5 semplici step!

Chi sono gli interpreti e traduttori?

Gli interpreti e traduttori appartengono a quella categoria di professionisti senza cassa, non organizzata in ordini o collegi. Appartengono a tale categoria, secondo la legge, coloro che esercitano un’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, in maniera abituale e con la prevalenza del lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Vediamo come stare in regola con il fisco.

1. Prestazione occasionale per interpreti e traduttori

Se l’attività di “interprete e traduttore” è svolta in maniera occasionale non è necessaria l’apertura della partita IVA ed è sufficiente emettere una ricevuta per prestazione occasionale.

L’obbligo di aprire la Partita Iva nasce quando si svolge in maniera abituale una professione, anche se in modo non esclusivo o continuativo.

Per approfondire il funzionamento della prestazione occasionale e scaricare un facsimile di ricevuta consultare il nostro post al seguente link:

Limiti prestazione occasionale: i dettagli per il 2019

2. Aprire la partita IVA come interprete e traduttore

Come anticipato, quando l’attività di “interprete e traduttore” diventa abituale occorre aprire partita IVA. In linea di massima, l’apertura della partita IVA non comporta il sostenimento di costi iniziali, in quanto occorre semplicemente presentare la richiesta presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione dell’apposito modello, domanda che può essere presentata direttamente dal richiedente ovvero tramite un professionista incaricato. In sede di compilazione del modello occorre scegliere il codice ateco e il regime fiscale, meglio se agevolato.

Il codice ATECO 2007 da indicare è il 743000 “traduzione e interpretariato” e per i liberi professioni non sussiste l’obbligo di iscrizione ala CCIAA.

3. Scegliere il Regime Fiscale

L’unico regime fiscale agevolato dal 2016 è il regime forfettario introdotto nel 2015, e modificato dalla stabilità del 2016 e, infine, dalla stabilità 2019 per i professionisti che hanno un fatturato al di sotto di una determinata soglia, senza più vincoli di tempo. Per approfondire il funzionamento del regime forfettario clicca sul link sottostante:

Nuovo regime forfettario 2019

4. Interpreti e traduttori e inps

La L.335/95 (art.2 c.26) ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito www.inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale ovvero è dato dalla differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.
Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (dal 2017: 25% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi.
Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

5. La fattura per interpreti e traduttori

Dall’11 febbraio 2013 i professionisti senza albo devono inserire in fattura i riferimenti normativi delle disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La dicitura da inserire in fattura è la seguente:

” Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013) “.

Infine, chi è anche membro di un’associazione di categoria aggiungerà anche:

Socio Associazione X n. tessera XXXXXX .

Prenota una consulenza online con i nostri professionisti! E se decidi di aprire la partita iva con noi, le pratiche di StartUp (apertura di partita iva, iscrizione CCIAA e INPS) sono Gratuite!

Il servizio è molto semplice ed è rivolto artigiani, freelance e a tutti i tipi di società.

consulenza personalizzata

4 risposte

  1. Buongiorno,
    ho svolto attività di traduttore, dall’86 al 95 , in quegli anni non esisteva la cassa previdenziale, introdotta con arca nel 96. Ditta con partita iva , bilancio , ed ho sempre pagato le imposte a debito . Ora avendo chiuso la ditta nel 95, mi mancano gli anni per il calcolo pensionistici. C’è modo di pagarli?
    Grazie dell’attenzione,
    Cordiali saluti
    Giusy Borrelli

  2. Salve
    Sono una traduttrice senza partita iva iscritta all’albo dei traduttori presso la camera di commercio e presso il tribunale vorrei sapere cosa devo fare per mettermi in regola devo pagare contributi per avere un giorno pensione grazie mille

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *