In attesa dell’entrata in vigore del tanto atteso cumulo gratuito, affrontiamo la ricongiunzione dei contributi INPS versati in gestione diverse: costi, modalità e cosa fare per unire i versamenti.
La ricongiunzione dei contributi permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire i periodi contributivi presso un’unica gestione, al fine di ottenere una unica pensione.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di ricongiunzione anche ai contributi versati agli enti di previdenza, estendendo la possibilità del cumulo gratuito ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato. Tuttavia, mancano ancora i provvedimenti attuativi e pertanto non è mai entrata in vigore. Al momento quindi è bene sapere come funziona il meccanismo, ma probabilmente è il caso di attendere l’esito della discussione alle Camere in merito a tale provvedimento.
Attualmente è possibile effettuare la Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979), la Ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979) e la Ricongiunzione per Professionisti (legge 5 marzo 1990, n.45). Sono tutte ricongiunzioni onerose.
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
La ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti permette di cumulare, presso l’INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, etc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti, esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre onerosa ed è possibile effettuarla, a seguito della cessazione dell’attività autonoma, con almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti
Possono richiedere questo tipo di ricongiunzione onerosa gli iscritti:
- nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta;
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
La ricongiunzione va effettuata presso la gestione in cui si è iscritti al momento di presentazione della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale si possa far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Anche in questo caso, la ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre onerosa ed è possibile effettuarla, a seguito della cessazione dell’attività autonoma, con almeno 5 anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
La ricongiunzione per i professionisti
Anche per i professionisti, iscritti presso la cassa di appartenenza, è possibile effettuare la ricongiunzione con i contributi versati presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Inoltre, è anche possibile ricongiungere i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell’età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno 10 anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Come funziona la ricongiunzione dei contributi?
Aavviene su istanza del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturati in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
Occorre prima di tutto capire dove sono stati versati i contributi: ad esempio i dipendenti statali versano i contributi alla ex INPDAP, gli artigiani e commercianti alla gestione commercianti, i lavoratori autonomi con albo alle proprie Casse di appartenenza, i lavoratori autonomi alla gestione separata INPS e così via. Si richiede quindi un estratto contributivo ai vari enti interessati (INPS, Casse di previdenza, etc).
Come chiedere la ricongiunzione dei contributi?
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata in genere una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
- dopo almeno 10 anni dalla prima, con almeno 5 anni di contribuzione per effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;
Quanto costa la ricongiunzione dei contributi?
Le domande di ricongiunzione presentate successivamente al 1 luglio 2010 sono sempre a titolo oneroso.
Il calcolo è complesso e varia a secondo dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
Comunque, l’importo da pagare viene indicato nel provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, unitamente alle modalità di pagamento e alle scadenze del versamento.
Cos’è la Totalizzazione dei contributi?
Totalmente gratuita è la possibilità di totalizzare i contributi che permette di sommare i contributi per ottenere il diritto alla pensione, ma, a differenza della ricongiunzione, i versamenti non vengono sommati in un’unica gestione, restano nella cassa di appartenenza e, all’atto della pensione, ogni gestione eroga la sua quota di trattamento.
Diverso ancora è il cumulo retributivo, la cosiddetta totalizzazione retributiva, che permette di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pensione, ma, a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole proprie di ogni gestione.
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Quando avevo 17 anni ho lavorato per il Ministero degli Interni essendo dipendente di un commissariato di Polizia Ferroviaria,questo per 4 anni e 6 mesi,ero diventata dipendente statale ma,la giovane età mi ha fatto commettere l’errore di licenziarmi.
Da subito,praticamente, chiesi di ottenere che mi fossero passati i contributi versati all’allora Enpas,all’Inps dato che i miei datori di lavoro seguenti versavano a questo ente ma,ancora oggi,dopo 34 anni,l’Inps non trova questi contributi,nonostante io possieda ed abbia mostrato,un documento in cui l’Enpas dichiara che i contributi sono stati ri-versati all’Inps!!
Mi toccherà lavorare più anni perché non me ne risultano 4 e mezzo?
Grazie.
Gentile Rosanna,
dovrebbe, sulla base della documentazione in Suo possesso, agire legalmente per il riconoscimento delle Sue spettanze più che legittime.
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