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Imposta sostitutiva per i neoresidenti

SOMMARIO

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto un regime fiscale opzionale per i soggetti residenti in uno Stato estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.
La manovra ha l’obiettivo di attrarre quei soggetti, i cd “High net worth individual“, con elevati capitali in modo da incentivare gli investimenti e i consumi sul territorio nazionale facendo versare un’imposta sostitutiva dell’imposta all’IRPEF per i redditi prodotti all’estero. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il regime opzionale?

É un regime fiscale speciale, alternativo a quello ordinario, rivolto alle persone fisiche non residenti in Italia da almeno nove periodi di imposta precedenti che decidono di trasferire la propria residenza sul territorio nazionale.
Il regime permette ai soggetti che vi aderiscono di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero nella misura forfetaria di 100mila euro per ciascun periodo di imposta in cui l’opzione viene esercitata.

Come aderire al regime?

Il contribuente deve presentare un’istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per consentire una valutazione iniziale sulla possibilità di accesso al regime, all’istanza dovrà essere allegata la “check list”, ossia il documento che riporta i dati anagrafici e di residenza per la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali per accedere al regime.
L’opzione potrà poi essere perfezionata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stata trasferita la propria residenza o a quello successivo.

Cosa occorre indicare nell’istanza?

Nell’istanza preventiva di interpello il soggetto dovrà indicare alcuni elementi utili, nel dettaglio:

  • i propri dati anagrafici, il codice fiscale, se ne è già in possesso, e l’indirizzo di residenza in Italia, se già residente nel territorio;
  • lo status di non residente in Italia per nove dei dieci periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione di ultima residenza prima dell’esercizio dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali vuole avvalersi della facoltà di non applicare l’imposta sostitutiva.

L’istanza dovrà essere inviata telematicamente con posta elettronica certificata, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente a mano presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.

Quando è possibile esercitare l’opzione?

Per aderire al regime agevolato con l’imposta sostitutiva il soggetto deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi entro i termini di presentazione della stessa, anche nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito ancora risposta all’istanza di interpello.
L’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno e cessa di avere effetto a decorrere dal 15esimo anno.

Come si versa l’imposta?

L’imposta sostitutiva nella misura forfetaria di 100mila euro ovvero di 25mila euro, nel caso di familiari, deve essere versata in un’unica soluzione per ciascun periodo di imposta entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi utilizzando il modello F24 e il codice tributo che sarà successivamente indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i casi di decadenza dal regime?

I casi di decadenza dal beneficio del regime fiscale agevolato sono due:
per l’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
per il trasferimento della residenza fiscale in un altro Stato o territorio.
È inoltre ammessa la revoca dal regime o attraverso la dichiarazione dei redditi o con una comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la scadenza della presentazione della dichiarazione stessa; tuttavia sia nel caso di revoca che di decadenza dal regime il soggetto non potrà esercitare una nuova opzione.

Il regime opzionale ha effetto anche per i familiari?

Il soggetto può avvalersi dell’imposta sostitutiva anche per uno o più familiari e anche in questo caso l’opzione dovrà essere indicata direttamente nella dichiarazione dei redditi. Per i familiari l’imposta sostitutiva forfetaria prevista è pari 25mila euro per ciascun periodo di imposta e dovrà essere versata in un’unica soluzione entro la data di versamento del saldo dell’imposta sui redditi.

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