Previsto dal 2008 il regime fiscale dei “minimi”per imprenditori e professionisti con tassazione al 20%
Dal 2008 si applica il regime fiscale speciale dei “minimi” ai piccoli imprenditori e professionisti che, tuttavia, possono scegliere la tassazione ordinaria.
Chi invece inizia un’attività d’impresa, arte o professione e presume di rispettare i requisiti previsti, deve comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività ( modello AA9/10 ), barrando nel quadro B la casella denominata “Regime per i contribuenti minimi”.
Contribuenti interessati ed esclusi
Rientrano nel regime dei “minimi” le imprese individuali e i professionisti chenell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Inoltre, non hanno:
- avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- effettuato cessioni all’esportazione;
- erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro nel triennio precedente (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
- iniziato l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).
Non rientrano, invece, nel regime dei minimi le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente hanno:
- conseguito ricavi o compensi superiori a 30mila euro;
- avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- effettuato cessioni all’esportazione;
- erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro nel triennio precedente;
- iniziato l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
Inoltre, non si applica il regime dei minimi a:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
- i non residenti;
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi,
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Vantaggi del regime fiscale
Chi aderisce al regime dei minimi paga (al posto di Ires, Iva, Irap e addizionali) un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.
I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Attenzione
Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva; inoltre, l’Iva pagata sugli acquisti non è detraibile e, pertanto, si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Gli adempimenti fiscali nel regime minimi
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Restano obbligatorie soltanto:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.
Opzione per il regime ordinario
I contribuenti in possesso dei requisiti per esser considerati “minimi” possono, comunque, scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo 3 anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
Cessazione dal regime dei “minimi”
Il regime cessa di avere efficacia:
- dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
- dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano i 45mila euro (in questo caso, il contribuente deve versare l’Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno, determinandola mediante lo scorporo dai corrispettivi).
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