Cos’è il regime forfettario 2024?
Come funziona il regime agevolato 2024?
Quali sono i requisiti della partita IVA forfettaria 2024?
E quali i vantaggi? Quante tasse si pagano?
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Leggi la nostra Guida 2024!
Se cerchi risposta a queste domande sei capitato nel posto giusto: il regime forfettario, anche detto regime dei minimi 2024, non avrà più segreti per te! 😉😉
Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia: e quindi l’unica possibilità per aprire una partita iva agevolata nel 2024. Il regime forfettario, è anche chiamato flat tax, in quanto prevede un’aliquota fissa del 15% sull’imponibile che diventa del 5% per chi avvia una nuova attività. Si tratta di un regime molto conveniente, in vigore dal 2015, che prende il posto di tutti gli altri regimi agevolati (il regime delle nuove iniziative produttive, il regime dei nuovi minimi e quello per gli “ex minimi”).
Per capire se ti conviene aderire al regime forfettario, i requisiti e le tasse che pagheresti, continua a leggere questa guida: scoprirai tutti i segreti del regime forfettario IVA.
INDICE
Regime Forfettario: i requisiti
Per accedere al regime forfettario è necessario rispettare un requisito soggettivo e tre requisiti oggettivi. Vediamo nel dettaglio.
Regime Forfettario Requisito soggettivo
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.
Regime Forfettario Requisiti oggettivi
Per aderire al regime forfettario 2024 è necessario non superare i seguenti limiti:
SOGLIA RICAVI / COMPENSISOGLIA RICAVI / COMPENSI
Per accedere al regime forfettario occorre che i ricavi / compensi siano inferiori ai 85.000 € annui. Quando tale soglia viene superata, dall’anno successivo sarà necessario adottare il regime fiscale ordinario.
contemporaneamente più attività è necessario sommare ricavi e compensi riferiti a ciascuna attività.
SOGLIA SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE
Il secondo requisito oggettivo, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di euro 20.000.
LIMITE LAVORO DIPENDENTE
Cause di esclusione dal Regime Forfettario
Fin qui abbiamo parlato dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario. Vediamo ora quali sono le condizioni che non devono verificarsi, in quanto determinano la perdita delle agevolazioni e l’obbligo di passare al regime ordinario. In particolare, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
vendita di rottami o cascami.
(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate); - i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
- risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
- e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
LE TASSE NEL Regime forfettario
La principale novità introdotta dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO 2017. Al reddito imponibile, detratti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva.
In merito, le principali caratteristiche del regime forfettario sono le seguenti:
- reddito calcolato in maniera forfettaria. I costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti l’attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- i ricavi sono tassati quando effettivamente incassati;
- il reddito è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. Sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Regime Forfettario 2024 al 5% o al 15%?
Il regime forfettario prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica al 15%. Tuttavia, l’imposta sostitutiva scende al 5% per chi apre la Partita IVA.
Regime forfettario start-up.
Ma vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne. L’imposta unica al 5% per i primi 5 anni di attività è riservata agli startupper ovvero a coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA.
Ma, per poter beneficiare di questa interessantissima e conveniente opzione è necessario che la start-up non sia una mera prosecuzione di attività già svolte in precedenza in modo dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni.
Inoltre, il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni che precedono l’avvio dell’attività.
Regime forfettario: come funzionano i contributi?
I contributi INPS sono uguali per tutti? La risposta è decisamente negativa e i contributi INPS dovuti variano a seconda dell’attività svolta, della forma giuridica e di determinati requisiti personali del titolare. Innanzitutto possiamo suddividere le Partite IVA in 4 macrocategorie ovvero:
Artigiani;
Commercianti;
Lavoratori autonomi “senza cassa“;
Professionisti con cassa autonoma.
Per approfondire il funzionamento delle diverse gestione e scoprire le agevolazioni INPS previste nel regime forfettario leggi: Contributi previdenziali per il Regime Forfettario
Regime forfettario e fatturazione: le novità 2024
La principale novità del 2024 per i forfettari riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2024 per tutti a prescindere dal fatturato.
I contribuenti forfettari operano in franchigia IVA: non devono esporre l’IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l’IVA sugli acquisti Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”.
Per le fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 euro sul documento originale.
Regime forfettario 2024 e fatture estere
Le cessioni intracomunitarie (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), effettuate da un titolare di partita IVA forfettaria verso un soggetto passivo IVA residente in uno stato appartenente alla UE, sono assimilate alle operazioni interne senza diritto di rivalsa.
Di conseguenza, per questo tipo di cessioni, il titolare di partita IVA forfettaria non è tenuto alla presentazione del modello Intrastat di beni o servizi.
Quindi, occorrerà emettere una normale fattura in regime forfettario indicando la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.
Per le cessioni all’esportazione effettuate da un titolare di partita IVA forfettaria, occorre riportare in fattura i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 oltre alla dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.
Per approfondire l’argomento consultare il nostro post con modello fattura estera al seguente link:
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