Nel post di oggi affrontiamo lo spinoso argomento regime forfettario 2019 socio srl con tutte le novità introdotte dal 2019.
La legge di bilancio 2019 ha riformulato le cause ostative previste per l’applicazione del regime forfettario impedendo l’applicazione del regime agevolato a:
“Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR …. ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni“.
Analizziamo nel dettaglio le nuove cause di esclusione introdotte dal 2019 alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 10 aprile 2019.
Regime forfettario 2019 socio srl: cosa succede alle quote possedute nel 2018?
La pubblicazione della legge di bilancio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 31 dicembre 2018. Rispetto a quanto previsto nello Statuto dei diritti del contribuente, qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario. Tuttavia, dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno 2020.
Regime forfettario e soci in società di persone
Non possono avvalersi del regime forfettario i titolari di partita IVA che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR.
La causa ostativa non opera a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla.
ESEMPIO
Nel caso in cui il contribuente possedesse delle quote in una snc e se provvedesse a cederle entro la fine dell’anno precedente, egli potrebbe applicare il regime forfettario a decorrere dall’anno successivo.
Lo stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali.
Nella differente ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfettario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime forfettario l’anno successivo.
Discorso a parte vale, come già detto, per le s.r.l.
Regime forfettario e soci SRL
Non possono adottare il regime agevolato i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente assimilabili a quelle svolte dal titolare di partita IVA. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza di due aspetti.
- Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione
- Esercizio da parte delle stesse di attività indirettamente o direttamente analoghe a quelle svolte dal titolare di partita iva
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Cosa si intende per controllo diretto o indiretto?
Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359. In base a quest’ultimo, sono considerate controllate le società
- in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
- dove un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
- che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
Cosa si intende per attività economiche riconducibili?
Ai fini dell’attivazione della causa ostativa, è necessario che la srl o che l’associazione in partecipazione svolga attività economiche indirettamente o direttamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfettario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare nr. 9/ 2019 che non è sufficiente avere codici ATECO differenti. È infatti necessario fare riferimento alle attività effettivamente svolte dal contribuente e dalla srl, indipendentemente dai codici ATECO.
La stessa Agenzia delle Entrate ha fornito dei parametri per capire se le attività siano o meno correlate.
- Quando le attività esercitate dalla SRL e dal contribuente forfettario rientrano nella medesima sezione ATECO la causa di esclusione opera quando si fattura alla srl
- Se le attività esercitate appartengono a due diverse categorie ATECO, la causa di esclusione non opera anche se si fattura alla srl
Attenzione però, i Codici Ateco da considerare sono quelli relativi all’effettiva attività svolta a prescindere da quelli dichiarati.