Ormai è ben noto a tutti. A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Per cosa nello specifico? Per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi tra individui e aziende residenti, stabiliti o identificati sul territorio dello Stato italiano. Un tema che sta preoccupando molti imprenditori e liberi professionisti. Ma come funziona la fattura elettronica per il regime forfettario e per quello dei minimi? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con l’articolo di oggi.
Fattura elettronica per il regime forfettario e dei minimi
Con questo provvedimento il Legislatore intende contrastare il grande “gap” IVA che attanaglia il Bel Paese da anni e anni. La fatturazione elettronica diventa così il mezzo per razionalizzare il processo di fatturazione e registrazione dei documenti fiscali. Scorrendo, però, il testo per intero, al comma 909 a) n.3) della legge 205/2017 si nota uno specifico esonero rivolto a due principali categorie.
Fatturazione elettronica per il regime dei minimi
Sono esonerati dall’adozione della fatturazione elettronica tutti coloro i quali rientrano nel regime di vantaggio, disciplinato dall’art. 27, commi 1-2 del decreto legge luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.98
Fatturazione elettronica per il regime forfettario
Sono esonerati dall’applicazione della fattura elettronica tutti coloro i quali aderiscono al regime forfettario, ben definito all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, numero 190.
I dettagli dell’esonero dalla fattura elettronica.
Dal lato dell’attivo, le procedure previste al provvedimento legislativo sono ben chiare e prive di dubbi. Al contrario, dal lato del passivo, ossia accettazione e ricezione delle fatture elettroniche, non è del tutto ben comprensibile. Due sono i punti sui quali focalizzarsi e prestare molta attenzione.
Codice Destinatario SDI
Chi rientra nei regimi agevolati (forfettario, dei minimi e agricoltura) e offre prodotti o servizi a consumatori finali dovrà procedere valorizzando il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale “0000000”. Non sarà pertanto necessario utilizzare il codice a 7 cifre derivante dalla pre-registrazione del soggetto passivo.
Per approfndire il funzionamento del codice destinario SDI consultare il nostro post al seguente link:
Cos’è e come funziona il codice destinatario SdI nelle fatture elettroniche
Online o cartaceo?
La ricezione della fattura avverrà tramite un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, recapitando una copia della documentazione fiscale in formato analogico o informatico.
Fatturazione elettronica per il regime forfettario e dei minimi: il riassunto
Per tutti coloro i quali hanno aperto la partita iva aderendo al regime dei minimi o a quello forfettario, sono due i punti chiave da tenere ben a mente.
Lato attivo
Chi è nel regime dei minimi o in quello forfettario non dovrà necessariamente emettere la fattura elettronica. Avrà la possibilità e la libertà di organizzarsi e gestire il tutto come ha sempre fatto.
Lato passivo
Gli stessi soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, hanno la possibilità di ritirare alternativamente la fattura in formato analogico digitale.
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7 risposte-
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Buonasera, nonostante rientri nel regime forfettario il mio commercialista mi ha dato il codice Sdi da fornire ai fornitori e non i 7 0 come leggo nel vostro articolo, è corretto? cosa succede adesso ?
grazie anticipatamente
Salve Pinuccia, in questo modo sarà soggetta alla conservazione elettronica dei documenti. Quindi la risposta alla sua domanda è: è corretto se vuole avvalersi della conservazione elettronica.
Saluti
Buonasera,
sono nel nuovo forfettario, ma alcuni fornitori mi hanno mandato fattura elettronica lo stesso, per visualizzare ste maledette fatture ho usato questo servizio qui online che mi consente anche di stamparla: http://www.visualizza-fattura-elettronica.it
In teoria dovrebbe bastarmi tenere tali stampe come “fatture analogiche”, come ha scritto nell’articolo, cioè non devo chiedergli anche un’altra copia?
Grazie se avrà tempo di rispondere
Gent.ma Dott.ssa Michela, ho chiuso la partita IVA e mi limito a fare, se capita, qualche lavoro (come geometra), emettendo fattura senza l’IVA, perchè al di sotto della soglia dei € 5.000,00/anno. Invece la legge parla, mi sembra, come se titolato ad emettere fatture sia solo una persona con partita IVA. Come mi devo regolare? Grazie, saluti ed auguri.
Salve Ignazio,
la ricevuta di cui le parla non è una fattura e pertanto non soggetta alla fatturazione elettronica.
Cordialità
Buongiorno,
desideravo porre una domanda in merito alla Fatturazione Elettronica, che (se non ho compreso male) pare diventera’ obbligatoria per tutti gli enti no profit, apparentemente senza distinzione, a partire dal prossimo Gennaio 2019.
Sono un Presidente di una Associazione Culturale Dilettantistica no Profit che opera con soci iscritti, che offrono il proprio operato da Musicista, DJ oppure Cantanti, senza essere retribuiti ma compensati per le sole spese sostenute relative alla trasferta.
Ovviamente, tutti i compensi sono correttamente giustificati dalle trasferte sostenute e pertanto fiscalmente fatturati e successivamente dichiarati, con le norme fiscali regolamentate nel regime fiscale della “legge 398 del 1991″ in cui la mia partita iva e’ registrata.
Chiedevo, se chi come me, e’ registrato in un regime fiscale ”legge 398 del 1991”, sara’ esonerato dall’obbligo della Fatturazione Elettronica, come per esempio lo sara’, per le associazioni aderenti al regime fiscale Forfettario?
Salve Claudio,
al momento gli esonerati dall’emissione della fattura elettronica sono solo gli operatori (imprese e
lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime
forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui
all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge
dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione
elettronica.
Cordialità