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Fatturare con l'Estero: Sette Semplici Step

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Vendere all’Estero: Ecco tutto quello che devi sapere

SOMMARIO

Hai la partita IVA ed effettui operazioni con l’estero? Scopri tutto quello che occorre sapere per vendere all’estero senza incorrere in sanzioni … Parliamo di VIES, INTRAST, lettere di intento e di tanto altro!

I titolari di Partita IVA che effettuano scambi con operatori esteri, sia UE che extra UE, sono soggetti a diversi adempimenti. Occorre prestare molta attenzione alle operazioni con l’estero sia per il regime IVA sia, in alcuni casi, per il riconoscimento di deducibilità dei costi.

Le operazioni estere possono essere suddivise in tre macro categorie:

  • operazioni intracomunitarie;
  • importazioni;
  • esportazioni.

A cosa serve il VIES?

La vendita e l’acquisto di beni tra soggetti appartenenti alla Comunità Europea sono regolati da particolari norme sulla tassazione. Un titolare di partita IVA, per effettuare le operazioni intracomunitarie, sia di acquisto che di vendita, deve essere iscritto al VIES. Trattasi di un archivio informatico dell’Agenzia delle Entrate in cui sono iscritti i soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari (VIES – VAT Information Exchange System).

Per scoprire come funziona una partita IVA comunitaria consulta il nostro post di approfondimento al seguente link: Partita iva comunitaria: cosa è e come ottenerla.

Quali sono gli obblighi per chi effettua le operazioni INTRA?

Tutti coloro che effettuano operazioni con operatori dei Paesi UE hanno l’obbligo di presentare, con trasmissione telematica, agli uffici dell’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi, i cosiddetti modelli INTRASTAT. In tali modelli vengono riepilogale le cessioni e agli acquisti di beni intracomunitari, nonchè le prestazioni di servizi rese o ricevute in un periodo di tempo (mensile o trimestrale).

La periodicità di presentazione dei modelli varia a seconda dell’ammontare delle cessioni di beni e dei servizi resi nonchè degli acquisti e dei servizi ricevuti effettuati nei quattro trimestri precedenti o che si presume di effettuare per il primo anno di attività. E quindi, sia in caso di acquisto che di cessioni, occorrerà:

  • presentare un modello trimestrale, se il volume delle cessioni di beni o prestazioni di servizi è inferiore ai 50 mila euro nei 4 trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento e dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio);
  • presentare un modello mensile, se il volume delle prestazioni di servizi o cessioni di beni è superiore a € 50.000 anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti e dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Cosa sono le importazioni?

Le importazioni sono trasferimenti di beni da un Paese Extra-UE ad un Paese UE; trattasi di operazioni imponibili ai fini Iva.

L’importatore è tenuto ad effettuare la dichiarazione doganale (DAU – Documento Amministrativo Unico), a pagare l’Iva in dogana e registrare la bolletta doganale sul libro giornale e nei registri Iva.

Al DAU di regola bisogna allegare:

  • la fattura;
  • i documenti di trasporto;
  • le eventuali licenze, garanzie e autorizzazioni;
  • documenti o i certificati speciali richiesti da apposite legislazioni.

Cosa sono le esportazioni?

Le cessioni all’esportazione, generalmente, si concretizzano con il trasporto o con la spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione Europea; sono considerate cessioni “NON IMPONIBILE” ai sensi dall’art. 8 del DPR 633/1972. Le cessioni devono essere provate da idonea documentazione doganale che comprovi il transito fuori dai confini dell’Unione Europea, possono essere così distinte:

  1. esportazioni dirette (art. 8, 1° comma, lett. a) ovvero quando un operatore soggetto passivo d’imposta identificato in Italia, provvede a trasportare o spedire fuori dal territorio dell’Unione Europea i beni ceduti al proprio cliente extra-Ue, utilizzando mezzi propri o incaricando un terzo del trasporto;
  2. esportazioni improprie (art. 8, comma 1, lettera b) ovvero in caso di operazioni di cessione di beni, con trasporto o spedizione fuori dal territorio intra-Ue a cura o a nome del cessionario non residente;
  3. esportazioni indirette ovvero quando la consegna dei beni ceduti è effettuata in Italia a soggetti (cosiddetti esportatori abituali) che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta.

Per effettuare un’esportazione definitiva l’operatore nazionale deve presentare alla dogana di partenza e alla dogana di destinazione una serie di documenti contenenti specifiche informazioni sulle merci, sul mittente e sul destinatario delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre varia da Paese a Paese e da prodotto a prodotto. Normalmente i documenti necessari sono i seguenti:

  • Fattura solitamente in 3 copie e nella lingua del Paese o in una lingua internazionale, con l’annotazione della dicitura “non imponibile ai sensi dall’art. 8 del DPR 633/1972″;
  • Certificato d’origine delle merci che attesta l’origine delle merci destinate all’esportazione ed accompagna le merci esportate in via definitiva;
  • Documento di trasporto per la circolazione dei prodotti a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (nave – polizza di carico, aereo – lettera di vettura aerea);
  • Documenti speciali che variano a seconda della merce o della Stato di destinazione.

Cosa sono le lettere di intento?

Le dichiarazioni di intento sono emesse dagli esportatori abituali, ossia da coloro che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

Gli esportatori abituali possono infatti acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA nel limite delle operazioni “non imponibili” effettuate nell’anno solare precedente (plafond fisso), o nei dodici mese precedenti (plafond mobile), entro un ammontare definito che costituisce il cosiddetto “plafond”.

La dichiarazione d’intento può riguardare una singola operazione oppure una serie di operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. La sua validità, pur essendo ancorata a un determinato periodo di tempo prefissato, fino a revoca oppure fino a concorrenza di un determinato importo, non potrà mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.

Per usufruire dell’agevolazione e quindi non corrispondere l’IVA, gli esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione, una dichiarazione d’intento redatta su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale.

La dichiarazione d’intento deve essere:

  • consegnata o inviata al fornitore/prestatore prima dell’effettuazione dell’operazione;
  • numerata progressivamente in riferimento all’anno solare;
  • annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro delle dichiarazioni d’intento.

I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento devono emettere le fatture senza applicazione dell’IVA, riportando sul documento i seguenti elementi:

  • operazione non imponibile art. 8, 1° comma, lettera c del D.P.R. 633/72;
  • numero attribuito dal compratore e data della dichiarazione d’intento ricevuta;
  • numero assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta;
  • marca da bollo da euro 2,00 se trattasi di operazione superiore a euro 77,47.

Dal 1°gennaio 2015 gli importatori abituali sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le lettere d’intento, a consegnare copia di quest’ultima, unitamente alla ricevuta d’invio rilasciata dall’Agenzia, ai fornitori dei beni o prestatori di servizi, affinchè fatturino loro senza applicazione dell’IVA. Tale dichiarazione va presentata prima dell’effettuazione dell’operazione.

Cosa sono e come funzionano le operazioni con i Paesi Black List?

I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società).

Con riferimento alle operazioni poste in essere con paesi appartenti alla Black List, l’art. 110, c.10, TUIR prevede, in linea generale, che non siano ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori individuati come luoghi soggetti a fiscalità privilegiata. Tale principio di non deducibilità è inoltre applicato anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in tali territori.

Tale principio generale di non deducibilità può comunque essere disapplicato (e quindi i relativi costi sostenuti diventare deducibili) nel caso in cui l’impresa residente in Italia fornisca la prova che le imprese estere:

  • svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
  • le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Si tratta di clausole di esclusione dalla regola generale della non deducibilità dei costi sostenuti in paesi black-list, tra loro alternative, la cui dimostrazione può essere fornita dal contribuente in sede di controllo, oppure in via preventiva, cioè prima di porre in essere l’operazione, inoltrando all’Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello.

Come funziona la deducibilità dei costi BlackList?

Con Legge di Stabilità 2016 gli Stati a fiscalità privilegiata non saranno più individuati con un decreto ministeriale (DM 21 novembre 2001), ma con un criterio generale da valutare caso per caso: gli altri Stati si considerano a fiscalità privilegiata qualora il livello di tassazione nominale, anche se conseguente all’applicazione di regimi speciali, risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che prevedevano la deducibilità limitata al valore normale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, salva la ricorrenza delle circostanze esimenti. Tali costi, pertanto, diventano equiparati a quelli riguardanti le operazioni interne con applicazione delle ordinarie regole previste dal TUIR.

Tali nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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