Può capitare, soprattutto nei periodi di crisi economica, che un libero professionista o una società non incassino tutti gli importi fatturati. Ed è così che inizia il percorso di recupero crediti. Il primo passo prevedere l’invio di solleciti di pagamento, per poi passare agli atti di precetto. La fattura non pagata costituisce un problema per il soggetto che l’ha emessa. Un eventuale accumulo di documenti fiscali non saldati genera infatti problema di liquidità e rischia di innescare un circolo vizioso. Non avendo liquidità, infatti, il rischio è che a sua volta il primo soggetto che ha emesso la fattura non abbia i fondi per saldare le fatture dei suoi fornitori.
Le caratteristiche della fattura
I soggetti passivi IVA che cedono beni o effettuano prestazioni di servizio, hanno l’obbligo (salvo rari casi) di emettere la fattura. Ossia un documento fiscale ufficiale che deve per legge riportare precise indicazioni al suo interno. Nello specifico:
- nome della ditta
- denominazione o ragione sociale
- residenza o domicilio dei soggetti coinvolti nell’operazione
- ubicazione della stabile organizzazione in caso di soggetti non residenti
- partita IVA
NOTA BENE: se il destinatario dei beni e/o servizi erogati non è una società, un’impresa o un ente, occorre riportare Nome Cognome e Codice Fiscale della persona fisica.
Sono 3 i principali aspetti da tenere in consIderazione nel processo di fatturazione: contenuto – emissione – pagamento.
Il contenuto della fattura
All’interno della fattura occorre obbligatoriamente esplicitare la natura, la quantità e la qualità dei bene e servizi forniti. Oltre ai corrispettivi e ai dati che rappresentano la base imponibile dell’operazione. Inoltre, è necessario indicare anche eventuali sconti, premi o abbuoni, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
NOTA BENE: se la specifica operazione è esente da imposte di ogni genere, occorre specificare l’escluisione, riportando la norma che regolamenta l’esenzione.
Emissione
La fattura deve essere emessa secondo diverse tempistiche. Nello specifico, per:
- beni mobili: alla consegna
- beni immobili: alla stipula del contratto
- servizi: al pagamento
Pagamento
Se l’acquisto di beni e/o servizi avviene da parte di un soggetto diverso dal consumatore finale, il pagamento della fattura deve essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione del documento fiscale, dalla consegna dei beni o dal termine della prestazione di servizi.
In caso di trattative con oggetto beni deteriorabili, il saldo della fattura deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fatture.
Se l’acquisto di beni e/o servizi avviene tra imprese e/o professionisti, è consentito l’accordo del pagamento entro periodi superiori ai termini sopra citati.
In ogni caso, se si prevedere che il pagamento sarà fatti oltre i 60 giorni, occorre formalizzare la scadenza per iscritto.
Fattura non pagata: come comportarsi
In caso di fattura non pagata entro i termini previsti, alla somma concordata occorre aggiugere gli interessi di mora a tasso fissato dalla Banca Centrale Europea e aggiornato ogni 6 mesi.
Il soggetto creditore ha il diritto di vedersi riconosciute le spese per il recupero della somma non pagata. In linea generale tali spese corrispondono a 40 euro ai quali si possono aggiungere anche altri costi eventualmente sostenuti.
Trascorsi i termini di pagamento della fattura, il creditore può inviare al debitore un sollecito di pagamento. Meglio se l’invio della comunicazione prevede metodi di spedizione attestanti l’avvenuta ricezione del documento. Ne sono un esempio la raccomandata a/r e la PEC.
Lettere di sollecito per fattura non pagata
La lettera di sollecito deve contenere specifici dati. Li elenchiamo qui di seguito:
- dati identificativi del creditore
- data, numero e importo della fattura non pagata
- numero delle precedenti lettere di sollecito eventualmente inviate
Il primo sollecito solitamente è di carattere bonario, simile a una nota informativa.
NOTA BENE: se la raccomandata o la lettera indicano un importo superiore ai 77,47 euro è necessario apporre una marca da bollo pari a 2 euro. Se, invece, l’avviso riporta la fattura insoluta, ma non specifica l’importo (o se quest’ultimo è inferiore a 77,47 euro), la marca da bollo non è richiesta.
Il secondo sollecito è invece più incisivo e contiene l’invito esplicit a saldare quanto prima la fattura non pagata. Anche questa comunicazione deve contenere tutti i dati richiesti per il primo sollecito e l’imposta di bollo. In alcuni casi, potrebbe essere utile minacciare il ricorso alle vie legali in caso di mancato pagamento, oltre a richiamare numero e data del primo sollecito e di eventuali altre comunicazioni. Devono anche essere presenti il termine per il saldo e la richiesta degli interessi di mora.
Se anche il secondo sollecito non dovesse andare a buon fine, è bene rivolgersi a un legale, il quale mediante raccomandata di a/r costituisce in mora il creditore.
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Buongiorno mi chiamo Carra Francesca. Abito in un condominio di 7 unità abitative. A dicembre 2021 ogni condomino ha pagato la sua fattura relativa ai lavori di bonus facciata 90%. I lavori sono stati eseguiti a gennaio 2022, ma non è stato fatto tutto ciò che è stato scritto nel contratto, per un totale di circa 25 mila euro di lavori non eseguiti. Pochi giorni fa, il costruttore mi ha portato le 6 fatture dei condòmini riguardanti le spese del commercialista e del tecnico asseveratole da pagare. Noi condòmini volevamo NON pagare queste fatture, perché il costruttore ci ha fatto un preventivo di 85 mila euro (iva compresa) per la pittura del palazzo. Il costruttore ha già guadagnato 25 mila euro che noi condòmini abbiamo pagato, senza avere eseguito i lavori scritti in contratto. Come possiamo comportarci? grazie per la risposta Francesca
IL DEBITORE DECEDUTO A FEBBRAIO DEL 2019 SENZA AVER EMESSO FATTURE, HA LASCIATO SOLO DEBITI PER CUI GLI EREDI HANNO RINUNCIATO ALL’EREDITA’. IN QUESTO CASO E’ NECESSARIO FARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI A ZERO PER GLI ANNI 2019 / 2020 / VISTO CHE IL CURATORE NON HA ANCORA CHIUSO LA PRATICA. GRAZIE MILLE ATTENDO LE RISPOSTE
SE LA FATTURA NON E’ STATA PAGATA ED IL DEBITORE E’ DECEDUTO, MENTRE IL CREDITORE- PROFESSIONISTA – E’ PASSATO DA REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA A FORFETTARIO. COME PUO’ AVVENIRE IL RECUPERO DELL’IVA VERSATA CON DICHIARAZIONE IVA DELL’ANNO DI COMPETENZA ? OCCORRE FARE ISTANZA PER RECUPERO IVA VERSATA MA NON INCASSATA ? MI POTRESTE EVENTUALMENTE INVIARE FAC-SIMILE ISTANZA NEL CASO FOSSE GIUSTO ? GRAZIE