Può capitare di non emettere una fattura elettronica, che cosa accade in questi casi? Esistono delle sanzioni per fattura elettronica omessa o ritardata? Ebbene sì! Per questo motivo occorre prestare sempre molta attenzione alla gestione della contabilità. Nell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/97 sono specificate le sanzioni per fattura elettronica omessa o indicazione di aliquota inferiore.
Fattura elettronica omessa: le sanzioni
Quando la fattura è emessa in un formato differente da quello elettronico è considerata inesistente, ossia non emessa. Questo significa che le fattura che non transitano dal Sistema di Interscambio è come se non esistesse. Questo rappresenta un problema sia per il cedente (chi ha erogato il servizio/venduto il bene) sia per il cessionario (chi ha commissionato il servizio/acquistato il bene) dell’operazione. Di fatto, entrambi i soggetti possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie.
Sanzioni per il cedente
In caso di fattura elettronica omessa, il cedente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata. Nello specifico, se la fattura elettronica omessa non incide sulla liquidazione IVA, la sanzione è fissa per un ammontare minimo pari a 250 euro e un ammontare massimo di 2.000 euro.
In caso, invece, di IVA non esposta, la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi.
Sanzioni per il committente
Le sanzioni sono differenti per il cessionario/committente. La sanzione è pari al 100% dell’IVA documentata in modo errato.
NOTA BENE: il committente può evitare la sanzione in caso di regolarizzazione dell’operazione. Questo avviene quando il committente non riceve entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione una regolare fattura elettronica. Se ciò si verifica, il committente può provvedere all’emissione di un’autofattura elettronica per evitare la sanzione. Il suddetto documento fiscale deve essere emesso nel corso dei 30 giorni successivi dallo spirare dei 4 mesi sopracitati, e deve essere trasmesso per via telematica al SdI. Inoltre, occorre versare l’IVA, che eventualmente può essere portata in detrazione in fase di liquidazione periodica.
Fattura elettronica e imposta di bollo
Attenzione anche all’assolvimento dell’imposta di bollo. Le fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA con importi superiori a 77,47 euro devono avere la marca da bollo. Nello specifico, deve essere versato il bollo pari a 2,00 euro a cura del soggetto prestatore del servizio. La procedura da seguire prevede i seguenti passaggi:
- indicazione dell’imposta di bollo nella fattura in formato XML
- versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta
- utilizzo del modello F24 con il codice tributo 2501
NOTA BENE: se l’imposta di bollo è addebitata al cliente, la marca da bollo deve essere riportata anche nel corpo della fattura per essere compresa nel calcolo dell’importo totale da pagare.
Prestare sempre attenzione alla fatturazione è fondamentale per evitare inutili problemi e, soprattutto, sanzioni. Si tratta di operazioni talvolta complesse, tali per cui è sempre bene affidarsi a un professionista in materia.
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