Ci ripetono spesso che il peggio è passato, ma le sofferenze di consumatori, professionisti e piccole imprese dimostrano il contrario. Opportuno quindi dare una rinfrescata alle procedure di “esdebitazione” introdotte nel 2012 per far fronte a situazioni spesso davvero difficili.
L’esdebitazione è una procedura “anti-crisi” introdotta dalla legge n.3 del 2012, che permette a soggetti in difficoltà economica di risolvere situazioni di sovra indebitamento a cui non riescono a far fronte.
Quali sono i requisiti per accedere all’esdebitazione?
I requisiti per l’accesso alla procedura di esdebitazione sono i seguenti:
- impossibilità a far fronte al debito a causa di condizioni economiche avverse dovute ad esempio a particolari eventi come malattia, perdita del lavoro, etc;
- mancanza dei requisiti per l’accesso alle procedure concorsuali.
In particolare, possono accedere alla procedura gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori e i consumatori.
Quali sono le possibili soluzioni per ridurre i propri debiti?
Le soluzioni introdotte dalla normativa che permettono al debitore di stralciare in tutto o in parte il debito contratto con i creditori e di risolvere così la situazione di difficoltà sono:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il piano del consumatore;
- la liquidazione del patrimonio del debitore.
Cos’è l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti?
L’Accordo di Ristrutturazione dei debiti è rivolto a tutti i soggetti (persone fisiche, lavoratori autonomi o piccoli imprenditori) in possesso dei menzionati requisiti e consiste in una proposta di accordo con i suoi creditori per saldare in tutto o in parte i debiti e ripartire da zero.
In pratica si consente al debitore in difficoltà di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che prevede la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Il piano può prevedere la moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Ma l’elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà sta nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.
L’esecuzione dell’accordo prevede la possibilità di nominare un liquidatore che sovrintenda alla realizzazione.
L’esdebitazione, quindi, dovrebbe garantire il debitore onesto e in difficoltà dal rischio di perdere tutto e i creditori insoddisfatti di ottenere il pagamento in termini certi o almeno di evitare le lungaggini e le incertezze della procedura esecutiva ordinaria.
Il debitore è assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi nella predisposizione del piano di ristrutturazione per il raggiungimento dell’accordo e per il superamento della crisi da sovraindebitamento. Gli Organismi di composizione della crisi devono essere iscritti nel registro degli organismi autorizzati alla gestione delle crisi tenuto dal Ministero della Giustizia; gli stessi compiti possono essere svolti, a certe condizioni, da:
- commercialisti;
- avvocati;
- notai;
- studi associati;
- altri soggetti, a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno del decreto ministeriale;
- pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio.
Nella proposta di accordo il debitore deve indicare le scadenze e le modalità di pagamento delle proprie pendenze, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Una volta presentata la proposta, il giudice valuta il possesso dei requisiti e decide se ammetterla o respingerla.
La proposta viene accettata con il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% del totale dei crediti.
Il Piano del Consumatore
Il Piano del Consumatore si rivolge esclusivamente ai consumatori in stato di difficoltà, purché i debiti contratti siano estranei all’attività professionale o imprenditoriale.
Come nell’accordo di ristrutturazione, anche nel Piano il consumatore deve indicare come intende sdebitarsi nei confronti dei creditori, ma in questo caso non è necessario che ci sia il loro consenso; tuttavia i creditori possono presentare una contestazione.
La proposta va presentata in Tribunale, che valuta la fattibilità e la convenienza del Piano e dispone o meno l’approvazione entro 6 mesi dal deposito.
La Liquidazione del Patrimonio
L’ultima soluzione è quella più drastica e meno favorevole per il debitore, che può essere attivata dal debitore stesso o da uno o più creditori nel caso in cui siano state annullate le procedure precedenti.
La Liquidazione consiste nel liquidare tutti i beni del debitore per la soddisfazione dei creditori, mentre restano escluse le risorse necessarie alla sopravvivenza della famiglia.
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