Molti di voi avranno contribuito con varie modalità in occasione del disastroso terremoto del 24 agosto. Con questo articolo riteniamo di fare cosa utile analizzando il trattamento fiscale delle donazioni e delle erogazioni liberali, sia in denaro che in natura.
Le erogazioni liberali sono donazioni in denaro o in beni effettuate nei confronti di associazioni, fondazioni e Onlus per sostenere iniziative religiose, umanitarie o di altra natura o in concomitanza di calamità naturali. Oltre ad avere una valenza sociale e filantropica, le erogazioni liberali hanno anche una valenza a livello fiscale, che qui analizziamo come portare in dichiarazione.
Le erogazioni liberali si possono scaricare?
La legge prevede che le erogazioni liberali possano essere portate in deduzione o detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730), a seconda della natura del soggetto che effettua la donazione, della natura ente beneficiario e del bene donato (ad esempio denaro o merce). Di seguito ne presentiamo le principali casistiche.
Come “scaricare” le erogazioni?
Nel caso di donazioni effettuate da una persona fisica (anche titolare di partita IVA) soggetta ad IRPEF nei confronti di una Onlus, è possibile, in alternativa, sia portare in deduzione l’importo della donazione dal reddito complessivo che detrarla dall’imposta; e quindi più precisamente:
- è ammessa la detrazione del 26% dall’Irpef nella misura massima di € 30.000 per le erogazioni verso Onlus, fondazioni, associazioni e comitati che gestiscono iniziative umanitarie (art. 15 comma 1.1 del Tuir), organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale (c.d. ASP);
- è ammessa in alternativa la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito dichiarato e fino al tetto massimo di € 70.000 annui effettuate ad Onlus e A.S.P., nonché fondazioni e associazioni che promuovono attività di ricerca scientifica e che hanno per oggetto la tutela e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Erogazioni effettuate da società
Nel caso di donazione in denaro effettuata da società soggette ad IRES è possibile dedurre la somma dal reddito imponibile per importi non superiori a € 30.000 o al 2% del reddito di impresa nei confronti delle Onlus e fondazioni, associazioni ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che svolgono attività a favore di iniziative umanitarie, laiche o religiose (art.100 comma 2 lett.h Tuir).
Inoltre, le società possono usufruire della deduzione anche per le erogazioni di beni diversi dal denaro e quindi ad esempio:
- le spese sostenute per i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, per prestazioni di servizi verso le Onlus possono essere dedotte nel limite del 5 x mille dell’ammontare complessivo del costo del lavoro (art.100 co 2 lett.i Tuir);
- in caso di cessione gratuita di beni, come derrate alimentari e prodotti farmaceutici, prodotti o scambiati dall’impresa ma esclusi dal commercio per difetti o altri vizi che però non ne impediscono l’utilizzo o beni, non di lusso, possono essere dedotti per un costo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato (D.Lgs. n.460/1997 art.13 commi 2 e 3);
- per le erogazioni di beni a favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari verso associazioni, fondazioni ed enti individuati con apposti decreto dei prefetti delle rispettive province (L.133/1999 art.27 co 1), i beni ceduti gratuitamente non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa (ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Tuir) e quindi, ai fini della determinazione della base imponibile, il loro valore normale non rientra tra i ricavi.
I requisiti dell’erogazione liberale
Il soggetto che ha sostenuto nel corso dell’anno le spese per erogazioni liberali, affinché possa regolarmente scaricarle deve rispettare rispettare le seguenti condizioni:
- le erogazioni liberali in denaro non devono essere effettuate in contanti ma attraverso banca, posta, assegno o carta di credito;
- la documentazione comprovante la donazione deve essere conservata nel caso di accertamento.
I requisiti dell’ente beneficiario
Affinché una donazione possa essere scaricata occorre che l’ente beneficiario (Onlus, fondazioni, etc.) sia in regola con la tenuta delle scritture contabili e che rediga un documento che riporti in modo veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Tali prescrizioni, se non rispettate potrebbero determinare la perdita del beneficio fiscale per il donatore con la relativa irrogazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per le somme che vengono indebitamente dedotte.
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