La Legge di Bilancio 2002 ha prorogato la possibilità di usufruire dell’Ecobonus Casa. Si tratta di una misura volta a favorire gli interventi di efficientamento energetico, confermando le detrazioni già in vigore, pari al 65% e al 50%.
L’Ecobonus 2022 racchiude una serie di detrazioni fiscali di cui il contribuente può beneficiare. Queste riguardano gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici esistenti. Si tratta di detrazioni fiscali valide ai fini IRPEF. Esse comprendono anche l’installazione di impianti fotovoltaici e/o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Le aliquote dell’Ecobonus 2022
La Legge di Bilancio ha confermato le due aliquote ordinarie:
- 50% per infissi, biomassa e schermature solari
- 65% per le rimanenti tipologie di spese
NOTA BENE: se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, l’importo di detrazione IRPEF oscilla tra il 70 e il 75%. Nello specifico, per interventi e spese di ristrutturazione volti a migliorare l’efficienza energetica e che riguardano l’intero involucro dell’edificio, la percentuale è pari al 70%. Per interventi di riqualificazione energetica finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica delle 4 stagioni, la percentuale è pari al 75%.
ATTENZIONE: in riferimento all’Ecobonus 110%, la detrazione potrà essere richiesta fino al 2023. Successivamente a tale anno, le aliquote della detrazione diminuiranno:
– 70% nel 2024
– 65% nel 2025
Come funziona l’Ecobonus 2022?
Non c’è una sostanziale differenza tra il funzionamento dell’Ecobonus 2021 e l’Ecobonus 2022. La suddetta agevolazione può essere richiesta su edifici già esistenti. Per beneficiarne occorre comunque presentare l’asseverazione tecnica. La percentuale delle detrazioni (50 o 65 per cento) varia sulla base dei lavori effettuati.
Quali sono i lavori con detrazione al 50%?
- Acquisto e posa in opera di finestre con infissi e schermature solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ( classe A)
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore che prevedono l’uso di biomasse combustibili
NOTA BENE: l’entrata in vigore del Decreto Rilancio determina che gli interventi agevolabili con l’Ecobonus 2022 possono essere considerati come 110% con il Superbonus.
ATTENZIONE: in caso di edifici condominiali è possibile accedere a un’agevolazione fiscale tra il 70% e il 75%. Ma solo se i lavori sono svolti su parti comuni degli edifici e se viene limitato il rischio sismico, è possibile beneficiare di ulteriori detrazioni.
Quali sono i lavori con detrazione al 65%?
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato
- Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
- Acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010
- Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali
- Installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
- Building automation
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Una risposta-
Buongiorno,
Quali solo i limiti Il bonus 110 per le case singole ?
Cordiali saluti
Lacanna Giacinto