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SCADENZE IVA IN ARRIVO

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Ecco le nuove scadenze per il 2017 in arrivo

SOMMARIO

Tempo di scadenze importanti per i titolari di partiva IVA. Diversi obblighi in precedenza aboliti sono stati reintrodotti dal recente ddl Milleproroghe, quindi è il caso di esaminarli insieme alle ultime novità.

Modello INTRASTAT: si o no?

Di nuovo obbligatoria per il 2017 la comunicazione del Modello INTRASTAT, ossia l’elenco riepilogativo degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevuti all’interno dell’Unione Europea. L’obbligo dell’invio della comunicazione relativa agli acquisti era stato abolito dalla Legge di Stabilità a partire dal gennaio 2017, ma è stato reintrodotto con l’approvazione al Senato del ddl Milleproroghe.
Il provvedimento infatti posticipa la soppressione della misura al 2018 ed è dovuto alla necessità dell’ISTAT di raccogliere ai fini statistici e di comunicare le informazioni sugli acquisti intracomunitari per il mese di gennaio nell’ambito della normativa europea.
Quindi come specificato dall’Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa congiunto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l’ISTAT, entro il 27 febbraio (la scadenza effettiva cadrebbe sabato 25 febbraio) dovranno essere comunicati gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni e servizi nei Paesi UE.

I soggetti passivi obbligati alla comunicazione dei Modelli INTRA-2 sono:

  • quelli già tenuti nel 2016 alla presentazione mensile del Modello per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;
  • ovvero coloro che rientrano nell’obbligo in quanto l’ammontare delle operazioni intracomunitarie è superiore alla soglia di € 50.000 nel IV trimestre 2016 o a gennaio 2017.

I modelli INTRA-2 dovranno essere compilati integralmente e inviati utilizzando il Servizio telematico doganale e Entratel, tuttavia eccezionalmente per il mese di febbraio e in vista dell’imminente scadenza è stato proposto di non irrogare sanzioni in caso di ritardo nell’invio della comunicazione.

Dichiarazione IVA 2017: come funziona?

Novità di quest’anno è la Dichiarazione IVA 2017 per l’anno di imposta 2016 da presentare in forma autonoma, infatti a partire dal 2017 la dichiarazione IVA non sarà più unificata alla dichiarazione dei redditi come era previsto negli anni precedenti. Per cui le precedenti dichiarazioni chiamate Modello Unico, che comprendevano dichiarazione dei redditi e modello IVA, diventeranno rispettivamente Redditi/2017 e Dichiarazione IVA.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all’anno di imposta 2016 è fissata al prossimo 28 febbraio, mentre le successive dichiarazioni avranno scadenza al 30 aprile dell’anno successivo a quello di imposta da dichiarare.
Da ricordare che da quest’anno sono stati uguagliati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore o a sfavore del contribuente che si è reso conto di aver commesso errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi presentata. Il termine unico per l’integrativa è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione inesatta.

Spesometro 2017: trimestrale o semestrale?

Altra modifica apportata dal Decreto Milleproroghe è quella relativa alle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute: infatti, per il primo anno di applicazione, la scadenza non sarà trimestrale come inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio, ma semestrale.
Quindi per il 2017 le comunicazioni dei dati relativi a fatture emesse e ricevute sono due:

  • per il primo semestre la scadenza è entro il 18 settembre 2017 (il 16 settembre cade di sabato);
  • per il secondo semestre 2017 entro fine febbraio 2018.

Rimane confermata la scadenza trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA e i termini ordinari di versamento.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

La trasmissione telematica dei corrispettivi è il nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi giornalieri operativo dal 1 gennaio 2017 che permetterà di eliminare l’obbligo di registrazione dei corrispettivi e di emissione dello scontrino cartaceo, con l’obbligo di emetterlo solo su richiesta del cliente.
Il sistema è obbligatorio per i soggetti passivi che vendono beni e servizi utilizzando distributori automatici (cd “vending machine”) mentre è accessibile per opzione da altre categorie di soggetti passivi tramite il servizio online “fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione, che può essere esercitata entro il 31 marzo 2017, assume efficacia dall’anno solare in cui viene esercitata e per i quattro anni successivi e si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio; i soggetti passivi che possono aderire facoltativamente sono:

  • i commercianti al minuto;
  • gli esercenti attività ricettive (alberghi, bar, ristoranti etc.);
  • gli esercenti attività di trasporto di persone con bagagli al seguito;
  • i commercianti ambulanti o quelli che svolgono commercio presso le abitazioni della clientela;
  • gli esercenti attività di custodia e amministrazione di titoli;
  • coloro che pongono in essere operazioni esenti; che organizzano escursioni, gite turistiche, visite guidate; che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione etc. verso committenti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.

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3 risposte

  1. Grazie delle informazioni!

    Ma tutte queste cose non riguardano chi è il regime forfettario, giusto?

    Anche la dichiarazione IVA non ci riguarda vero?

    Grazie.

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