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Come cerfiticare i corrispettivi nell'e-commerce

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E-commerce: quando occorre emettere la fattura?

SOMMARIO

E-commerce e fatturazione: è necessario emettere fattura? Oppure è sufficiente lo scontrino? E come funziona l’IVA nell’E-commerce? Ecco suggerimenti e regole per evitare errori e costosissime sanzioni!

La normativa IVA prevede particolari semplificazioni per coloro che esercitano l’attività di E-commerce. Infatti, non vi è l’obbligo di certificare i corrispettivi (emissione fattura/scontrino o ricevuta fiscale) quando le vendite o le prestazioni di servizi sono effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C) residenti nel territorio dello Stato. È sufficiente la sola indicazione nel registro dei corrispettivi. Attenzione però, la normativa IVA cambia a seconda che trattasi di E-commerce diretto o E-commerce indiretto. Vediamo nel dettaglio.

Esistono diverse tipologie di E-commerce?

Si, infatti il commercio elettronico o E-commerce, si distingue in:

  • eCommerce diretto: tutta la transazione avviene direttamente online e quindi la conclusione del contratto avviene online e l’oggetto acquistato è un bene immateriale consegnato online (software, canzone, app, ebook, etc). Dal 1° gennaio 2015 è previsto che i servizi elettronici di telecomunicazione e teleradiodiffusione, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore, siano territorialmente rilevanti nel Paese del committente (articolo 1, D.Lgs. n. 42/2015);
  • eCommerce indiretto: il contratto viene perfezionato telematicamente, ma la consegna del bene è fisica (ad esempio con corriere).

Inoltre, a seconda del soggetto acquirente, il commercio elettronico può essere suddiviso in:

  • business to consumer (B2C), quando l’acquirente è un privato non titolare di partita IVA;
  • business to business (B2B), quando trattasi di transazioni commerciali tra imprese.

Come funziona l’IVA nell’E-commerce diretto?

Le cessioni di commercio elettronico diretto, verso consumatori finali (B2C), viene effettuata applicando l’IVA del paese dell’acquirente finale destinatario. E quindi per le vendite effettuate a:

  • operatori IVA UE (operazione verso B2B) – trattasi di operazione non soggetta ad IVA in base al meccanismo del “reverse charge”;
  • soggetto passivo IVA italiano – trattasi di cessione da assoggettare ad IVA italiana, per la quale è necessario emettere fattura solo su richiesta al momento dell’acquisto;
  • consumatori finali residenti (operazione B2C) – trattasi di operazione soggetta ad IVA in Italia per la quale è necessario emettere fattura solo su richiesta del cliente al momento dell’acquisto;
  • consumatore finale residente in altro Stato UE, il venditore, previa identificazione IVA nel Paese Ue , dovrà versare l’IVA prevista nel Paese UE dell’acquirente, oppure, in alternativa, avvalersi del regime speciale del Mini Sportello Unico” (MOSS).

Come funziona l’IVA per l’ E-commerce indiretto?

Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. Non è obbligatoria l’emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, a meno che il cliente non la richieda quando effettua l’acquisto. Resta fermo l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell’ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente.

Le operazioni di E-commerce indiretto sono rilevanti nel Paese del soggetto committente. Per le vendite effettuate a:

  • operatori IVA UE (operazioni B2B), l’IVA è applicata dal committente con il sistema dell’inversione contabile;
  • consumatori finali italiani, l’operazione è soggetta ad IVA italiana;

Una particolare disciplina è, invece, prevista per le “vendite a distanza” effettuate nei confronti dei clienti privati (B2C) residenti in altri Paesi membri. In questo caso viene applicata l’IVA italiana fintanto che le operazioni effettuate nell’altro Stato membro non superano, nell’anno solare precedente o in quello in corso, la soglia di €. 100.000, ovvero la soglia dell’eventuale minore ammontare stabilito dallo Stato di destinazione dei beni. Al superamento della soglia di fatturato nell’altro Stato membro, o per le operazioni “sotto soglia” ma con opzione per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione, il fornitore italiano deve:

  • nominare un rappresentante fiscale o identificarsi ai fini IVA nel Paese estero considerato;
  • emettere fattura nei confronti dell’acquirente;
  • presentare il modello INTRA 1-bis;
  • adempiere agli altri obblighi IVA previsti dal Paese estero considerato (liquidazione e versamento dell’IVA, presentazione delle dichiarazioni periodiche, ecc.).

Per approfondire il funzionamento consultare il nostro post al seguente link: Commercio Elettronico Indiretto o e-commerce indiretto: ecco come stare in regola….

Come certificare i corrispettivi nell’E-commerce?

Nell’E-commerce sia diretto che indiretto non è necessario certificare i corrispettivi verso i soggetti privati e la normativa applicabile è quella relativa alle vendite per corrispondenza.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito, con la risoluzione 274/E/2009, che è necessario emettere fattura solo quando il cliente ne faccia richiesta al momento dell’operazione e che pertanto le cessioni sono esonerate dall’obbligo di emissione di ricevuta/scontrino fiscale o fattura.
Tuttavia, i corrispettivi giornalieri devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo nel registro dei corrispettivi di vendita ed il venditore resta soggetto a tutti gli obblighi IVA quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, etc.
Nell’E-commerce diretto, pertanto, la certificazione dei corrispettivi è obbligatoria soltanto per le operazioni effettuate nei confronti di committenti titolari di partita IVA, sia residenti che non residenti. In questi casi è obbligatoria l’emissione della fattura datata e numerata in ordine progressivo.

Come compilare il registro corrispettivi nel commercio elettronico

Per una corretta compilazione del registro dei corrispettivi occorre:

  • riportare in copertina i dati del soggetto passivo IVA (denominazione, codice fiscale, partita IVA e indirizzo)
  • numerare progressivamente le pagine;
  • nelle pagine indicare il mese e l’anno di riferimento, annotando per ogni giorno, l’incasso complessivo comprensivo IVA, distinto per aliquota.

La registrazione deve essere fatta entro il giorno successivo non festivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, in altre parole di consegna del bene o di incasso del corrispettivo. Inoltre, devono essere indicate, se emesse, le fatture con il numero progressivo e l’importo. In fondo al foglio, per ogni mese, occorre indicare il totale delle operazioni effettuate.
Per un approfondimento su cosa succede se il compratore restituisce la merce ed il venditore non ha emesso la fattura consultare questo link .

5 risposte

  1. Buongiorno, vorrei capire una cosa.
    Nelle vendite online bisogna annotare nei corrispettivi l imponibile dell articolo venduto compreso di spedizione o no?
    Grazie

  2. Buongiorno,
    avrei una domanda per ciò che riguarda il commercio elettronico indiretto. La merce parte dal mio magazzino accompagnata da DDT, necessario per la gestione del magazzino stesso.
    Ad ogni DDT emesso deve sempre corrispondere una fattura? Oppure posso non fatturare quel DDT e indicare che si riferisce alla transazione avvenuta online?
    Grazie in anticipo per la disponibilità.

  3. Buongiorno,
    sono nuovo titolare di partita iva e-commerce indiretto in regime forfettario.
    Al momento le vendite si concentrano all’estero (soprattutto fuori Ue) per le quali stampo ordine numerato progressivamente, che mi pare di capire che in realtà non è necessario essendo un e-commerce indiretto! Sbaglio?
    Inoltre, essendo in forfettario ho l’esenzione dal registro corrispettivi.
    Quindi non devo compilare assolutamente nulla?? Non è chiaro.

    1. Gentile Carmine,
      l’unico obbligo che ha anche nel 2020 è la compilazione del registro corrispettivi. Consideri però che se qualcuno le dovesse chiedere la fattura è tenuto ad emetterla.
      Cordialità

      1. Buongiorno,
        quindi se ho ben capito, dopo aver letto l’ articolo, la fattura và emessa solo quando il cliente la richiede e può essere cartacea.
        Quando però siamo noi a ricevere fattura e questa è in formato elettronico ?

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