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domicilio digitale 2020 obbligatorio

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Domicilio digitale: obbligo di comunicazione entro il 1° ottobre

SOMMARIO

Il Decreto Semplificazioni ha sancito l’obbligatorietà di comunicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020. L’obiettivo dell’art. 37 del DL 76/2020 è portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese. I primi sono chiamati a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificato agli Ordini Professionali, le aziende a trasmettere la medesima informazione al Registro Imprese.

Che cos’è il domicilio digitale?

Previsto dal DL 185/2008 e dal DL 179/2012, il domicilio digitale corrisponde all’indirizzo di posta elettronica certificata. In questo lungo processo verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del sistema impresa, il Decreto Semplificazioni ha posto delle date di scadenza da mantenere. Nel dettaglio, è stata fissata la data ultima di comunicazione del domicilio digitale al 1° ottobre 2020. Si tratta di un termine perentorio da rispettare tassativamente, pena sanzioni per imprese e professionisti.

La definizione di domicilio digitale

A specificarne il significato, ci sono l’articolo 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale e il Regolamento UE numero 910/2014. Possiamo riassumere come segue:

“indirizzo email eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”

L’indirizzo email scelto come domicilio digitale, nel corso di comunicazioni digitali, assume così valore legale.

L’istituzione del domicilio digitale garantisce il diritto all’impiego delle tecnologie, favorendo così un percorso di semplificazione e puntualità d’informazione delle comunicazioni telematiche tra Pubblica Amministrazione, professionisti e imprese.

NOTA BENE: l’iscrizione dell’ nel registro delle imprese e relative ed eventuali modifiche sono esenti dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo.

Il ruolo del Registro delle Imprese

Il Decreto Semplificazione ha sancito che in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata debba intervenire il Registro delle Imprese.
La norma precedente sosteneva che tutte le imprese in forma societaria dovessero comunicare il proprio domicilio digitale all’atto dell’iscrizione al Registro Imprese. In caso contrario, era prevista una pena pecuniaria compresa tra i 103 e i 1032 euro per omessa esecuzione di denuncia. Con la nuova disciplina in vigore, è stato conferita al suddetto organo la facoltà di sospendere fino a 3 mesi la domanda di iscrizione in caso di mancata segnalazione del domicilio digitale.

Sanzioni di mancata comunicazione entro il 1° ottobre 2020

Per chi non rispettasse il termine perentorio del 1° ottobre, il Decreto Semplificazioni prevede una sanzione pecuniaria doppia rispetto alla precedente per omessa denuncia.

ATTENZIONE: è lo stesso Ufficio del Registro delle Imprese che, contestualmente alla sanzione pecuniaria, assegna d’ufficio un nuovo domicilio digitale.

Altre sanzioni

Nel caso in cui il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese si accorgesse della presenza di un domicilio digitale inattivo, sarà suo compito procedere con la richiesta di sostituzione. Se entro un mese dalla suddetta richiesta, l’indirizzo non fosse modificato, l’impresa societaria sarà eliminata dal Registro delle Imprese.

Imprese individuali e domicilio digitale

La stessa disciplina vale anche per le imprese individuali. Nello specifico:

  • in caso di domanda di iscrizione priva di indicazione dell’indirizzo di posta certificata, la richiesta sarà sospesa in attesa dell’integrazione dovuta
  • in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale entro e non oltre il 1° ottobre, è prevista una sanzione pecuniaria variabile da 10 a 516 euro con diffida per chi non si adopera a sanare la situazione entro 30 giorni

Professionisti e domicilio digitale

I professionisti iscritti a un Albo o Collegio, devono comunicare all’Ordine il proprio indirizzo email certificato. Tale elenco è consultabile per via telematica dalle Pubbliche Amministrazioni. In caso di inadempimento della suddetta norma, il professionista riceverà una diffida con l’invito a sanare la propria posizione entro e non oltre 30 giorni. Tale situazione, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si risolverà con la sospensione dell’iscrizione dello stesso Professionista.




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