Molti titolari di partita IVA, oltre al tradizionale reddito derivante dall’attività propria di lavoro autonomo, hanno anche entrate derivanti da altri redditi. Come per esempio proventi derivanti dalla locazione di immobili o redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti d’autore.
In un precedente post ci siamo occupati della tassazione delle royalties relative allo sfruttamento economico del diritto d’autore. Il post di oggi, invece, riguarda il funzionamento delle royalties nel regime forfettario. Il tutto soprattutto alla luce della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla determinazione del limite di fatturato nel regime forfettario in presenza di redditi d’autore.
Per consultare il nostro post cliccare sul seguente link: Il diritto d’autore e il trattamento fiscale delle royalties.
Le royalties derivanti da diritto d’autore nel regime forfettario
L’Agenzia dell’Entrate ha finalmente fornito chiarimenti rispetto al calcolo del limite di ricavi nel regime forfettario in presenza di ricavi derivanti da diritti di autore.
Infatti, sin dall’introduzione del regime forfettario – legge 190 del 2014 – in presenza di parcelle per royalty, molti sono i dubbi in merito al calcolo del limite di fatturato per la permanenza nel regime agevolato. In particolare, non era mai stato chiarito ufficialmente se le royalty dovessero essere conteggiate o meno nel limite di fatturato previsto per il regime forfettario.
In passato, secondo il fisco, i ricavi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti d’autore dovevano essere considerati nel calcolo del limite del fatturato al fine della permanenza nel regime agevolato.
L’orientamento del fisco è cambiato con la recente circolare 9/E del 10 aprile 2019. Vediamo nel dettaglio.
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate sul diritto d’autore
La circolare 9/E precisa: “Data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.“
L’Agenzia delle Entrate ha quindi definitivamente risolto l’annosa questione. È ora chiaro che quando il ricavo derivante dalla cessione del diritto d’autore è connesso all’attività svolta dal titolare di partita IVA, concorre alla verifica della soglia massimo di fatturato previsto per la permanenza nel regime forfettario. In caso contrario non rientra nel limite di fatturato per il suddetto regime. Occorre, quindi, una valutazione ad hoc.
La tassazione delle royalties nel regime forfettario
Quando i ricavi derivanti dallo sfruttamento del diritto d’autore, cosiddette royalties, sono percepite da un titolare di partita IVA in regime forfettario occorre verificare come funziona la tassazione. E quindi, secondo le regole di tassazione dei diritti d’autore oppure secondo le regole agevolate della partita IVA forfettaria?
Nella recente circolare è stabilito che: “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”.
Di conseguenza, anche quando i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore concorrano alla formazione del fatturato valido per rimanere in regime forfettario (la famigerata soglia dei 65.000 €), saranno comunque tassati in maniera ordinaria, secondo le regole proprie dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore. Vediamo nel dettaglio come funziona.
La tassazione delle royalties
Il soggetto che percepisce le royalties, anche se titolare di partita IVA forfettaria, dovrà applicare la tassazione ordinaria dell’art. 54 del TUIR.
Infatti, i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore, anche se relativi all’attività di lavoro autonomo esercitata, non devono essere assoggettati a imposta sostitutiva. Devono, invece, essere tassati secondo le regole proprie dei diritti d’autore. Ai proventi percepiti occorre applicare una deduzione forfettaria pari al 25% ovvero del 40% per il percipiente con età inferiore a 35 anni. Una volta applicata la deduzione forfettaria, la parte restante sarà assoggettata ad IRPEF.
ESEMPI PRATICI
- Un commercialista che pubblica un contributo in materia fiscale e ne trae profitto dallo sfruttamento del diritto d’autore.
La royalties rientra nel computo dei 65.000 € per il rispetto del fatturato del regime forfettario.
Ipotizziamo che nel 2019 avrà compensi tipici professionali pari a 61.500 € e 8.500 € relativi alla cessione di diritti d’autore per un contributo in materia fiscale.
Sommando i due redditi nel 2020 uscirà dal regime forfettario.
Per la determinazione del reddito, invece i due redditi non si sommano. E quindi occorrerà applicare il coefficiente di redditività ai compensi percepiti nell’esercizio della professione (e quindi 61.500 €). Mentre, il reddito derivante dallo sfruttamento dei diritti d’autore, verrà determinato applicando la deduzione del 25% o del 40 % a seconda dell’età del contribuente.
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