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dichiarazione integrativa

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Dichiarazione integrativa

SOMMARIO

Dichiarazione dei redditi (Unico o Modello 730) errata? Come rimediare se ad esempio gli oneri deducibili e detraibili sono maggiori di quelli spettanti? È possibile rettificare questi errori prima che se ne accorga l’Agenzia delle Entrate? La dichiarazione integrativa è la soluzione da adottare.

Cos’è la dichiarazione dei redditi integrativa?

Grazie al principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi è possibile correggere il Modello Unico o il 730. Infatti, in caso di errori o omissioni, la dichiarazione è modificabile come segue:

  • prima della scadenza relativa all’invio telematico della dichiarazione, occorre presentare la cosiddetta “dichiarazione correttiva
  • dopo la scadenza, dovrà essere presentata la cosiddetta “dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa dei redditi può essere a:

  1. favore, quando dall’invio del nuovo modello si ottiene un maggiore credito di imposta
  2. sfavore, quando dalla nuova dichiarazione emerge un maggiore debito verso l’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione integrativa a favore

La dichiarazione integrativa dei redditi a favore deriva da una documentazione inviata con oneri deducibili o detraibili inferiori a quelli effettivamente spettanti. Dal nuovo modello integrato ne consegue un maggior credito di imposta o una minore imposta da versare.

Caso pratico

Presentazione di un modello 730 senza inserire le ricevute fiscali di alcune prestazioni mediche. Dalla presentazione del modello 730 integrativo si ottiene un maggior credito IRPEF e per questo motivo l’integrativa si dice “a favore”.

Dichiarazione integrativa a sfavore

La dichiarazione dei redditi integrativa si dice a sfavore quando in quella originaria non erano stati inseriti redditi percepiti oppure indicate detrazioni non spettanti. Per effetto della correzione dalla dichiarazione integrativa si otterrà un credito inferiore oppure un debito di imposta superiore rispetto alla dichiarazione presentata in origine.

Esempio dichiarazione a sfavore

La dichiarazione integrativa a sfavore si verifica, per esempio, quando nel modello unico non vengono inseriti i redditi da locazione oppure sono inserite spese mediche di competenza dell’anno successivo. Per effetto dell’integrazione le imposte da pagare saranno maggiori e la dichiarazion risulterà pertanto “a sfavore”.

Scadenza dichiarazione integrativa

Sulla base delle modiche apportate dal Dl 193/2016, a decorrere dal 2016, la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi integrativa è il seguente:

  • per il periodo d’imposta 2015 e precedenti può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per l’accertamento);
  • dal periodo d’imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi) potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di invio del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l’accertamento).

Come compilare una dichiarazione dei redditi integrativa

Per presentare una dichiarazione dei redditi integrativa occorre compilare il classico Modello Unico o Modello 730, spuntando la casella “integrativa” o “correttiva” nei termini. La dichiarazione deve essere inviata telematicamente tramite un commercialista, un CAF o un intermediario abilitato.

Dichiarazione integrativa: le sanzioni applicabili

La sanzione prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa è la seguente:

  • se la rettifica è a sfavore, la sanzione irrogabile è di 250 euro (art. 8, D. Lgs. n. 471/97) ravvedibile a 1/9 con il conseguente versamento di 27,50 euro in luogo dei 250 euro previsti. Si precisa che l’eventuale omesso versamento delle imposte, dovrà comunque essere sanato. Attenzione, inoltre, che in questi casi, in merito ai soli elementi oggetto di rettifica opererà lo slittamento di un anno dei termini di accertamento. Dunque, limitatamente ai medesimi, il termine di decadenza per l’azione accertativa relativamente all’anno d’imposta 2017 scadrà il 31/12/2024 anziché il 31/12/2023. Per tale ragione è opportuno conservare idonea documentazione a supporto delle rettifiche apportate alla dichiarazione originaria in caso di azione accertativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • se la rettifica è a favore del contribuente non si applicano sanzioni. In questi casi, l’eventuale credito risultante può essere utilizzato immediatamente in compensazione.

Leggi anche Dichiarazione infedele.

Le sanzioni con il ravvedimento operoso

Gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, che incidono sulla determinazione e sul pagamento delle imposte, sono sanabili con il ravvedimento operoso. Si riportano di seguito le sanzioni applicabili.

Dichiarazione dei redditi integrativaErrori rilevabili in sede di applicazione degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi)
Sanzione 30%90%
Sanzione con ravvedimento entro il 90° giorno successivo alla scadenza1,67% (riduzione di 1/9 del 15%)10,00% (riduzione di 1/9)
Sanzione con ravvedimento entro la scadenza di invio della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione3,75% (riduzione di 1/8 del 30%)11,25% (riduzione di 1/8)
Sanzione ridotta entro la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione4,29% (riduzione di 1/7 del 30%)12,86% (riduzione di 1/7)
Sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui è stata commessa la violazione5,00% (riduzione di 1/6 del 30%)15,00% (riduzione di 1/6)

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