Il Fisco non va mai in vacanza: attenzione ai limiti di contante che si possono portare all’estero.
Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie in molti ci chiedono: “quali sono i limiti del contante da portare con sé in vacanza all’estero?” oppure “quanti soldi si possono portare in aereo?”.
Per evitare spiacevoli e costose sanzioni analizziamo le regole da seguire per i contanti all’estero.
Quali sono i limiti all’uso di contante in Italia?
La normativa antiriciclaggio ha rivisto i limiti all’uso di contante. Dal 1° gennaio 2016 in Italia i trasferimenti di denaro contante possono essere effettuati fino a € 2.999,99. Le violazioni a detti limiti sono punite con una sanzione da € 3.000 a € 50.000.
Nonostante il divieto di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 3.000, nulla vieta comunque di prelevare dal proprio conto corrente o libretto postale nominativo, oppure dalla carta di credito, cifre pari o superiori a detto importo, da portare con sé in vacanza.
La definizione di denaro contante comprende ogni tipo di strumento di pagamento negoziabile emesso al portatore (assegni al portatore, traveller’s cheques, titoli al portatore di vario tipo), nonché strumenti incompleti come lo può essere un assegno firmato ma privo del nome del beneficiario, oltre ovviamente alle banconote e alle monete metalliche.
Attenzione ai prelievi: in relazione ad importi superiori a € 1.000 al giorno o a € 5.000 mensili per i titolari di partita IVA, i prelievi “non giustificati” sono considerati dal fisco come ricavi.
Quali le deroghe per i turisti extracomunitari in Italia?
Solo i turisti extracomunitari possono pagare beni e servizi in contanti per importi pari o superiori a € 3.000 (ma comunque fino a € 9.999,99). Attenzione in questo caso occorre che il commerciante rispetti le seguenti condizioni:
- comunicazione preventiva alle Entrate,
- versamento dell’incasso in un conto dedicato
- richiedere al turista un’autocertificazione che attesti le condizioni di cittadinanza (fuori dalla UE e dallo spazio economico europeo) e di residenza (fuori dall’Italia).
Quali i limiti per il denaro in valigia?
Per le eventuali spese in contante da fare all’estero, sarebbe necessario analizzare le normative del paese. Con la creazione del mercato interno, per chiunque esca dal territorio italiano verso uno Stato UE o extra-UE (come la Svizzera), trasportando in valigia denaro contante fino a € 10.000, i trasferimenti sono possibili senza alcuna formalità; oltre tale somma invece, è necessario presentare una dichiarazione doganale.
Come funziona la dichiarazione doganale?
Come anticipato, per “trasportare” verso Stato UE o extra-UE (o viceversa in Italia da paese estero) denaro contante superiore a € 10.000,00 occorre presentare una dichiarazione utilizzando il modulo disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane.
Se il trasferimento di denaro avviene mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione va presentata all’ufficio postale o al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione oppure nelle 48 ore successive al ricevimento.
Quali le sanzioni per omessa dichiarazione?
L’omessa dichiarazione per trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 10.000 rappresenta una violazione della normativa valutaria e comporta:
- per il trasferimento di denaro contante con eccedenza sino a € 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo che eccede il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a € 10.000 – il sequestro del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’eccedenza.
La sanzione minima irrogata è pari a € 300.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile richiedere di accedere al beneficio dell’oblazione versando una sanzione ridotta e tale richiesta va effettuata:
- immediatamente presso l’ufficio doganale, versando una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a € 10.000 e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra € 10.000 e € 40.000, con un importo minimo di € 200;
- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta.
L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:
importo eccedente superiore a € 40.000;
fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.
Per ulteriori approfondimenti: Carta doganale del viaggiatore a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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