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Da regime forfettario a regime ordinario: cosa cambia?

SOMMARIO

Chi ha Partita IVA in Regime Forfettario deve prestare attenzione ai limiti che esso impone e alle cause di esclusione alla sua applicazione. Talvolta, previa un’accurata e attenta analisi e consulenza con il Commercialista, risulta più conveniente passare al Regime Ordinario semplificato.
Vediamo insieme come e quando avviene il passaggio da Regime Forfettario a Regime Ordinario.

Passaggio da regime forfettario a regime ordinario semplificato

Il passaggio da un regime fiscale all’altro avviene all’inizio dell’anno. Non è, infatti, possibile, eseguire tale operazione nel corso dello stesso.

Si tratta di un a scelta imposta o volontaria. In quest’ultimo caso, il titolare di partita iva, previa un’attenta analisi e valutazione con il Commercialista, decide di cambiare regime fiscale per ragioni economiche e di convenienza. La scelta imposta, invece, è legata alle cause di esclusione durante l’anno, come il superamento del limite dei ricavi previsto dal Regime Forfettario, pari a 65.000 euro.

La prima azione concreta a testimonianza del passaggio da regime forfettario a regime ordinario è la compilazione della prima fattura, in linea con i requisiti e le regole previste dal Regime Ordinario semplificato.

ESEMPIO

Titolare di partita IVA in regime forfettario.
Totale dei ricavi nell’arco del 2020 pari a 69.300 euro

A settembre 2020 il totale dei ricavi è pari a 66.000 euro (già superiore alla soglia dei 65.000 euro)

Da gennaio 2021 il soggetto è obbligato a passare al regime ordinario.

NOTA BENE: è possibile passare nuovamente da regime ordinario a regime forfettario l’anno successivo, ma solo se tutti i requisiti richiesti saranno soddisfatti.

Le principali caratteristiche del Regime Ordinario semplificato

Le differenze tra il Regime Forfettario e il Regime Ordinario semplificato sono diverse. La prima riguarda il limite dei ricavi, secondo quanto segue:

  • 400.000 euro in caso di prestazioni di servizi
  • 700.000 euro negli altri casi

Chiarito il limite dei ricavi, passiamo alle principali caratteristiche del Regime Ordinario semplificato.

  1. il reddito imponibile si definisce dalla differenza tra i ricavi e i costi conseguiti nel corso dell’anno
  2. l’Irpef si versa sulla base del reddito imponibile a scaglioni, oltre all’eventuale Irap e alle addizionali regionali e comunali
  3. un eventuale reddito da dipendente o da pensione, si somma a quello derivante dalla partita iva
  4. si è tenuti a versare i contributi previdenziali
  5. in fattura occorre applicare l’IVA e la ritenuta d’acconto
  6. si è obbligati a emettere le fatture elettroniche

Quali sono le imposte da versare?

A prescindere che si tratti di un libero professionista o un artigiano-commerciante, in regime ordinario semplificato occorre versare l’Irpef, ossia l’imposta sul reddito delle persone fisiche. La percentuale da versare varia in proporzione diretta al valore del reddito imponibile. Ad oggi, le percentuali degli scaglioni Irpef per il regime ordinario semplificato a cui fare riferimento sono le seguenti:

  • 23% per redditi fino a 15.000 euro
  • 27% per redditi da 15.001,01 a 28.000 euro
  • 38% per redditi da 28.001,01 a 55.000 euro
  • 41% per redditi da 55.001, 01 a 75.000 euro

ATTENZIONE: in caso di reddito da lavoro dipendente o da pensione, oltre a quello da partita iva, questo occuperà i primi scaglioni del reddito. Il reddito prodotto dall’attività con partita iva, dunque, sarà soggetto alle percentuali di tassazione maggiori.

NOTA BENE: è possibile che il soggetto titolare di partita iva sia tenuto a versare anche l’Irap, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 3,90% del reddito, e le addizionali regionali e comunali (il cui importo varia circa dal 2 al 3%).

ll passaggio da regime forfettario a regime ordinario, pertanto, implica un aumento dell’aliquota Irpef.

Il Regime forfettario prevede un’unica imposta sostitutiva pari al 15% (in alcuni casi 5%) indipendentemente dal reddito prodotto.

Il Regime Ordinario semplificato prevedere un’aliquota Irppef variabile sulla base del reddito prodotto.

A quanto ammontano i contributi previdenziali?

Nel passaggio da regime forfettario a regime ordinario semplificato, ci sono regole anche per i contrubuti previdenziali. Vediamoli insieme.

I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare il 25,98% del reddito derivante da Partita Iva. Attenzione, però, se contestualmente si ha anche un lavoro dipendente o un reddito da pensione, l’aliquota scende al 24%.

Gli artigiani e i commercianti iscritti in Camera di Commercio invece, sono tenuti a versare i contributi previdenziali direttamente alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, secondo quanto segue:

  • contributo fisso di circa 3.850 euro l’anno su una base di reddito compreso tra 0 e 15.953 euro
  • per redditi superiori a 15.953 euro, occorre versare i contributi fissi e una parte variabile, corrispondente al 24% dell’eccedente il minimale

Occorre, inoltre, precisare che se nel regime Forfettario è stata richiesta la riduzione di contributi INPS del 35%, il passaggio da regime forfattario a regime ordinario semplificato farà perdere la suddetta agevolazione. E, in caso, di nuovo accesso al forfettario l’anno seguente, non sarà possibile beneficiare della stessa riduzione.

Alcuni casi specifici

Per chi applica il Regime Ordinario semplificato, è iscritto alla Camera di Commercio e contestualmente è un lavoratore dipendente o un pensionato, valgono le seguenti regole.

  1. LAVORATORE DIPENDENTE Full Time: esonero dal versamento dei contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS
  2. PENSIONATO con più di 65 anni: versamento dei contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS ridotti del 50%

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