Il crowdfunding è un fenomeno ancora da scoprire anche se già diffuso, e può rappresentare una buona alternativa alle forme tradizionali di fund-raising per a realizzazione di progetti o iniziative imprenditoriali. Vediamo insieme quali sono i suoi aspetti essenziali.
Cos’è il crowdfunding?
Il crowdfunding è quello strumento che permette di ottenere le risorse necessarie a finanziare un progetto imprenditoriale. Esistono diverse forme, da quelle più semplici a quelle più complesse. E prevede il coinvolgimento di un gruppo di persone (crowd= folla) che conferiscono somme di denaro anche di modesta entità utilizzando le piattaforme online.
Quanti tipi di crowdfunding esistono?
Il crowdfunding si articola in differenti modelli essendo il fenomeno in continua evoluzione, e le principali forme sono:
- Equity-based crowdfunding che è il modello regolamentato dalla Consob e il più rilevante al fine della nostra analisi. Attraverso l’equity crowdfunding l’investitore acquista una parte del capitale della società divenendone di fatto socio e partecipando alla sua vita;
- Donation based crowdfunding permette di effettuate vere e proprie donazioni per sostenere un’iniziativa. La donaziona può essere sia di natura privata che di tipo sociale, senza però alcun ritorno economico;
- Reward based crowdfunding che permette al promotore di un progetto di ottenere i fondi necessari alla sua realizzazione dando ai sostenitori una “ricompensa” non sotto forma di denaro, ma generalmente relativa all’iniziativa stessa. Ad esempio una copia del libro che hanno contribuito a pubblicare;
- Social lending che consiste nell’ottenere un vero e proprio prestito da privati, spesso a condizioni più vantaggiose: peer to peer lending;
- Royalty based crowdfunding è una recente evoluzione che permette di finanziare le iniziative e ottenere in cambio una parte dei profitti conseguiti.
Chi puà usare il crowdfunding?
In Italia è stata introdotta una specifica normativa, D.L. n.179/2012, per disciplinare il fenomeno dell’equity crowdfunding. L’obiettivo è di incentivare la crescita economica e lo sviluppo delle start-up innovative.
Soltanto le start-up innovative e le PMI che possiedono i requisiti per qualificarsi come tali e che sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese possono utilizzare il crowdfunding per raccogliere i finanziamenti necessari senza le difficoltà del ricorso ai canali tradizionali.
Come vengono pubblicizzate le offerte?
Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti sui portali online gestiti da banche o altri soggetti autorizzati dalla Consob. Su queste piattaforme sono presenti delle schede in cui sono indicate tutte le informazioni utili al potenziale investitore sulla start-up e sul tipo di investimento, in modo da consentirgli di compiere in maniera consapevole il proprio investimento.
È la Consob stessa l’autorità che vigila sul corretto funzionamento dell’operazione e che detiene l’elenco dei gestori di questi siti web.
Quali soggetti possono investire in crowdfunding?
Tutti i soggetti possono investire le proprie risorse in progetti finanziati con il crowdfunding. Tuttavia, nel caso dell’equity crowdfunding, trattandosi di un investimento rischioso, il gestore del portale deve sottoporre un questionario all’investitore privato. Il tutto per accertarsi della consapevolezza dei rischi connessi all’investimento e soltanto nel caso di esito positivo potrà autorizzare l’accesso al portale.
Sempre agli investitori privati è riconosciuta una particolare tutela che garantisce la possibilità di cambiare idea sull’investimento entro 7 giorni dall’adesione.
Tassazione del crowdfunding
I fondi raccolti con il crowdfunding hanno una tassazione specifica a seconda del soggetto passivo che ha lanciato il progetto da finanziare. In particolare se trattasi di:
- persona fisica, le risorse raccolte possono qualificarsi come reddito da lavoro autonomo o, se svolge attività commerciale, come proventi conseguiti nell’esercizio dell’impresa;
- start up o di PMI le risorse rientrano nel reddito d’impresa e saranno pertanto assoggettate a IRPEF o a IRES;
- imprese che utilizzano il modello reward-based crowdfunding. I fondi raccolti rappresentano sopravvenienze attive straordinarie in quanto proventi derivanti da eventi estranei alla gestione dell’impresa, con la possibilità di rateizzazione in 5 esercizi. Inoltre nel caso di raccolta con il meccanismo del pre-order (ossia la vendita di un prodotto o un servizio non ancora realizzato), il soggetto passivo dovrà considerare l’incidenza dell’IVA in quanto si tratta di compravendita di cosa futura;
- imprese no-profit e di enti non commerciali. Quando la raccolta dei fondi avviene nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione o di una ricorrenza ed è frutto di un’iniziativa occasionale, è considerata al pari delle donazioni e pertanto è esclusa dalla tassazione.
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