Jobs act autonomi 2017: rivisti i limiti di deducibilità dei costi partita iva sostenuti dai professionisti per corsi di aggiornamento professionale nonché delle spese sostenute per alberghi e ristoranti.
Diventano deducibili integralmente le spese sostenute dal professionista per l’iscrizione e la partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento, master e convegni, ma con il limite di 10 mila euro annui.
Già qualche settimana addietro abbiamo dedicato un nostro post alla Legge n.81/2017 del 22 maggio, pubblicata il 14 giugno 2017, con le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Nel post di oggi ci soffermiamo sulle novità previste relativamente alla deducibilità dei costi sostenuti dai professionisti per corsi di aggiornamento nonché alle spese per vitto e alloggio sostenute in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale.
Spese di formazione: quando sono deducibili?
Le spese sostenute dai professionisti e dai lavoratori autonomi per la partecipazione e l’iscrizione a corsi di formazione, master e convegni possono essere portare in deduzione dal proprio reddito.
In precedenza era prevista la deducibilità di tali spese al 50% dell’ammontare sostenuto nel limite massimo di € 5.000; per il 2017 invece la soglia è aumentata ammettendo la deducibilità totale entro il limite annuo di € 10.000.
Riepilogando, sono totalmente deducibili i costi partita iva e le spese sostenute per:
- l’iscrizione a master;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- l’iscrizione a convegni e congressi.
SPESE DI FORMAZIONE: UN ESEMPIO PRATICO
Per comprendere l’impatto in termini economici delle novità introdotte, facciamo l’esempio di un avvocato che nel 2017 sostenga costi partita iva e spese per seguire un corso di aggiornamento professionale per complessivi € 3.800, di cui 800 per vitto e alloggio e 3.000 per il corso di formazione.
Secondo le modifiche apportare all’art. 54 TUIR, il contribuente indicherà nella prossima dichiarazione Redditi 2018 tutte le spese sostenute per complessivi € 3.800.
Fino al Modello Redditi 2017 relativo al periodo d’imposta 2016, l’importo delle spese deducibili sarebbero state calcolate nel modo seguente:
- SPESE di FORMAZIONE = € 3.000 x 50% = € 1.500
- SPESE DI VITTO E ALLOGGIO = € 800 x 75% = € 600 x 50% = € 300
- Costo TOTALE DEDUCIBILE fino al 2016 = € 1.500 + € 300 = Totale € 1.800
Spese di formazione deducibili
Inoltre, al comma 5 dell’art. 54 sono state introdotte due nuove fattispecie di spese deducibili, ovvero spese per:
- CERTIFICAZIONE: diventano deducibili, nel limite annuo di € 5.000, i costi sostenuti per la certificazione delle competenze, per il sostegno all’autoimprenditorialità, per la formazione o la riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed erogati dagli organismi accreditati;
- MANCATO INCASSO: diventano deducibili integralmente gli oneri assicurativi sostenuti per garantirsi dal mancato pagamento delle prestazioni professionali.
Spese di vitto e alloggio
Il testo della legge n.81/2017 ha modificato anche la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per il vitto e l’alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale.
La deducibilità di tali spese infatti passa dal 75% per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta alla deducibilità del 100% purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- la spesa deve essere sostenuta dal lavoratore autonomo/professionista per l’esecuzione di un incarico a lui conferito;
- l’addebito analitico delle spese di vitto e alloggio deve avvenire in capo al committente.
Quale è il limite applicabile in caso di Associazione tra Professionisti?
Da considerare che, nel caso delle associazioni tra professionisti, il limite massimo di deducibilità delle spese di formazione pari ad € 10.000 va riferito a ciascun socio od associato.
Da quando si applicano le nuove percentuali di deducibilità?
Le nuove disposizioni trovano piena applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; quindi per i lavoratori autonomi relativamente alle spese sostenute per tutto il 2017.
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