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Aprire una società, quale forma adottare?

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Aprire una società, quale forma adottare?

SOMMARIO

Meglio aprire una società di persone o una società di capitali? Come orientarsi nel caos delle SRL, SNC, SAS, SPA…. e scegliere la “formula” giusta

La scelta di quale forma societaria adottare è determinante, perché condizionerà tutto l’assetto organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile della tua neoimpresa e purtroppo la risposta univoca non esiste, ogni situazione è diversa dall’altra e bisogna analizzare attentamente tutte le variabili considerando che le conseguenze, soprattutto in termini economici, derivanti dall’adozione di una forma piuttosto che una altra sono notevoli.

La scelta di aprire una società, e in particolare quale forma adottare, si basa su diversi fattori, tra cui principalmente:

  • il coinvolgimento o meno di altre persone nel progetto;
  • si vuole beneficiare di una responsabilità limitata all’investimento;
  • le previsioni di fatturato sono elevate e si vuole utilizzare una forma giuridica che più si presta ai volumi elevati;
  • il regime fiscale (nelle società di persone il reddito viene tassato pro quota nella dichiarazione dei soci, mentre in quelle di capitali viene tassato in capo alla società, salvo opzione per la tassazione per trasparenza ove ne ricorrano i presupposti);
  • il profilo contabile (le società di persone che non superano determinate soglie di ricavi posso utilizzare una contabilità semplificata, mentre quelle di capitali sono soggette alla contabilità ordinaria, devono redigere il bilancio e sono obbligati alla tenuta dei libri contabili).

Vediamo di capirci di più! Innanzitutto, le società si distinguono in società di persone e società di capitali.

Cosa sono le Società di persone?

Nelle società di persone è prevalente l’aspetto personale (i soci appunto), rispetto al capitale investito, infatti ogni singolo socio di una società di persone ha il potere di amministrare la società e di rappresentarla a prescindere dal capitale versato.

Le società di persone sono:

  • la società semplice può esercitare solo attività non commerciale (ad es, attività agricola);
  • nella società in nome collettivo (SNC) tutti i soci rispondono in solido ed illimitatamente dei debiti societari. Questo tipo di società può essere costituita per l’esercizio di attività commerciali di dimensioni medio piccole dove prevale l’elemento “fiducia” dei soci;
  • la società in accomandita semplice (SAS) si contraddistingue dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli impegni assunti dalla società e i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale investito nella società.

Quali sono i vantaggi delle società di persone?

  • Limitate formalità giuridiche;
  • Organi Sociali limitati;
  • Contabilità Ordinaria per opzione o il nuovo regime semplificato con deducibilità per cassa dal 1° gennaio 2017;
  • Deduzione perdite da reddito dei soci.

Quali sono gli svantaggi delle società di persone?

  • Responsabilità illimitata (tranne per i soci accomandanti delle s.a.s. che hanno una responsabilità limitata);
  • Tassazione IRPEF anche senza distribuzione degli utili perché avviene in capo ai soci;
  • Per il trasferimento delle quote è necessario modificare atto costitutivo.

Cosa sono le Società di Capitali?

Nelle società di capitali l’aspetto prevalente è quello del capitale, la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto (i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci), il potere di amministrazione non è vincolato alla qualità di socio il quale con il suo voto può solo contribuire a scegliere gli amministratori e l’organizzazione molto più complessa (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale).

Le società di capitali sono:

  • SpA – società per azioni: per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro ed è rappresentato da azioni;
  • SApA – società in accomandita per azioni: è costituita da due categorie di soci: accomandatari e accomandanti;
  • SRL – società a responsabilità limitata: per la sua costituzione la legge prevede un capitale minimo di 10.000 euro, è la più “semplice” delle società di capitali perché caratterizzata da una sua disciplina autonoma e da un ampia flessibilità organizzativa, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte. La società a responsabilità limitata è un modello intermedio tra le società per azioni e le società di persone e può anche essere costituita da una sola persona (srl a socio unico);
  • SRLS – società a responsabilità limitata semplificata: anche con la S.r.l.s. è possibile iniziare anche da soli (la “S.r.l.s. unipersonale”) e la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale sociale sottoscritto. I soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni personali. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto, è esente dai costi notarili per la costituzione e il capitale sociale varia tra 1 euro i 9.999,99 euro.

Quali sono i vantaggi delle società di capitali?

  • Tassazione reddito prodotto in capo alla società;
  • Responsabilità limitata di tutti i soci.

Quali sono gli svantaggi delle società di capitali?

  • Maggiore burocrazia;
  • Maggiori costi per tenuta contabilità, diritti camerali, tassa di vidimazione libri sociali;
  • Presenza di organi sociali quali consiglio di amministrazione e collegio sindacale (obbligatorio solo quando la società deve redigere il bilancio ordinario o consolidato);
  • Esclusione contabilità semplificata.

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