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Il contributo a fondo perduto del Decreto rilancio

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Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio

SOMMARIO

Una delle principali misure introdotte dal Decreto Rilancio riguarda un contributo a fondo perduto in favore di autonomi e imprese in crisi di economica e di liquidità a causa del Covid-19.

La finalità del contributo è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “coronavirus”, demandando all’Agenzia delle Entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi erogati indebitamente.

Vediamo come funziona, chi sono i beneficiari, quali sono le condizioni, le modalità di calcolo, le procedure da seguire per l’erogazione e la modalità di accreditamento del contributo a fondo perduto.

I beneficiari del contributo a fondo perduto

Possono richiedere i contributi a fondo perduto i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Restano, invece, esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
  • i lavoratori dipendenti
  • i professionisti iscritti alle casse di previdenza private

NOTA BENE: In termini prettamente pratici, il bonus 600 euro preclude la possibilità di richiede i contributi a fondo perduto.

Requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto

I requisiti necessari per accedere al contributo a fondo perduto sono principalmente due e più precisamente:

  • aver conseguito nel periodo di imposta 2019 un ammontare di compensi o di ricavi inferiori a 5 milioni di euro
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

ATTENZIONE: per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

Anche per coloro che già si trovavano in una situazione di emergenza dovuta ad altri eventi calamitosi precedenti lo stato di emergenza covid-19, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato. Ne sono un esempio i comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza.

Come si calcola il contributo a fondo perduto

L’importo del contributo spettante è determinato sulla differenza tra i ricavi / compensi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019. A tale differenza si applica una percentuale pari a:

  • 20% per i soggetti con compensi o ricavi inferiori a 400.000 euro
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 euro e 3 milioni di euro
  • 10% per coloro che hanno un fatturato compreso tra 3 e 5 milioni di euro

L’importo minimo del contributo riconosciuto è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Esempio di calcolo del contributo a fondo perduto

Un titolare di eCommerce ad aprile 2020 ha un fatturato inferiore di 2/3 rispetto a quanto fatturato nello stesso mese dell’anno precedente. La differenza tra aprile 2020 ed aprile 2019 ha comportato una perdita di fatturato pari a 20.000 euro.

Nel periodo d’imposta 2019, infatti, ha conseguito un totale ricavi pari a 120.000 euro.

Compensi 2019120.000 €
Differenza fatturato aprile 2019/aprile 202020.000 €
Percentuale agevolativa applicabile20%

Sulla base dell’esempio, il titolare di partita iva potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari a 4.000 euro ossia 20.000*20%.

Come presentare la domanda

Per ottenere il finanziamento a fondo perduto occorre presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere inviata in modalità telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario delegato, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Tramite un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le procedure telematiche di inoltro dell’istanza.

Nell’istanza occorre compilare l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

I finanziamenti a fondo perduto sono erogati dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Controlli e sanzioni

Sono previste norme specifiche (commi 12 e 13 dell’art. 25) che disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, nonché i profili di responsabilità connessi all’invio dell’istanza inviata all’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, l’attività di controllo e di accertamento è effettuata dall’Agenzia delle Entrate con modalità automatizzate.

Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante.

Cessazione dell’attività

Se successivamente all’erogazione del contributo a fondo perduto, l’attività viene cessata, il contribuente è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli quando richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

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Una risposta

  1. Buon giorno,

    in merito all’articolo: https://www.ilcommercialistaonline.it/contributo-a-fondo-perduto-decreto-rilancio/

    viene menzionato quanto segue: “ATTENZIONE: per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.”

    Ma è corretto? In tutti gli altri articoli che parlano del contributo a fondo perduto non se ne parla, e nemmeno nel vademecum dell’agenzia delle entrate viene fatta menzione.

    Grazie
    Luca Martella

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